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10.02.2003 - lavoro

IRPEF – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PRODOTTI ALL’ESTERO IN ZONE DI FRONTIERA ED IN ALTRI PAESI LIMITROFI – LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N.289 – ISTRUZIONI APPLICATIVE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

IRPEF – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PRODOTTI ALL‘ESTERO IN ZONE DI FRONTIERA ED IN ALTRI PAESI LIMITROFI – LEGGE 27 DICEMBRE IRPEF – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PRODOTTI ALL‘ESTERO IN ZONE DI FRONTIERA ED IN ALTRI PAESI LIMITROFI – LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 289 – ISTRUZIONI APPLICATIVE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

L’art. 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003), ha previsto che, per l’anno 2003, i compensi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, da soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato concorrono alla formazione del reddito complessivo per l’importo eccedente 8.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/E del 15 gennaio 2003, pubblicata sul presente Notiziario (Not. n. 2/2003), ha fornito precisazioni anche in merito ai presupposti ed ai criteri di tassazione dei redditi in parola.
L’amministrazione finanziaria ha focalizzato l’attenzione, tra l’altro, sulla disciplina fiscale applicabile ai redditi di lavoro dipendente percepiti dai cosiddetti “frontalieri”.
L’Agenzia della Entrate, in primo luogo, ha rammentato la necessità di distinguere, dal punto di vista fiscale, le ipotesi in cui i lavoratori dipendenti fiscalmente residenti in Italia:

a) soggiornino all’estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi (a prescindere dal fatto che il periodo di riferimento si ponga a cavallo di due anni solari), in forza di uno specifico contratto che preveda l’esecuzione della prestazione all’estero in via continuativa ed esclusiva.
Tale fattispecie è regolata dall’art. 48, comma 8-bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ai sensi del quale il reddito di lavoro dipendente è determinato, agli effetti fiscali, sulla base delle retribuzioni convenzionali definite, con cadenza annuale, da un decreto emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del Tesoro e delle Finanze (previsto dall’art. 4 della legge n. 398/1987).
Tale disciplina non influisce in alcun modo sulla validità delle Convenzioni contro le doppie imposizioni eventualmente stipulate, non trovando applicazione nei confronti dei dipendenti che lavorano in uno Stato con il quale l’Italia si sia accordata nel senso della tassazione del reddito nel solo Paese estero. In questo caso, infatti, prevalendo le disposizioni concordate su quelle interne, il reddito, tassato nello Stato estero, non è sottoposto ad alcun tipo di prelievo in Italia;

b) si rechino quotidianamente all’estero in zone di frontiera (es. Francia, Austria, Svizzera, San Marino, Stato Città del Vaticano, …) od in Paesi limitrofi (es. Principato di Monaco), per lo svolgimento di una prestazione continuativa costituente l’oggetto esclusivo del rapporto.
I redditi prodotti da tali soggetti sono disciplinati dall’art. 2, comma 11, della Finanziaria 2003 e, conseguentemente, godono della franchigia di 8.000 euro.
In base alle indicazioni ministeriali fornite con la circolare da ultimo pervenuta, in particolare, la nuova deduzione di cui all’art. 10-bis TUIR (cosiddetta no-tax area) compete anche ai lavoratori in parola. Per la determinazione dell’importo in concreto spettante si applica la seguente formula:

26.000+7.500–RI    x 7.500
        26.000

dove:

26.000 euro = ammontare predefinito di riferimento per l’anno 2003

7.500 euro = deduzione teorica per reddito di lavoro dipendente, di cui all’art. 10-bis, comma 2, TUIR.

RI = reddito che costituisce imponibile (reddito complessivo – 8.000 euro)

Nel caso in cui la tassazione venga operata direttamente dal sostituto d’imposta, la franchigia deve essere rapportata ai singoli periodi di paga.
La base imponibile per il calcolo dell’imposta, quindi, è data dalla differenza tra il reddito che costituisce imponibile (RI) e la deduzione concretamente spettante.
Ai fini del calcolo dell’imposta effettivamente dovuta, infine, l’imponibile deve essere suddiviso per i periodi di paga, con applicazione delle aliquote di cui all’art. 11 del TUIR ragguagliando ai periodi di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito, ed applicando le detrazioni previste dai successivi artt. 12 (per carichi di famiglia) e 13 (altre detrazioni). Anche le detrazioni devono essere rapportate al periodi di paga.


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