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14.05.2003 - lavoro

RIFORMA DEL SISTEMA D’ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

RIFORMA DEL SISTEMA D’ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE RIFORMA DEL SISTEMA D’ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

Nella Gazzetta Ufficiale serie generale n.77 del 2 aprile u.s., è stata pubblicata la Legge n.53 del 28 marzo 2003 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”.
Con la Riforma, istruzione e formazione non sono più contrapposte. L’insegnamento teorico e gli aspetti operativi della conoscenza devono camminare in modo parallelo.
La formazione non è più intesa come addestramento ma quale un insieme di affidamento e conoscenze.
Si riassumono qui di seguito i punti fondamentali della Riforma:
– per tutti gli studenti diritto – dovere fino a 18 anni di istruzione e formazione;
– il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria della durata di cinque anni e della scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni. Quest’ultima si articola in un biennio e in un terzo anno. Il ciclo primario si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo per accedere ai licei e al sistema di istruzione e formazione;
– a conclusione del primo ciclo gli studenti possono scegliere tra il sistema dei licei e quello dell’istruzione e della formazione . Al compimento del 15°anno di età si può optare per la formazione in alternanza scuola/lavoro o per l’apprendistato con possibilità di passaggio da un percorso formativo all’altro (istruzione – formazione). L’attività didattica si articola in due periodi biennali e in un quinto anno che completa il percorso disciplinare. A conclusione del percorso l’esame di Stato rappresenterà titolo necessario per accedere all’università e all’alta formazione. Il quinto anno dà l’ammissione all’istruzione e alla formazione tecnica superiore(ifts);
– la formazione professionale prevede un percorso di quattro anni. I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi dei sistemi di istruzione formazione consentono di sostenere l’esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all’università e all’alta formazione previa frequenza di apposito corso annuale realizzato d’intesa con l’università;
– i licei sono: il classico, lo scientifico, il tecnologico, l’economico, l’umanistico, il linguistico, l’artistico, il musicale ed hanno una durata di cinque anni;
– i licei tecnologici comprendono tutti gli istituti tecnici il cui percorso preveda un elevato livello di formazione tecnico-scientifica;
– anche gli istituti professionali garantiscono l’accesso all’università con un ulteriore
anno di studi;
– i piani di studio contengono un nucleo fondamentale di valenza nazionale e prevedono una quota riservata alle Regioni per un collegamento con il territorio.
La legge prevede la valorizzazione dell’impresa quale luogo di formazione in cui va realizzata l’alternanza tra scuola e lavoro. La Riforma infatti dovrebbe garantire la formazione degli studenti in modo tale da renderli occupabili. La presenza delle imprese permette agli studenti di testare già nel percorso scolastico il clima aziendale e allo stesso tempo le imprese possono fornire le competenze circa i contenuti dei percorsi professionalizzanti in linea con le loro esigenze.
La Riforma non chiarisce il destino degli istituti tecnici professionali quali, per il settore delle costruzioni, l’istituto per geometri e periti edili, se cioè anch’essi, al pari degli istituti professionali, dovranno passare alla competenza regionale o invece dovranno rimanere nel sistema d’istruzione.
Su questo e altri argomenti l’Ance sta seguendo l’intera materia.
Interessante è la previsione di esercitazioni pratiche e stage realizzati in Italia e all’estero anche con periodi di inserimento nelle realtà produttive durante la frequenza del secondo ciclo.
I periodi di inserimento sono riconosciuti con specifiche certificazioni rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative.
Merita un approfondimento l’art. 5 della legge sull’alternanza scuola lavoro: il percorso di alternanza scuola lavoro fruibile dai ragazzi che abbiano compiuto quindici anni, nel secondo ciclo, viene progettato, attuato, valutato dall’istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per assicurare al giovane studente la conoscenza di base e le competenze spendibili sul mercato del lavoro.
La modalità di svolgimento di tale percorso prevede che la responsabilità dell’alternanza dell’istituzione scolastica e formativa nell’ambito del rapporto con le imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza sia disciplinata sulla base di una convenzione. La legge introduce anche la possibilità di erogare incentivi alle aziende che si propongono per l’alternanza scuola lavoro le quali, inoltre, dovranno avvalersi della presenza di tutor per assistere gli studenti.
La riforma comunque andrà a regime solo dopo l’adozione dei diversi decreti legislativi che devono essere approvati dal Governo entro i prossimi due anni, e dei relativi regolamenti.


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