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Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
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09.04.2003 - tributi

PROROGA DELLA DETRAZIONE DEL 36% PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

(Circ. 5/3/03, n. 15/E)

Il Ministero delle finanze, con propria circolare, ha ricordato che con la finanziaria 2003 è stato prorogato al 30 settembre 2003 il termine di vigenza dell’agevolazione consistente nella detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche del 36 per cento delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 2, comma 5, legge n. 289/2002).
La disposizione, inoltre, ha ridotto l’importo massimo della spesa sul quale calcolare la percentuale di detrazione spettante da euro 77.468,53 a euro 48.000.
Per i lavori realizzati nel corso del 2003, nel caso in cui gli stessi concretizzino la prosecuzione di interventi iniziati in data anteriore al 1° gennaio 2003, ai fini della determinazione dell’importo massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, occorre tener conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi.
Pertanto, per le spese sostenute nel corso del 2003, per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all’agevolazione solo se la spesa sulla quale è stata calcolata la detrazione fruita in anni precedenti, non abbia superato il limite complessivo di 48.000 euro.
Il limite di spesa su cui applicare la percentuale del 36 per cento, al fine di determinare la detrazione in esame, deve essere riferito alla persona fisica per singola unità immobiliare sulla quale sono effettuati gli interventi di recupero.
Resta fermo che per i lavori realizzati nell’anno 2003 e non costituenti prosecuzione di interventi iniziati negli anni precedenti, la detrazione potrà essere calcolata sull’importo di euro 48.000. Qualora per la stessa unità abitativa vengano proseguiti nel corso del 2003 interventi di manutenzione iniziati in anni precedenti e al contempo vengano sostenute spese per interventi iniziati nel 2003 l’importo massimo di spesa sostenuta nel 2003 sul quale calcolare la detrazione spettante non potrà comunque superare la misura complessiva di euro 48.000.
Tra le tipologie di interventi di ristrutturazione edilizia ammessi a godere del beneficio della detrazione del 36% sono stati inseriti quelli di bonifica dall’amianto.
In caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di ristrutturazione, le quote di detrazione non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi d’imposta all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.
Il diritto alla detrazione per le spese di ristrutturazione si trasferisce al soggetto che acquista la titolarità dell’immobile anche nell’ipotesi di successione o donazione.
Nell’ipotesi di trasferimento mortis causa dell’unità abitativa oggetto di ristrutturazione il beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.
Resta fermo che qualora la detenzione dell’immobile venga esercitata congiuntamente da più eredi la detrazione potrà essere ripartita tra gli stessi in parti uguali.
La detrazione spettante in relazione agli oneri sostenuti nell’anno 2003 viene ripartita obbligatoriamente in dieci quote annuali di pari importo.
Per i contribuenti di età superiore a 75 anni ed a 80 anni la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali di pari importo. Il requisito dell’età deve essere posseduto al 31 dicembre 2003.
La disposizione è applicabile alle quote di detrazione da far valere per il periodo d’imposta 2003, anche se riferite a spese sostenute in anni precedenti.
Pertanto, ad esempio, il contribuente che abbia compiuto, alla data del 31 dicembre 2003, 80 anni di età ed abbia effettuato lavori di ristrutturazione nel 2002, ripartendo la quota di spesa detraibile in dieci anni, potrà ripartire la residua parte di detrazione spettante in tre quote di pari importo da far valere nei successivi periodi d’imposta e, pertanto, potrà usufruirne con riferimento ai periodi d’imposta 2003, 2004 e 2005.
L’agevolazione si applica, per espressa previsione legislativa, solo ai soggetti che siano proprietari o titolari di altro diritto reale sull’unità abitativa oggetto di intervento. Non possono pertanto beneficiare di tale disposizione i soggetti che abbiano la mera detenzione dell’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi, come ad esempio l’inquilino o il comodatario.

Proroga e modificazioni per l’acquisto di immobili ristrutturati
La finanziaria 2003 ha previsto una proroga dei termini per fruire della detrazione d’imposta, in favore degli acquirenti e degli assegnatari di unità abitative collocate in fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie (art. 2, comma 6, legge n. 289/2002).
In particolare, l’acquirente o l’assegnatario possono fruire di una detrazione dall’IRPEF del 36 per cento calcolata, indipendentemente dal valore effettivo degli interventi eseguiti, su un ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione.
Considerato che è stato fissato un nuovo limite massimo di spesa sul quale calcolare la percentuale di detrazione per gli interventi di recupero edilizio su unità abitative spettante nel periodo d’imposta, che non potrà comunque superare la misura complessiva di euro 48.000, a partire dal 1° gennaio 2003 la detrazione del 36% dell’ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione, non può superare tale importo.
Il vecchio limite, fissato a 77.468,53 euro, potrà essere applicato solo in relazione agli atti di acquisto stipulati entro il 30 giugno 2003, aventi ad oggetto unità immobiliari site in edifici ristrutturati dai costruttori o dalle cooperative edilizie entro il 31 dicembre 2002.
L’acquisto o l’assegnazione dell’immobile ristrutturato deve avvenire entro il 30 giugno 2004. Con il termine immobile s’intende la singola unità abitativa. L’agevolazione, infatti, non è condizionata alla cessione o assegnazione delle altre unità immobiliari, costituenti l’intero fabbricato, così che ciascun acquirente può beneficiare della detrazione in relazione al proprio acquisto o assegnazione;
l’unità immobiliare ceduta o assegnata deve far parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti interventi di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia riguardanti l’intero fabbricato;
tali lavori devono essere realizzati dall’impresa di costruzione o ristrutturazione o dalla cooperativa edilizia entro il 31 dicembre 2003.
Viene confermato l’obbligo di ripartire la detrazione in dieci rate annuali costanti.
Per fruire dell’agevolazione non occorre inviare la comunicazione, preventiva all’inizio dei lavori, al centro operativo di Pescara.

 


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