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09.04.2003 - economia

LE NUOVE REGOLE PER I TITOLI CAMBIARI

LE NUOVE REGOLE PER I TITOLI CAMBIARI LE NUOVE REGOLE PER I TITOLI CAMBIARI

L’entrata in vigore della Legge 12 dicembre 2002 n°273 recante “Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza”, con l’art.45, ha modificato la disciplina dei titoli cambiari per dare concreta attuazione alle nuove norme per la pubblicità degli elenchi dei protesti cambiari (Legge 12 febbraio 1955 n°77, come modificata dalla Legge 18 agosto 2000 n°235). La finalità principale è quella di evitare, al momento dell’elevazione del protesto, rischi di omonimia.
Il Ministero delle Attività Produttive, con la circolare 14 febbraio 2003 n°3557/C, ha chiarito la portata delle nuove norme, soprattutto, in riferimento ai criteri per la validità delle cambiali.
L’art.45, comma 1, della citata legge, modificando gli artt.1, 30 e 100 del Regio Decreto 14 dicembre 1933 n°1699, introduce, fra gli elementi essenziali dei titoli cambiari, l’indicazione delle generalità (data e luogo di nascita) ovvero del codice fiscale del debitore, sancendo che “il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati […] non vale come cambiale”.
Generalità e codice fiscale sono requisiti alternativi, spiega il dicastero; resta inteso che l’eventuale compresenza dei due elementi non invaliderà il titolo, costituendo un’aggiunta non vietata dalla legge. Nel caso il cui il debitore sia una persona giuridica, chiaramente, sarà possibile la sola indicazione del codice fiscale che, tra l’altro, è obbligatoria a norma del D.P.R. 29 settembre 1973 n°605.
La dizione “non vale come cambiale” non è casuale: infatti, la carenza degli elementi richiesti pur privando il documento degli effetti propri dei titoli cambiari, non ne determina l’invalidità totale. La cambiale, così compilata, varrà quale promessa di pagamento o riconoscimento del debito ai sensi dell’art.1988 del Codice Civile. Ciò significa che il creditore, pur non potendo far valere la cambiale nei suoi effetti principali (elevazione del protesto con possibilità di intraprendere immediatamente procedure esecutive sul patrimonio del debitore), potrà comunque utilizzarla quale prova scritta del debito. Il principio è stato costantemente confermato anche dalla giurisprudenza, che ritiene applicabile il principio di conversione degli atti giuridici invalidi (art.1424 del Codice Civile) anche per i titoli di credito (Cass. 1058/01, Cass. 4368/95).
Il Ministero si è, quindi, posto il problema dei moduli bollati precedentemente in commercio presso i rivenditori autorizzati ed ancora in uso fino ad esaurimento.
In attesa che siano emessi i nuovi modelli di cambiali, contenenti l’indicazione prestampata dei nuovi requisiti, quelli già in circolazione potranno essere utilizzati purché, accanto al nominativo del debitore, vengano indicate le generalità o il codice fiscale. Il Ministero, a tal proposito, ha attivato una campagna informativa a mezzo stampa, per diffondere le nuove norme, in collaborazione anche con le camere di commercio, le Agenzie delle Entrate e le associazioni dei consumatori ed utenti.
L’art.45, comma 2 e 3, sposta la competenza a provvedere sulla domanda di cancellazione dei protesti dal registro informatico dal presidente della camera di commercio al dirigente responsabile dell’ufficio protesti. Ciò in funzione del principio di diversificazione tra attività di indirizzo e attività amministrativa.
Si ricorda che le nuove norme non hanno efficacia retroattiva e si applicano, quindi,
esclusivamente ai titoli emessi dopo il 29 dicembre 2002 (data di entrata in vigore della Legge 273/02). Per le cambiali emesse prima di questa data continueranno ad applicarsi le regole previgenti.


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