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24.09.2003 - sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO – REGOLAMENTO SUI CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA – DPR 3 LUGLIO 2003, N. 222 – PRIMO COMMENTO

SICUREZZA SUL LAVORO – REGOLAMENTO SUI CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA – DPR 3 LUGLIO 2003, N SICUREZZA SUL LAVORO – REGOLAMENTO SUI CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA – DPR 3 LUGLIO 2003, N. 222
Sulla Gazzetta Ufficiale del 21.08.03, n. 193 è stato pubblicato il D.P.R. 03.07.03, n.222 recante “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili in attuazione dell’articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109” che è entrato in vigore il 5 settembre 2003 (cfr. Not. n. 8-9/2003).
Di seguito si illustrano i principali contenuti del provvedimento in parola alla luce del commento redatto dall’Ance.

Art. 1 Definizioni e termini di efficacia La definizione di misure preventive e protettive contenuta nell’art.1 deve essere posta in relazione con l’Allegato I al provvedimento in commento. Pertanto, ne risulta che tali misure comprendono:
a) gli apprestamenti e, cioè: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passarelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere;
b) le attrezzature e, cioè: centrali e impianti di betonaggio, betoniere; gru; autogru; argani; elevatori; macchine di movimento terra speciali e derivate; seghe circolari; piegaferri; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendi; impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari;
c) le infrastrutture e, cioè: viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici; aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere;
d) i mezzi e servizi di protezione collettiva e, cioè: segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze.
Il secondo comma dell’articolo contiene la cosiddetta clausola di “cedevolezza” che consente alle regioni e province autonome di legiferare in materia. Si rimane in attesa di eventuali provvedimenti che la Regione Lombardia riterrà opportuno emanare. Si ricorda peraltro che fino all’emanazione di tali provvedimenti si applicano le disposizione del decreto n. 222/2003.
Art. 2, 3 e 4 – Contenuti minimi del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) Il PSC deve contenere almeno i seguenti elementi:
a) identificazione e descrizione dell’opera. Più precisamente, come disposto dal comma 4, dell’art. 2, il PSC deve contenere: indirizzo del cantiere; indicazione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere; descrizione sintetica dell’opera. Inoltre, il PSC deve essere corredato da tavole esplicative relative agli aspetti della sicurezza e comprendenti almeno una planimetria e, se necessario, un profilo altimetrico e una descrizione delle caratteristiche idrogeologiche (o il rinvio a specifica relazione).
b) individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza. Il PSC deve riportare i nominativi dell’eventuale responsabile dei lavori (in mancanza, il nominativo del committente); del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione; del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (qualora già nominato al momento della stesura del piano, altrimenti tale nominativo sarà aggiunto al momento della nomina e, comunque, prima dell’affidamento dei lavori); dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi (a cura del coordinatore per l’esecuzione e comunque prima dell’inizio delle rispettive lavorazioni).
c) relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti in riferimento all’area e all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze. Tale relazione consiste nella descrizione delle varie attività e lavorazioni necessarie per eseguire l’opera. Per ciascuna di tali attività e lavorazioni saranno individuati i potenziali rischi concreti connessi. I rischi dovranno essere valutati in relazione alla loro probabilità e gravità.
Dal punto di vista operativo l’individuazione dei rischi e la loro valutazione possono essere esplicitate contestualmente all’indicazione delle misure di sicurezza previste seguendo il tradizionale schema a colonne (fase lavorativa – mezzi e tecnologie utilizzate – rischi individuati e relativo indice di gravità – misure di sicurezza). In alternativa è possibile far riferimento ai capitoli successivi del PSC; ovvero elencare sinteticamente nella relazione stessa quanto desumibile dai successivi capitoli del PSC a proposito dei rischi e della loro valutazione.
In ogni caso nella relazione andrà esplicitato il metodo secondo il quale è effettuata la valutazione del rischio.
d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, e di coordinamento in riferimento:
1) all’area di cantiere; all’eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere; agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area circostante .
Gli elementi essenziali di cui si dovrà tener conto per individuare i rischi e le conseguenti misure di sicurezza sono esemplificati nell’Allegato II al DPR. n. 222/2003 (cfr. Not. 8-9/2003).
2) all’organizzazione del cantiere, individuando e analizzando i seguenti elementi: recinzione del cantiere con accessi e segnalazioni; servizi igienico-assistenziali; viabilità principale di cantiere ed eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali; impianti di alimentazione e le reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; dislocazione degli impianti di cantiere; dislocazione delle zone di carico e scarico; zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti; le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione.
  3) alle singole lavorazioni, da suddividersi in fasi di lavoro e, se necessario, in sottofasi, con particolare riferimento al rischio di seppellimento, al rischio di annegamento, al rischio di caduta dall’alto di persone o materiali, al rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere, al rischio di elettrocuzione, al rischio rumore, alla salubrità dell’aria nei lavori in galleria, alle estese demolizioni o manutenzioni, ai possibili rischi di incendio o esplosione, agli sbalzi eccessivi di temperatura, al rischio connesso all’uso di sostanze chimiche.
Se necessario, i contenuti di cui alla presente lettera d) potranno essere esplicitati mediante tavole e disegni tecnici esplicativi.
In corso d’opera è compito del coordinatore per l’esecuzione indicare nel PSC i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare le misure preventive e protettive di cui ai punti 1), 2) e 3) indicando, previa consultazione degli interessati, cronologia di attuazione e modalità di verifica. (
e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive e i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per far fronte ai rischi dovuti alle interferenze tra le lavorazioni. Nel PSC devono essere esaminate le possibili interferenze tra lavorazioni eseguite da imprese diverse nonché tra lavorazioni eseguite dalla stessa impresa o da lavoratori autonomi predisponendo il cronoprogramma dei lavori e prendendo in considerazione le problematiche inerenti la sicurezza. Nel PSC sono indicati gli sfasamenti spaziali o temporali per eliminare i rischi di interferenza o le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale atti a ridurre al minimo tali rischi.
Durante i periodi di maggior rischio dovuti ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l’esecuzione verifica preventivamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte del PSC con l’andamento dei lavori, aggiornando, se necessario, il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori.
f)    le misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi di apprestamenti, infrastrutture e mezzi e servizi di protezione collettiva. In corso d’opera, il coordinatore per l’esecuzione integra il PSC con i nominativi delle imprese e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare gli apprestamenti, le infrastrutture ed i servizi di protezione collettiva di cui sopra, indicando, previa consultazione degli interessati, cronologia di attuazione e modalità di verifica.
g)   le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, tra datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi. Possono rientrare tra tali modalità la trasmissione alle imprese interessate dei POS di altre imprese e, soprattutto, le riunioni di coordinamento indette dal coordinatore per l’esecuzione e programmate nel PSC.
h) la definizione dell’organizzazione dell’eventuale servizio comune di pronto soccorso, antincendio, evacuazione dei lavoratori e gestione delle emergenze. L’indicazione deve essere effettuata nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune e nel caso in cui detto servizio è messo a disposizione direttamente dal committente.
i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, se necessario, delle sottofasi di lavoro, nonché l’entità presunta del cantiere espressa in uomini giorno; ovviamente, per la durata delle lavorazioni e delle fasi di lavoro può essere fatto riferimento al cronoprogramma di cui alla precedente lettera e).
j) la stima dei costi di sicurezza, per tale aspetto si rinvia all’apposito capitolo.
Come si può rilevare dall’analisi effettuata sui contenuti del PSC e come si potrà riscontrare dall’analisi successiva sui contenuti del Piano Operativo di Sicurezza (POS), tra le due opzioni possibili di responsabilizzare nella progettazione della sicurezza il committente (cui fa capo l’onere di predisporre il PSC) o l’impresa (cui fa capo l’onere di predisporre POS) il legislatore ha prescelto la prima, riservando al POS solo funzioni di dettaglio e di integrazione. Infatti, nel PSC si prevede la progettazione della sicurezza non solo per ciò che concerne l’area e l’organizzazione del cantiere ma anche con riferimento alle singole lavorazioni e fasi lavorative.
Tale previsione, in taluni casi particolari (la norma dispone “ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda”), è attenuata dalla possibilità lasciata al coordinatore  di indicare nel PSC che solo nel POS, redatto successivamente dalle imprese, saranno sviluppate procedure di dettaglio e complementari “connesse alle scelte autonome dell’impresa esecutrice”. Lo spirito e la lettera della norma peraltro portano a ritenere che la fattispecie appena evidenziata rivesta carattere di eccezionalità.

Art. 5 Contenuti minimi del Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) Il piano di sicurezza sostitutivo (PSS), da redigersi a cura dell’impresa aggiudicataria nel solo caso di appalti pubblici per i quali non sia obbligatoria la redazione del PSC a cura del coordinatore per la progettazione (lavori eseguiti da unica impresa, di entità inferiore a 200 uomini giorno o senza rischi particolari) contiene gli stessi elementi del PSC con esclusione della stima dei costi della sicurezza che resta adempimento della stazione appaltante la quale deve, come noto, evidenziare tali costi nei bandi di gara e non assoggettarli a ribasso d’asta.
Il PSS contiene, inoltre, anche gli elementi previsti nel POS e quindi, comprende in sé anche il POS stesso (unico documento).

Art. 6 Contenuti minimi del POS Il POS deve essere redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici (e quindi, per le attività di pertinenza, anche dalle imprese subappaltatrici). I suoi contenuti, peraltro piuttosto elementari, sono indicati nell’art. 6 cui si rinvia (cfr. Not. n. 8-9/2003).

Art. 7 Stima dei costi della sicurezza Nei casi in cui è prevista la redazione del PSC, sia nell’ipotesi di lavori pubblici che privati, tale documento deve riportare la stima dei costi della sicurezza. A tal fine vanno stimati i costi:
a) degli apprestamenti previsti nel PSC, secondo l’elencazione, non esaustiva, contenuta nell’Allegato I al provvedimento e sopra riportata.
Di nessun rilievo è il fatto che in molti dei prezzari utilizzati correntemente i costi relativi agli apprestamenti di cui sopra siano compensati nelle singole voci o ritenuti inclusi nelle spese generali: in base alle nuove disposizioni tali costi vanno comunque valutati a parte.
E’ appena il caso di sottolineare come, vista l’entità dei costi degli apprestamenti, nella stragrande maggioranza dei casi le incidenze del costo di sicurezza normalmente esplicitate nei bandi di gara appaiono nettamente sottostimate (nonostante i continui richiami della Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici).
La considerazione di cui sopra rimane valida anche tenendo conto del fatto che, come appare giusto, la norma prevede che “le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento”.
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
c)   degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; nella gran parte dei cantieri si tratta, specie per ciò che concerne impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, di impianti “a perdere”: in tali casi il loro costo va, evidentemente, computato integralmente.
d)  dei mezzi e dei servizi di protezione collettiva: il cui elenco non esauriente è contenuto al punto 4 del già citato Allegato I (cfr. Not. n. 8-9/2003).
e)   delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza: rientrano sotto tale voce, per esempio, il costo di partecipazione alle riunioni di coordinamento, la supervisione da parte di preposti a determinate lavorazioni (p. es. montaggio ponteggi); il costo della sorveglianza finalizzata alla sicurezza (p. es. ispezioni preventive alle pareti degli scavi), la messa in sicurezza del cantiere all’interruzione del lavoro, la sorveglianza sanitaria, etc..
f)    degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g)  delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
Per il solo settore dei lavori pubblici, nel caso di cantieri in cui non è prevista la redazione del PSC, il comma 2 dell’art. 7 prescrive che l’amministrazione appaltante deve stimare comunque i costi della sicurezza valutando le misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori. Leggendo congiuntamente la definizione di misure preventive già esaminata e le indicazioni contenute nel comma 1 dell’art. 7, rientrano certamente nei costi di sicurezza da stimare quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) appena illustrate. Tenendo presente che, nel caso di lavori pubblici, la presenza contemporanea o successiva di più imprese è da ritenersi “fisiologica”, come affermato dalla determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n.11/2001, la fattispecie considerata nel comma 2 dell’art. 7 in esame dovrebbe essere del tutto residuale.
Il 4° comma dell’art. 7 prevede che “i costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici”. Tale testo normativo di difficile interpretazione sembra riferirsi ai soli lavori pubblici. Pertanto si formula riserva di tornare sul punto, alla luce anche di eventuali indicazioni che gli enti competenti emaneranno.
Ai fini della corretta stima dei costi della sicurezza, di particolare importanza operativa, è il contenuto del comma 3 dell’art. 7 nel quale si afferma che la stima dovrà essere:
congrua, e cioè non comportare sottovalutazione dei costi;
analitica, per voci singole a corpo o a misura e cioè effettuata, con riferimento allo specifico cantiere e allo specifico piano di sicurezza evitando il ricorso a metodi semplificati (o semplicistici) quali quelli basati su percentuali fissate a priori e avulse dalle specifiche misure di sicurezza previste per il singolo cantiere;
riferita ad elenchi prezzi standard specializzati (e relativi alle misure di sicurezza, oppure basata su prezzari o listini ufficiali (delle misure di sicurezza) vigenti nell’area interessata, o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente.
Salvo il caso di alcune Regioni o province italiane in cui listini ufficiali delle misure di sicurezza sono già disponibili la norma prevede il ricorso ad analisi dei costi complete e desunte da indagini di mercato.
Si ricorda che un esempio di stima dei costi di sicurezza relativo ad un caso concreto è già presente sul portale ANCE. In tale esempio viene riportato l’intero procedimento di valutazione e le singole analisi di costi.


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