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09.09.2003 - tributi

STUDI DI SETTORE PERIODO D’IMPOSTA 2002 – ULTERIORI ISTRUZIONI MINISTERIALI

STUDI DI SETTORE PERIODO D’IMPOSTA 2002 – ULTERIORI ISTRUZIONI MINISTERIALI STUDI DI SETTORE PERIODO D’IMPOSTA 2002 – ULTERIORI ISTRUZIONI MINISTERIALI
 

In vista della scadenza dei termini di presentazione del Modello UNICO 2003, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento, ha emanato gli attesi chiarimenti sull’applicazione degli Studi di Settore per il periodo d’imposta 2002.
Si tratta della Circolare 17 luglio 2003, n. 39/E, con la quale vengono precisate, tra l’altro, le novità relative al nuovo Studio di settore per l’edilizia (SG69U) e del nuovo Studio per le attività di valorizzazione e vendita immobiliare (promotori puri e società immobiliari, Studio di settore SG40U).

ASPETTI GENERALI
Viene precisato che lo Studio di settore risulta inapplicabile nell’ipotesi in cui si esercitino due o più attività d’impresa non rientranti nel medesimo Studio di settore e non si sia provveduto all’annotazione separata dei ricavi. In tal caso, l’inapplicabilità opera se l’importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti supera il 20% del totale dei ricavi dichiarati.
Tra le cause di inapplicabilità non opera, per le imprese del settore edile, quella relativa all’esercizio dell’attività in più unità di produzione. Infatti, tale causa non si verifica quando la presenza di più punti di produzione (es. i cantieri per l’attività edilizia) costituisce una caratteristica fisiologica dell’attività esercitata.
Ai sensi dell’art. 9, commi 12 e 13 della L. 448/2001 è possibile effettuare, anche per il periodo di imposta 2002, l’adeguamento gratuito agli Studi di settore in sede di dichiarazione dei redditi. In tal caso, non sono applicabili sanzioni o interessi a coloro che indicano in dichiarazione dei redditi ricavi non annotati nelle scritture contabili, al fine di adeguarli alle risultanze degli Studi di settore. Allo stesso modo, non sono applicabili sanzioni o interessi ai contribuenti che, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, versino la maggiore Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) dovuta per adeguarsi alle risultanze degli Studi di settore.
Agli effetti dell’IRAP, invece, si precisa che non assumono rilievo, ai fini della determinazione della base imponibile, gli elementi positivi tassabili ai fini delle imposte sui redditi che non costituiscono voci classificabili nel conto economico, quali quelle derivanti dall’adeguamento alle risultanze degli Studi di settore.
Il contribuente che riscontra un errore nella classificazione della propria attività e non ha assolto all’obbligo di dichiarazione di variazione dell’attività, può indicare nella dichiarazione dei redditi il codice della prevalente attività esercitata, senza incorrere nell’irrogazione di sanzioni, purchè provveda anche ad effettuare la comunicazione della variazione dati agli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, entro il termine di presentazione del Modello Unico 2003.
Si ricorda che l’omessa presentazione del Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli Studi di settore comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa da 258,00 euro a 2.065,00 euro (sanzione ridotta ad 1/5 se la presentazione avviene entro i termini fissati per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo).
Così come per UNICO 2003 per tutti gli esercenti attività d’impresa, anche i modelli per gli Studi di settore, che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi, devono essere inviati per via telematica.
Per i soggetti che si sono avvalsi della regolarizzazione delle scritture contabili, connessa all’adesione al ”condono tombale” o alla cosiddetta ”integrativa semplice” (art. 14, Legge 289/2002), le informazioni da indicare nel modello relativo ai dati per gli Studi di settore devono tener conto delle predette regolarizzazioni che hanno avuto riflessi anche per il periodo d’imposta 2002.

STUDI DI SETTORE PER L’EDILIZIA SG69U – EVOLUZIONE
L’approvazione, nello scorso 13 febbraio 2002, del nuovo Studio di settore per l’edilizia (SG69U) ha comportato la fine del periodo di sperimentalità, previsto per il settore delle costruzioni, relativamente ai periodi di imposta 1999 – 2001.
L’approvazione dell’evoluzione, che ha comportato l’accorpamento in unico Studio dei precedenti cinque Studi, tiene conto di tutte le informazioni del Quadro Z del modello di rilevazione dei dati.
In tal modo, il nuovo Studio di settore si applica per tutte le imprese che dichiarino ricavi ed incrementi di rimanenze entro il limite di 5.164.569 euro.
Il nuovo Studio, che ha individuato ben 36 gruppi omogenei in cui risulta inquadrata l’attività (cd ”cluster”), consente una classificazione della tipologia di impresa molto più precisa, evitando l’annotazione separata ai fini dell’applicazione degli Studi nel caso di esercizio di più attività.
Il nuovo Studio, nel dettaglio, ha comportato una più corretta valutazione nel caso di presenza di rimanenze/esistenze di prodotti in corso di lavorazione e servizi di durata non ultrannuale, nonchè l’utilizzo, nella stima dei ricavi, dell’indicatore ”Valore Aggiunto per addetto”.
In tale ambito, viene precisato che, in caso di accertamenti riguardanti i periodi di imposta precedenti al 2002, in sede di contraddittorio, il contribuente può far valere le risultanze del nuovo Studio per giustificare lo scostamento tra l’ammontare dei ricavi dichiarati e quelli risultanti dall’applicazione dei precedenti studi.
Viceversa, le risultanze dello Studio SG69U revisionato non possono essere utilizzate per gli accertamenti riguardanti i periodi di imposta precedenti il 2002, nell’ipotesi in cui il contribuente risulti congruo (o si sia adeguato) rispetto allo studio di settore in vigore precedentemente (GERICO 2000, 2001, 2002).
Si richiama l’attenzione sul fatto che nel quadro D, rigo D54, andrà indicata la percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita di immobili i cui costi di realizzazione sono stati sostenuti in anni precedenti, rispetto ai ricavi complessivi conseguiti nel periodo d’imposta 2002.

STUDI DI SETTORE PER LE ATTIVITÀ IMMOBILIARI SG40U
Dal 2002 sono in vigore per la prima volta anche gli Studi di settore per le attività di valorizzazione e vendita immobiliare, compravendita di immobili effettuata su beni propri e locazione di beni immobili propri e sublocazione (codici ISTAT 70.11.0; 70.12.0; 70.20.0).
Le attività in questione, si precisa, devono essere svolte con riferimento ad immobili propri, poichè in caso di beni di terzi si ricadrebbe nell’ambito delle attività contemplate nello Studio di settore per l’edilizia (SG69U).
Una particolarità dello Studio è costituita dai beni strumentali i quali sono in genere presenti in numero limitato (trattasi, per lo più, di immobili uso ufficio destinati all’attività amministrativa delle società immobiliari), mentre è più frequente la presenza di immobili strumentali concessi in locazione e, come tali, oggetto dell’attività.
Tali fabbricati sono ovviamente esclusi dal computo del “Valore dei beni strumentali”, rilevante ai fini della stima dei ricavi.
Lo Studio di settore tiene conto della presenza di immobili non locati, ovvero non ancora venduti, con riferimento ai quali vengono sostenuti dei costi (Es.: manutenzione e ristrutturazione) a fronte dei quali non vengono conseguiti ricavi. In tal caso, in sede di verifica, gli Uffici finanziari potranno giustificare l’incongruità dei ricavi dichiarati, escludendo la valorizzazione di tali costi.
Per un approfondimento sull’applicazione dello Studio di settore per l’edilizia (SG69U), si rinvia alla Guida alla compilazione del modello di rilevazione dei dati elaborato dall’ANCE e disponibile sul sito del Collegio (www.ancebrescia.it) o sul Portale dell’ance (www.ance.it).


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