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10.09.2003 - sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO – ADDETTI E RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE – CAPACITÀ E REQUISITI PROFESSIONALI – D.LGS. 195/2003

SICUREZZA SUL LAVORO – ADDETTI E RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE – CAPACITÀ E REQUISITI PROFES SICUREZZA SUL LAVORO – ADDETTI E RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE – CAPACITÀ E REQUISITI PROFESSIONALI – D.LGS. 195/2003

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 è stato pubblicato il D.Lgs. 23 giugno 2003 n. 195 recante “Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, per l’individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell’articolo 21 della Legge 1 marzo 2002, n. 39″. Il provvedimento è entrato in vigore il 13 agosto 2003.
Il D.Lgs. 626/94 prevede l’obbligatorietà della nomina di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e degli eventuali addetti al servizio stesso.
Con il D.Lgs. 195/2003 il legislatore ha stabilito quali debbano essere le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione aziendale.
Di seguito si riporta un primo commento del provvedimento in parola.
Soggetti interessati
Il D.Lgs. 195/2003 riguarda i soggetti, interni e/o esterni all’azienda, nominati dal datore di lavoro per svolgere le funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e per gli eventuali addetti a detto servizio.
Pertanto, i nuovi requisiti fissati dal decreto in esame non sono richiesti ai datori di lavoro che, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 626/94, decidono di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione dei rischi per la loro azienda. Si rammenta che tale possibilità è consentita ai datori di lavoro delle imprese che occupano sino a 30 addetti.
Inoltre, il provvedimento in esame non interessa gli addetti alla prevenzione incendi, all’emergenza e al pronto soccorso. A tali soggetti è necessario, come noto, fornire specifica formazione, come previsto dalla vigente normativa.
Requisiti richiesti per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e per gli addetti
Il D.Lgs. 195/2003 impone, come condizione iniziale, che le capacità degli addetti e dei RSPP siano adeguate alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro.
Il provvedimento, inoltre, dispone che per gli addetti del servizio di protezione è richiesto:
a) un requisito culturale e cioè il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma d’istruzione secondaria superiore (anche se non d’indirizzo tecnico);
b) la frequenza ad un corso di formazione, di cui la Conferenza Stato-Regioni individuerà le caratteristiche;
c) la frequenza ad un corso di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale.
Per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), oltre quanto indicato nei punti a), b) e c) per gli addetti, è richiesta la frequenza ad un ulteriore corso riguardante aspetti di ergonomia, organizzazione, tecniche di comunicazione, relazioni sindacali.
Norma transitoria e clausola di cedevolezza
L’art. 3 del decreto in parola disciplina il regime transitorio individuando i requisiti professionali e le capacità necessarie per lo svolgimento dell’attività di addetto o responsabile del servizio di prevenzione e protezione da parte di due categorie di soggetti:
1) responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione che dimostrano, alla data di entrata in vigore del decreto, di svolgere tale attività da almeno sei mesi:
i soggetti in parola sono esentati dall’obbligo di possedere il titolo di studio e hanno tempo un anno per acquisire l’attestato di frequenza al corso di formazione di cui alla precedente lettera b);
2) responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione che siano designati (o stati designati) a svolgere tali attività dopo l’entrata in vigore del decreto (o nei sei mesi precedenti a tale data) e prima dell’istituzione dei corsi di formazione di cui sopra:
i soggetti in parola devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore. Inoltre, fino all’istituzione dei corsi di cui al precedente punto b), è sufficiente che tali soggetti abbiano frequentato un corso i cui contenuti corrispondono a quelli di cui all’art.3 del D.M. 16/01/97 (corsi per la formazione dei datori di lavoro della durata minima di 16 ore), ferma restando, come detto, l’obbligatorietà del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore.
Per ciò che concerne la clausola di cedevolezza che consente alle Regioni di normare in materia, si rimane in attesa di eventuali provvedimenti che la Regione Lombardia riterrà opportuno emanare.
Le sanzioni per le violazione alle norme del decreto legislativo in commento sono quelle stabilite dall’art. 89, comma 1, del D.Lgs. 626/94 (arresto da tre a sei mesi o ammenda da euro 1.549 ad euro 4.131).
Si fa comunque riserva di tornare sull’argomento alla luce anche dei provvedimenti che individueranno i contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento.


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