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09.09.2003 - lavoro

INPS – RIFORMA DEL COLLOCAMENTO – CONDIZIONI PER GODERE DELLE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE – CIRCOLARE DELL’ISTITUTO 30 GIUGNO 2003, N.117

INPS – RIFORMA DEL COLLOCAMENTO – CONDIZIONI PER GODERE DELLE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE – CIRCOLARE DELL’ISTITUTO 30 GIUGNO 20 INPS – RIFORMA DEL COLLOCAMENTO – CONDIZIONI PER GODERE DELLE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE – CIRCOLARE DELL’ISTITUTO 30 GIUGNO 2003, N. 117

La legge n. 407 del 1990, art. 8, comma 9, consente ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi – ovvero che per lo stesso periodo di 24 mesi siano sospesi dal lavoro e risultino beneficiari del trattamento straordinario d’integrazione salariale – di aver diritto a particolari agevolazioni contributive. In particolare, per la generalità delle imprese il beneficio si concretizza in una riduzione del 50% dei contributi per un periodo di 36 mesi, mentre per le imprese operanti nel Mezzogiorno l’esenzione è del 100%. Tale agevolazione è concessa sempre che le nuove assunzioni non avvengano per sostituire dipendenti licenziati o sospesi nei dodici mesi precedenti. Le disposizioni amministrative anteriori al decreto legislativo n. 297/2002, che ha riformato l’intera materia del collocamento, prevedevano che per assumere i lavoratori interessati l’impresa dovesse inviare entro cinque giorni dall’assunzione al Centro per l’impiego i modelli C/ASS e C/ASS/AG/O. I suddetti Centri per l’impiego verificavano lo stato di disoccupazione e l’iscrizione nelle liste di collocamento e inviavano all’INPS le copie dei predetti modelli. La circolare INPS n. 117/2003 rileva che, a seguito delle nuove regole introdotte dal citato D.Lgs. n. 297/2002, l’avvenuta cancellazione delle liste di collocamento ha creato inizialmente alcuni problemi alle imprese. Infatti, diversi Centri per l’impiego non accettano più la presentazione dei modelli in parola proprio perché non in grado di attestare l’iscrizione nelle liste di disoccupazione del lavoratore da assumere.
Tuttavia, nella citata nota l’INPS sottolinea che i Centri per l’impiego continuano ad essere competenti nella verifica dello stato di disoccupato o meno del lavoratore, essenziale per poter usufruire delle agevolazioni contributive in esame, così come rimane l’obbligo da parte dei datori di lavoro di comunicare l’avvenuta assunzione. A tal proposito l’Istituto invita e auspica che vi siano maggiori sinergie tra sedi regionali e tra queste ultime e le province al fine di stipulare apposite convenzioni atte a rendere più efficace e valido lo scambio delle informazioni necessarie. Ad ogni modo l’INPS informa che, allo stato attuale, le imprese potranno chiedere al lavoratore una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta dallo stesso lavoratore, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, accompagnata necessariamente dalla certificazione del competente Centro per l’impiego che attesti l’assenza di comunicazione di assunzione da parte del lavoratore oggetto delle più volte richiamate agevolazioni contributive.


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