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11.06.2003 - tributi

OPERE IN CORSO DI ESECUZIONE – IMPUTAZIONE DEI COSTI IN UN APPALTO PLURIENNALE

OPERE IN CORSO DI ESECUZIONE – IMPUTAZIONE DEI COSTI IN UN APPALTO PLURIENNALE OPERE IN CORSO DI ESECUZIONE – IMPUTAZIONE DEI COSTI IN UN APPALTO PLURIENNALE
(Cass., Sez. trib., Sent. 28/3/03, n. 4730)
La deduzione del reddito d’impresa è ammessa solo in relazione a costi effettivamente sostenuti e documentati e non anche a costi futuri, non essendo consentito equiparare il concetto di certezza e determinabilità del costo a quello di prevedibilità della spesa.
Pertanto il costo relativo alle spese da sostenere per dare esecuzione ad un contratto di appalto pluriennale per il quale siano già stati incassati i corrispettivi non può essere indicato tra i componenti negativi del reddito d’impresa, in mancanza dei requisiti della certezza e della determinabilità.
La Cassazione precisa che il costo è certo quando la sua esistenza si sia effettivamente verificata nell’esercizio di competenza, e determinabile quando se ne conosca esattamente l’importo, o le modalità di determinazione, in quanto obiettivamente accertato e suffragato da regolare documentazione.
Nel caso di opere appaltate in corso di esecuzione, la valutazione dei costi segue necessariamente il criterio di competenza (art. 75, DPR n. 917/1986) che non implica affatto che i costi debbano essere necessariamente dedotti nello stesso esercizio al quale siano imputabili i ricavi.
Pertanto la riscossione anticipata dei proventi (nel caso, gli acconti sul corrispettivo dell’appalto) non implica la contabilizza-zione anticipata anche dei costi.
Infatti nel vigente sistema non sono ammesse deduzioni di costi preventivati, sebbene in contrapposizione a ricavi parimenti preventivati, ma solo di costi effettivamente sostenuti e regolarmente documentati in base ad elementi certi ed obiettivi.
Le spese e gli oneri specificatamente afferenti i ricavi e altri proventi concorrono a formare il reddito d’impresa nell’esercizio di competenza, a meno che la loro esistenza non sia ancora certa o il loro ammontare non sia ancora determinabile in modo oggettivo, nel qual caso sono imputati al reddito nel periodo d’imposta in cui si verificano tali condizioni.
Il principio di certezza non consente, dunque, l’indiscriminato riporto del componente da un esercizio all’altro.


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