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10.01.2003 - tributi

REGISTRO IMPRESE – INVIO TELEMATICO DELLE DENUNCE

REGISTRO IMPRESE – INVIO TELEMATICO DELLE DENUNCE REGISTRO IMPRESE – INVIO TELEMATICO DELLE DENUNCE

La presentazione con supporti informatici o per via telematica presso il Registro delle Imprese delle domande, delle denunce e degli atti che le accompagnano sarebbe dovuta entrare a regime dal 9/12/02; tuttavia con la circolare n. 3553/C del 29 novembre 2002, emanata dal Ministro delle Attività Produttive tale data è, di fatto, pur con diverse metodologie slittata al 30/6/03.
Si evidenzia, tra l’altro, che anche nel decreto legge n. 236/2002 sui termin legislativi in scadenza si concede un periodo transitorio, fino al 30 giugno, per la presentazione degli atti al Registro delle Imprese in via telematica o con supporto informatico.
L’obbligo della presentazione delle domande, delle denunce e degli atti inerenti le “pratiche” su supporti informatici o in via telematica non riguardano tutti i soggetti; infatti è prevista un’esclusione per quelli che hanno l’obbligo di essere iscritti al REA, per coloro che sono iscritti negli albi delle Imprese Artigiane e per tutti gli imprenditori individuali.

Soggetti Obbligati
Società semplici
Società in nome collettivo
Società in accomandita semplice
Società a responsabilità limitata
Società per azioni
Società in accomandita per azioni
Consorzi
Società consortili
Tutti i soggetti che hanno l’obbligo esclusi quelli indicati di seguito, che si devono iscrivere al Registro delle Imprese

Soggetti esclusi
Imprenditori iscritti all’albo degli artigiani
Imprenditori individuali
I soggetti che si devono iscrivere presso il Registro Economico Amministrativo come ad esempio le associazioni, etc.

Il Ministro delle Attività Produttive è intervenuto con una propria circolare concedendo un avvio più graduale per tutti coloro che operano nel panorama del Registro delle Imprese.
Nella circolare sono contenuti elementi che introducono novità già dal 9/12/02 tra cui:
– tutta la modulistica cartacea non può essere più utilizzata; è vietata infatti la presentazione agli sportelli di moduli di carta per le modulistiche delle società con la sostituzione di floppy;
– è concessa una deroga ma solo per le imprese che presentano bilanci finali di liquidazione e domande di cancellazione dal Registro purché la procedura sia iniziata prima del 9/12/02;
– le nuove disposizioni tecniche valgono anche per domande nuove o di modifiche presentate dalle società, comprese quelle con i dati sulle unità locali, che fanno parte del Registro Economico Amministrativo.
La circolare del Ministro delle Attività Produttive concede tre possibilità ai contribuenti che vogliono compiere atti o modifiche con il Registro delle Imprese:
– pratiche con firma digitale: il contribuente può inviare le domande e gli atti on line attraverso la procedura della firma digitale senza alcun bisogno di allegare la documento su carta;
– pratiche senza firma digitale: il contribuente ha a disposizione due alternative:
a) può inviare le domande e gli atti on line senza firma digitale, allegando i documenti in originale o copia conforme;
b) presentare le domande stesse o gli altri atti su floppy disk senza firma digitale.
Contestualmente alla presentazione della domanda allo sportello della Camera di Commercio le persone interessate faranno domanda di rilascio della smart card che dovranno utilizzare dalla pratica successiva.
Il legislatore quindi consente di depositare gli atti con la metodologia ordinaria, anche se scompare la modulistica cartacea, e contestualmente obbliga il contribuente ad acquisire la carta stessa per gli atti che depositerà nel futuro.
Si rileva, tuttavia, che solo per coloro che utilizzeranno la firma digitale l’imposta di bollo si verserà on line secondo le modalità del decreto ministeriale n. 127/2002 per un importo fisso di euro 41,32, mentre per i soggetti che non utilizzeranno la firma digitale l’imposta di bollo deve essere versata secondo le modalità tradizionali che si potrebbero rilevare meno convenienti.
Infine per quanto riguarda i diritti di segreteria o i diritti annuali per le nuove imprese o per l’apertura di unità locali coloro che utilizzano la firma digitale dovranno utilizzare la carta di credito.


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