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04.12.2003 - tributi

REGISTRO – TRASFERIMENTI DI IMMOBILI NELL’AMBITO DI PIANI DI RECUPERO – CHIARIMENTI

TRASFERIMENTI DI IMMOBILI NELL’AMBITO DI PIANI DI RECUPERO – CHIARIMENTI TRASFERIMENTI DI IMMOBILI NELL’AMBITO DI PIANI DI RECUPERO – CHIARIMENTI
(Corte Cassazione, Sent. n. 14478
del 29/9/03)
Si segnala che la Corte di Cassazione, con Sentenza n. 14478 del 29 settembre 2003 (della quale si allega la massima), è nuovamente intervenuta sulla questione relativa alle agevolazioni fiscali per i trasferimenti di immobili nell’ambito di piani di recupero e, precisando le condizioni e l’ambito applicativo delle agevolazioni fiscali previste dall’art.5 della legge 168/1982, ha stabilito l’applicabilità dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (euro 129,11 ciascuna) ai trasferimenti di immobili effettuati nell’ambito dei piani di recupero, disciplinati dagli artt.27 e seguenti della legge 457/1978.
In particolare, la suprema Corte ha negato la possibilità di applicare il regime fiscale agevolativo nel caso in cui il trasferimento riguardi immobili, non inseriti in piani di recupero, ma compresi nelle zone individuate dai Comuni nell’ambito degli strumenti urbanistici generali (ai sensi dell’art.27 della citata legge 168/1982) e per i quali siano previsti interventi di restauro e di ristrutturazione, subordinati ad un atto diretto a garantire la destinazione residenziale, il concorso negli oneri di urbanizzazione e l’adeguatezza dei prezzi di mercato o di locazione delle abitazioni.
In questo caso, infatti, non viene rispettata una condizione fondamentale della norma agevolativa, per la quale gli immobili devono essere inseriti in specifici piani di recupero (artt.27-28, L.457/1978), non essendo sufficiente, ai fini del beneficio fiscale, il fatto che lo stesso fabbricato da trasferire sia compreso nelle zone di recupero, ossia in particolari aree degradate per le quali si rendano opportuni interventi rivolti alla conservazione, al risanamento ed alla ricostruzione del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente. Ciò anche se la realizzazione degli interventi sia prevista da strumenti urbanistici attuativi (comunque diversi dai piani di recupero) o sia subordinata ad un atto (anch’esso differente dai piani cui fa riferimento la norma agevolativa), diretto a garantire la destinazione residenziale, il concorso negli oneri di urbanizzazione e l’adeguatezza dei prezzi di mercato o di locazione delle abitazioni.
Ai sensi dell’art.5 della legge 168/1982, il trasferimento di immobili può essere soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, se:
1. gli immobili trasferiti siano già inseriti in un piano di recupero del patrimonio edilizio (previsto dagli artt.27 e seguenti della legge 457/1978), approvato dal Comune, ovvero da questi adottato, unitamente alla convenzione per la relativa attuazione su proposta dei proprietari;
2. gli interventi di recupero siano effettuati dai medesimi acquirenti

Corte di Cassazione – Sezione Tributaria – Sentenza 29/9/2003, n. 14478 – Massima

Agevolazioni varie – Piani di recupero ex articoli 27 e seguenti della legge 457/1978 – Atti di trasferimento di immobili – Agevolazioni ex articolo 5 della legge 168/1982 – Condizioni -Limiti – Fattispecie relativa a piano particolareggiato per il centro storico

In tema di agevolazioni tributarie, l’articolo 5 della legge 22 aprile 1982, n.168, il quale, nell’ambito dei piani di recupero (di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata, purché convenzionati) di cui agli articoli 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n. 457, prevede il beneficio dell’applicazione delle imposte di registro, catastali ed ipotecarie in misura fissa, alla duplice condizione che gli immobili trasferiti siano già inseriti in un piano di recupero del patrimonio edilizio, approvato dal comune, ovvero da questo adottato, unitamente alla convenzione per la loro diretta attuazione, su proposta dei proprietari, e che gli interventi di recupero siano effettuati dai medesimi acquirenti.
Esulano, invece, da tale previsione normativa (anche nel testo sostituito dall’articolo 14, della legge n. 179 del 1992), gli interventi di restauro e di ristrutturazione su immobili non assoggettati ad alcun piano, ancorché la loro esecuzione nelle zone di recupero, individuate dai comuni nell’ambito degli strumenti urbanistici generali, venga subordinata, per quanto riguarda globalmente gli edifici costituiti da più alloggi, ad un atto diretto a garantire il mantenimento della destinazione residenziale, il concorso negli oneri di urbanizzazione e l’adeguatezza dei prezzi di vendita o di locazione delle abitazioni (fattispecie relativa a revoca del beneficio fiscale da parte dell’Ufficio del registro, in presenza di piano particolareggiato del centro storico comunale, ritenuto – dal giudice del merito – di efficacia corrispondente a quella di un piano di recupero, con un apprezzamento giudicato insindacabile da parte della Cassazione).


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