Print Friendly, PDF & Email
21.07.2004 - lavoro

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO – 20 MAGGIO 2004 – TESTO DELL’ACCORDO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO – 20 MAGGIO 2004 – TESTO DELL’ACCORDO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO – 20 MAGGIO 2004 – TESTO DELL’ACCORDO

Si pubblica di seguito il testo dell’accordo sottoscritto in data 2 dicembre 2002 tra l’ANCE e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Si rinvia al successivo articolo pubblicato sul presente Notiziario per una prima disamina degli aspetti di più rilevantre interesse, facendo riserva di ulteriori approfondimenti in materia.

VERBALE DI ACCORDO
Addì, 20 maggio 2004, in Roma tra
l’ANCE e la Fe.n.e.a.l.-U.I.L., la F.i.l.c.a.-C.I.S.L. e la F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.
si è convenuto quanto segue per il rinnovo del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini.
I ART. 5 – ORARIO DI LAVORO
Allegato 1
II ART. 6 – ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA
Allegato 2
III ART. 7 – RIPOSO SETTIMANALE
Allegato 3
IV ART. 12 – ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
Allegato 4
V ART. 16 – FERIE
Allegato 5
VI ART. 20 – LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
Allegato 6
VII ART. 22 – TRASFERTA
Allegato 7
VIII ART. 27 – TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA
Allegato 8
IX ART. 29 – CONGEDO MATRIMONIALE
Allegato 9
X ART. 39 – ACCORDI LOCALI
Allegato 10
XI ART. 40 – ASPETTATIVA
Allegato 11
XII ART. 44 – ORARIO DI LAVORO
Allegato 12
XIII ART. 77 – QUADRI
Allegato 13
XIV ART. 82 – OCCUPAZIONE FEMMINILE E TUTELA DELLA MATERNITA’
Allegato 14
XV ART. 88 – RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
Allegato 15
XVI ART. 92 – FORMAZIONE PROFESSIONALE
Allegato 16
XVII ART. 93 – DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO
Allegato 17
XVIII ART. 94 – CONTRATTO A TERMINE
Allegato 18
XIX ART. 95 – SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Allegato 19
XX CONTRATTI DI INSERIMENTO
Allegato 20
XXI ART. – TUTELA DELLA DIGNITA’ PERSONALE DEI LAVORATORI
Allegato 21
XXII CLASSIFICAZIONE
Allegato 22
XXIII ISTITUZIONE DELLA BORSA DEL LAVORO DELL’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI
Allegato 23
XXIV TRATTAMENTO ECONOMICO PER IL PERIODO DI CARENZA INAIL
Allegato 24
XXV CONCERTAZIONE PER LE GRANDI OPERE
Allegato 25
XXVI CERTIFICAZIONE DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
Allegato 26
XXVII CONGRUITA’ CONTRIBUTIVA DELLE IMPRESE NEI CONFRONTI DELLE CASSE EDILI
Allegato 27
XXVIII NORMA PREMIALE PER I VERSAMENTI IN CASSA EDILE
Allegato 28
XXIX COMMISSIONE PARITETICA TECNICA PER LA CERTIFICAZIONE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 276/03
Allegato 29
XXX PRESTAZIONI SANITARIE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Allegato 30
XXXI PROTOCOLLO SUGLI ORGANISMI BILATERALI
Allegato 31
XXXII FINANZIAMENTO DEGLI ORGANISMI PARITETICI NAZIONALI DI SETTORE
Allegato 32
XXXIII PROTOCOLLO DI INTESA SULLA PIANIFICAZIONE DELLE LINEE POLITICHE DEL SISTEMA FORMATIVO EDILE
Allegato 33
XXXIV ESCLUSIVA DI STAMPA
Allegato 34
XXXV AUMENTI RETRIBUTIVI E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO
Allegato 35
XXXVI DECORRENZA E DURATA
Allegato 36

ALLEGATO UNO – Art. 5
ORARIO DI LAVORO
A) Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L’orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all’art.13 della Legge 24 giugno 1997, n.196.
Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi del precedente contratto nazionale di lavoro, salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma dell’art. 39 in ordine alla ripartizione dell’orario nor-male nei vari mesi dell’anno.
Il prolungamento dell’orario ordinario di lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retribu-tive per lavoro straordinario di cui all’art. 20 del presente contratto.
Ove l’impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali unitarie ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l’orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato e’ dovuta una maggiorazione dell’8%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25.
Resta salvo quanto previsto dall’art. 10 in materia di recuperi.
Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l’orario di lavoro con l’indicazione dell’ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell’orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Quando non sia possibile esporre l’orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all’aperto, l’orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene corrisposta la paga.
Qualora l’impresa disponga l’effettuazione di lavoro a turni ne darà comunicazione preventiva alla rappresentanza sindacale unitaria, di cui all’art. 103, ai fini di eventuali verifiche in ordine alle modalità applicative.
Nel caso di lavoro a turni disposto per lunghi periodi, la verifica di cui sopra sarà effettuata con l’intervento delle rispettive Organizzazioni territoriali.
Le percentuali di maggiorazione della retribuzione per lavoro a turni sono quelle previste dall’art. 20 del c.c.n.l..
L’operaio deve prestare l’opera sua nel turno stabilito; quando siano stabiliti turni regolari periodici, gli operai ad essi partecipanti devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.
Agli operai che eseguono i lavori preparatori e complementari di cui all’art. 6 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, vanno corrisposte le maggiorazioni previste dall’art. 20 del presente contratto.
B) A decorrere dal 1° ottobre 2000 gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante permessi individuali per 88 ore.
I permessi individuali maturano in misura di un’ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato.
Per gli operai discontinui di cui alle lettere a) e b) dell’allegato A, i permessi individuali di cui sopra maturano in misura di un’ora ogni 26 ore.
Per gli operai discontinui di cui alla lettera c) dell’allegato A i permessi individuali predetti maturano in misura di un’ora ogni 31 ore.
Agli effetti di cui sopra si computano anche le ore di assenza per malattia o infortunio indennizzate dagli Istituti competenti nonché per congedo matrimoniale.
La percentuale per i riposi annui pari al 4,95% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell’art. 25 è corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dall’impresa al lavoratore per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt.5 e 6 effettivamente prestate e sul trattamento economico delle festività di cui al punto 3) dell’art. 18.
Detta percentuale va computata anche sull’utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.
La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:
– l’eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;
– le quote supplementari dell’indennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);
– la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;
– la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;
– le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;
– la diaria e le indennità di cui all’articolo 22;
– i premi ed emolumenti similari.
La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:
– le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è stato tenuto conto – come già nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell’industria edile – dell’incidenza per i titoli di cui al presente articolo e all’art. 18.
I permessi saranno usufruiti a richiesta dell’operaio, da effettuarsi con adeguato preavviso, tenendo conto delle esigenze di lavoro. I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell’anno successivo.
Nel caso in cui le ore di cui al punto B) del presente articolo, primo comma, non vengano in tutto o in parte usufruite, il relativo trattamento economico è comunque assolto dall’impresa mediante la correspon-sione al lavoratore della percentuale di cui al sesto comma.
Agli effetti della maturazione dei permessi si computano anche le ore di assenza di cui al quinto comma punto B) del presente articolo.
La presente regolamentazione assorbe quella relativa alle festività soppresse dall’art. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificato dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, salva la conferma del trattamento economico per la festività del 2 giugno e del 4 novembre.
Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.
Sono fatte salve le pattuizioni al livello territoriale per la fruizione in via collettiva di riposi individuali.

ALLEGATO DUE – Art. 6
ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA
Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta un’applicazione assidua e continuativa, nel qual caso valgono le norme dell’art. 5.
In considerazione delle particolari attività svolte, l’orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori, dei guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, non può superare le 48 ore settimanali medie annue.
Le ore di lavoro prestate nei limiti degli orari settimanali di cui al comma precedente sono retribuite con i minimi di paga base oraria di cui alla lettera a) della tabella allegato A del presente contratto ad eccezione di:
– custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lettera b) della medesima tabella;
– custodi, guardiani e portinai con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lettera c) della medesima tabella.
Al guardiano notturno, fermo quanto disposto ai precedenti commi, è riconosciuta una maggiorazione dell’8% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25, per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6, esclusa ogni altra percentuale di aumento per lavoro ordinario notturno prevista dall’art. 20.
* * *
Al gruista si applicano le norme contenute nell’art. 5.
* * *
All’operaio di produzione che durante il giorno dà la sua prestazione in un cantiere, quando venga richiesto di pernottare nello stesso cantiere con autorizzazione a dormire, va corrisposto, in aggiunta alla retribuzione relativa alla prestazione data durante la giornata, un compenso forfetario di € 0,52 giornaliere.
Resta esclusa comunque ogni responsabilità discendente da doveri di guardiania o di custodia.
Quando nel cantiere pernotti più di un operaio, il particolare compenso spetterà soltanto a quell’operaio cui sia stato richiesto per iscritto dall’impresa di pernottare in cantiere.
* * *
Si conferma che, in relazione alle attività svolte, gli autisti di autobetoniere rientrano nell’ambito di applicazione del presente articolo.

ALLEGATO TRE – Art. 7
RIPOSO SETTIMANALE
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle imprese ed agli operai regolati dal presente contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere pre-fissato: gli elementi della retribuzione, di cui al punto 3) dell’art. 25, sempreché non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la percentuale di cui all’art. 20 punto 12).
L’eventuale spostamento del riposo settimanale dalla giornata di domenica o dalla normale giornata di riposo compensa-tivo prefissata deve essere comunicato all’operaio almeno 24 ore prima.
In difetto e in caso di prestazione di lavoro è dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo.
In conformità a quanto previsto dall’art. 9 del decreto legislativo n. 66/03, nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni a turno organizzate su sette giorni continuativi o per particolari esigenze produttive, tecniche o logistiche del cantiere, il riposo settimanale può essere effettuato cumulati-vamente, previa verifica con le rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, con le competenti Organizzazioni territori-ali dei lavoratori. I giorni continuativi non potranno comunque essere superiori a 14.

ALLEGATO QUATTRO – Art. 12
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti potranno concordare, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2006 e per le circoscrizioni di propria competenza, l’elemento economico territoriale fino alla misura massima che verrà stabilita dalle Associazioni nazionali contraenti entro il 30 giugno 2005, secondo criteri e modalità di cui all’art. 39.
NOTA  A VERBALE
L’indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

ALLEGATO CINQUE – Art. 16
FERIE
La durata annua delle ferie è stabilita in quattro settimane di calendario (pari a 160 ore di orario normale per gli operai di produzione), escludendo dal computo i giorni festivi di cui al punto 3) dell’art. 18.
All’operaio che non ha maturato l’anno di anzianità spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale sopra indicato, per ogni mese intero di anzianità maturata presso l’impresa.
L’epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo, contemporaneamente per cantiere, per squadra o individualmente.
Fermo restando quanto stabilito dal comma precedente, con gli accordi integrativi locali stipulati a norma dell’art. 39 del presente contratto sarà effettuata la distribuzione del periodo feriale nell’arco annuale e saranno determinati i periodi nell’ambito dei quali, di norma, le ferie debbono essere godute.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Per il pagamento delle ferie nei casi consentiti dall’attuale legislazione valgono le norme dell’art. 19.
Le suddette norme contenute all’art. 19 sono compatibili con l’art. 10 del D.L. 66/03 in quanto non contemplano alcuna indennità sostitutiva delle ferie.
La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:
– malattia che comporta ricovero ospe-daliero superiore a tre giorni;
– malattia la cui prognosi sia superiore a dieci giorni di calendario.
L’effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certifica-zione e di ogni altro adempimento necessario per l’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali.

ALLEGATO SEI – Art. 20
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
Agli effetti dell’applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui agli artt. 5 e 6 del presente contratto. Fermo restando il carattere di ordinarietà del relativo lavoro, le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dagli artt. 8 e 10 del R.D. 10 settembre 1923 n. 1955 e dal R.D. 10 settembre 1923 n. 1957.
Il lavoro straordinario è ammesso, con il consenso del lavoratore, nei limiti di 250 ore annuali.
La richiesta dell’impresa è effettuata con preavviso all’operaio di 72 ore, salvo i casi di necessità urgenti, indifferibili od occasionali.
Ove l’impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive disponga lavoro straordinario per la giornata del sabato, ne darà preventiva comunicazione alla rappresentanza sindacale unitaria ai fini di eventuali verifiche.
A scopo informativo, con periodicità bimestrale, l’impresa fornirà alla rappresentanza sindacale unitaria indicazioni sul lavoro straordinario effettuato nel bimestre. Per periodo notturno si considera quello intercorrente dalle ore 22 alle 6 del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello prestato nei giorni festivi di cui all’art. 18, escluso il lavoro domenicale con riposo compensativo.
Le percentuali per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:
1) Lavoro straordinario diurno: 35%
2) Lavoro festivo: 45%
3) Lavoro festivo straordinario: 55%
4) Lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati: 25%
5) Lavoro diurno compreso in turni regolari avvicendati: 9%
6) Lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati: 11%
7) Lavoro notturno del guardiano: 8%
8) Lavoro notturno a carattere continuativo di operai che compiono lavori di costruzione o di riparazione che possono eseguirsi esclusivamente di notte: 16%
9) Lavoro notturno straordinario: 40%
10) Lavoro festivo notturno: 50%
11) Lavoro festivo notturno straordinario: 70%
12) Lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi i turnisti: 8%
Le suddette percentuali vengono calcolate, per gli operai che lavorano ad economia, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25; per i cottimisti, va tenuto conto anche dell’utile effettivo di cottimo.
Le percentuali corrispondenti alle voci nn. 1, 2, 3, 9 e 11 devono essere applicate anche in caso di lavoro in turni regolari avvicendati assorbendo la percentuale di cui alla voce n. 6.
Le comunicazioni relative al superamento delle 48 ore settimanali con prestazioni di lavoro straordinario alla locale direzione provinciale del lavoro, di cui all’art. 4 del decreto legislativo n. 66/03, dovranno essere effettuate, nei termini stabiliti dalla legge e dalle disposizioni amministrative.
La media delle 48 ore settimanali viene calcolata nell’arco di un periodo di riferimento di 12 mesi.
Ai fini degli adempimenti relativi alla comunicazione dello straordinario, per unità produttiva deve intendersi il cantiere.

ALLEGATO SETTE – Art. 22
TRASFERTA
Le parti definiranno in dettaglio entro il 30 giugno 2005 gli aspetti procedurali e organizzativi per l’attuazione entro il 31 dicembre 2006 della nuova disciplina della trasferta, sulla base del principio che l’operaio da tale data rimane iscritto alla Cassa Edile di provenienza.

ALLEGATO OTTO – Art. 27
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA
Il primo comma è sostituito dal seguente:
“In caso di malattia, l’operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione dell’anzianità. L’operaio con un’anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di dodici mesi consecutivi, senza interruzione dell’anzianità. Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia, l’operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell’arco di 20 mesi consecutivi. L’operaio con un’anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi nell’arco di 24 mesi consecutivi.”
Pertanto la lettera e) del sesto comma è sostituita come segue:
“dal 181° giorno al compimento del dodicesimo mese, per le sole giornate non indennizzate dall’INPS: 0,5495″.

ALLEGATO NOVE – Art. 29
CONGEDO MATRIMONIALE
Il secondo e il terzo comma sono sostitui-ti dal seguente
“Peraltro, all’operaio non in prova, in occasione del matrimonio, viene concesso un periodo di congedo della durata di quindici giorni consecutivi di calendario con diritto al trattamento economico di cui al punto 3) dell’articolo 25 per 104 ore.”

ALLEGATO DIECI – Art. 39
ACCORDI LOCALI
Dopo la lettera h) di cui al terzo comma è aggiunta la seguente:
“i) alle eventuali determinazioni sulla base dei criteri di cui all’art. 88.”

ALLEGATO UNDICI – Art. 40
ASPETTATIVA
Dopo il primo comma inserire il seguente:
“Nel caso di necessità di uscita e rientro dell’operaio dal territorio nazionale, il periodo di aspettativa può essere concesso in misura frazionata con durata minima per ciascun periodo di due settimane. Il viaggio di andata e ritorno deve essere comprovato dalle opportune documen-tazioni.
E’ possibile cumulare, compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell’azienda, il periodo di aspettativa con le ferie ed i riposi annui.”

ALLEGATO DODICI – Art. 44
ORARIO DI LAVORO
A) Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L’orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all’art. 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, da’ al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all’art. 55 del presente contratto.
Ove l’impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali unitarie ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l’orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell’8%, calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell’art. 45.
Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere la regolamentazione dell’orario di lavoro è quella dettata per gli operai di produzione dall’art. 5 e dagli accordi integrativi dello stesso nonché dal penultimo comma dell’art.20.
B) L’impiegato ha diritto ad usufruire in un anno di permessi individuali retribuiti pari a 88 ore.
I permessi individuali maturano in misura di un’ora ogni 20 di lavoro effettivamente prestato.
Agli effetti di cui sopra si computano le ore di assenza per malattia e infortunio, debitamente certificate, nonché per congedo matrimoniale e per assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio.
Il permesso è concesso a richiesta dell’impiegato da effettuarsi con adeguato preavviso, tenendo conto delle esigenze di lavoro.
I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell’anno successivo.
Nel caso di mancato godimento dei permessi, all’impiegato è dovuto il trattamento economico sostitutivo, calcolato a norma dell’ultimo comma dell’art. 45.
La presente regolamentazione assorbe la disciplina relativa alle festività soppresse dall’art. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificato dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, salvo quanto previsto dal comma seguente.
In relazione alle festività nazionali del 2 giugno e del 4 novembre, soppresse dalla citata legge, agli impiegati per i mesi di giugno e di novembre è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, 1/25 della retribuzione stessa.
Sono fatte salve le pattuizioni a livello territoriale per la fruizione in via collettiva di riposi individuali.
Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le parti si danno atto che le attività previste dal R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 possono riguardare anche lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia.
NORMA TRANSITORIA
Sino alla data del 30 settembre 2000 per gli impiegati addetti ai lavori di cantiere restano ferme le disposizioni contenute nell’art.44, lett. B) comma terzo e quarto del c.c.n.l. 5 luglio 1995.

ALLEGATO TREDICI – Art. 77
QUADRI
Assicurazione
Ai sensi dell’art. 5 della legge 13 maggio 1985, n. 190, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa non grave nello svolgimento delle proprie mansioni.
Ai quadri si riconosce la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.
Indennità di funzione
A decorrere dalla data di riconoscimento per iscritto della qualifica di quadro da parte dell’azienda, verrà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità di funzione di importo pari a 70 euro mensili con assorbimento dell’eventuale superminimo individuale fino a concorrenza del 50% dell’importo predetto. Tale indennità è utile ai fini degli artt. 53, 54, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73 e 99.
Cambiamento di mansioni
In caso di svolgimento di mansioni proprie della qualifica di quadro che non sia determinato dalla sostituzione di un altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l’attribuzione di tale qualifica sarà effettuata trascorso un periodo di 6 mesi.
* * *
Per quanto non previsto dalla presente regolamentazione valgono per i quadri le disposizioni contrattuali previste per gli impiegati.
Le parti si danno atto reciprocamente di aver dato, con la presente regolamenta-zione, piena attuazione al disposto della legge 13 maggio 1985, n. 190.

ALLEGATO QUATTORDICI – Art. 82
OCCUPAZIONE FEMMINILE E TUTELA DELLA MATERNITÀ
Dopo il quinto comma è aggiunto il seguente comma:
“La misura dell’indennità per il periodo di congedo di maternità di cui all’art.22, primo comma, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, è pari al 100% della retribuzione.
I periodi di congedo parentale di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 valgono ai fini del diritto alla prestazione di cui all’allegato C) del presente CCNL .”

ALLEGATO QUINDICI – Art. 88
RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
Dopo il quinto comma è aggiunto il seguente comma:
“Le parti nazionali provvedono ad effettuare entro il 31 dicembre 2004 una ricognizione delle soluzioni adottate con gli accordi locali al fine di individuare criteri uniformi.”
Il tredicesimo comma è sostituito dal seguente comma:
“In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n.626/94 e dall’accordo intercon-federale 22 giugno 1995, alla formazione del Rappresentante della sicurezza e dei lavoratori provvede durante l’orario di lavoro l’impresa o l’organismo paritetico territoriale di settore mediante programmi di 32 ore per i rappresentanti per la sicurezza e di 8 ore per i singoli lavoratori”
ALLEGATO SEDICI – Art. 92
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Le Associazioni contraenti riconoscono nella formazione professionale la forma privilegiata di accesso al settore e una opportunità per l’insieme dei lavoratori dell’edilizia, per migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecnico-produttive delle imprese.
Queste finalità sono attuate attraverso un unico sistema formativo nazionale pari-tetico di categoria.
Il sistema nazionale è strutturato in organismi territoriali, denominati scuole edili, in organismi regionali, denominati Formedil regionali e nell’organismo nazionale di raccordo, coordinamento e indirizzo denominato Formedil.
È affidato al Formedil nazionale, così come previsto dal relativo Statuto, il compito di attuare, promuovere le iniziative di formazione professionale per i lavoratori dell’edilizia, anche nei confronti delle istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali, di realizzare il coordinamento, il controllo quantitativo sulle attività e qualitativo sui contenuti formativi e il monitoraggio a livello nazionale dell’attività svolta dagli Enti territoriali, nonche’ di supportare gli stessi nella risoluzione di problemi di natura tecnica e amministrativa e legislativa per quanto concerne le materie della formazione.
Le competenze e le finalità del Formedil sono espressione delle linee politiche nazionali di pianificazione e programmazione espresse dalle parti stipulanti il presente C.C.N.L. in sede di contrattazione o in sede di accordi specifici in materia.
Sono attività del Formedil:
• le ricerche e gli studi di settore, l’ evoluzione normativa, l’evoluzione di approcci pedagogici, lo studio di metodologie didattiche e di tecnologie educative;
• l’elaborazione di linee guida e indirizzi operativi strategici sui differenti assi di intervento del sistema nazionale di formazione professionale di settore;
• la progettazione e il coordinamento di iniziative di formazione formatori, di dialogo sociale di settore e di aggiornamento del personale degli enti bilaterali contrattuali;
• l’elaborazione di una metodologia per rilevare i fabbisogni formativi;
• l’analisi dei costi della formazione in funzione della tipologia e della durata delle singole azioni.
Per lo svolgimento delle suddette attività il Formedil nazionale si avvale di un contributo annuale1 le cui quantità e modalità di erogazione sono definite da quanto disposto nel protocollo d’intesa del sistema degli organismi paritetici di settore (allegato..).
Il suddetto contributo deve essere versato al Formedil nazionale entro il 31 marzo di ogni anno ed e’ calcolato sulla massa salariale di pertinenza dell’esercizio precedente.
I Formedil regionali, costituiti come articolazioni del Formedil nazionale in base allo statuto tipo elaborato in sede nazionale, associano le scuole edili territoriali di una singola regione e hanno il compito, secondo le linee guida formulate in materia dal Formedil nazionale, di raccordarsi con le parti sociali a livello regionale, l’Ente Regione e il Formedil nazionale.
I Formedil regionali hanno compiti di :
• coordinamento e indirizzo dell’attività degli Enti territoriali;
• rappresentanza nei confronti dell’Ente Regione, anche ai fini della partecipazione alla programmazione regionale ed ai suoi collegamenti con quella nazionale, per attingere alle risorse regionali, nazionali e comunitarie;
• promozione di tutte quelle iniziative (studi di settore, analisi dei fabbisogni formativi, definizione di metodologie didattiche e programmi operativi unitari) ritenuti utili in ambito regionale per realizzare una omogeneità dell’offerta formativa del sistema delle scuole edili, una maggiore qualità al fine di razionalizzare le risorse fisiche ed economiche.
Per lo svolgimento delle suddette funzioni il Formedil regionale potrà avvalersi del personale e delle strutture degli Enti territoriali. Le attività del Formedil regionale sono finanziate con contributo degli enti scuola territoriali di riferimento, stabilito in sede regionale dalle parti sociali, sulla base delle esigenze individuate e degli obiettivi condivisi.
Le Scuole Edili sono le agenzie formative di settore su cui si basa il sistema nazionale Formedil.
Esse operano su base territoriale, in armonia con gli indirizzi strategici dati dalle parti sociali e in attuazione delle linee guida predisposte dal Formedil nazionale.
Gli Enti territoriali e le loro strutture esecutive, in relazione alla necessità e possibilità, potranno essere provinciali, interprovinciali e regionali.
In particolare, ciascuna Scuola Edile, coordinandosi attraverso il Formedil Regionale con gli altri enti scuola della propria regione, costruisce una offerta formativa che tiene conto delle esigenze del mercato del lavoro e del settore rilevate dalle parti in sede locale.
Al finanziamento delle scuole edili verrà provveduto con il contributo a carico delle imprese, da fissarsi localmente in misura compresa fra lo 0,20% e l’1% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 e da versarsi con modalità stabilite dalle Organizzazioni territoriali (PROTOCOLLO ORGANISMI BILATERALI).
Tale contributo deve essere gestito dai Consigli di amministrazione con proprio bilancio.
Le Scuole edili, redigono annualmente un bilancio d’esercizio che coincide con l’esercizio finanziario della corrispondente Casse Edile.
I bilanci dovranno essere redatti secondo le normative vigenti e applicando i corretti principi contabili adeguati alle esigenze dell’ente (bilancio riclassificato a sezioni contrapposte oppure bilancio riclassifi-cato secondo la IV direttiva UE) e comunque evidenziando con contabilità a gestione separata le attività formative.
I bilanci, in ogni caso, dovranno essere corredati di una scheda di riclassificazione predisposta dal FORMEDIL nazionale, con l’obiettivo di favorire la leggibilità dei dati contenuti e la trasferibilità dei singoli bilanci nelle attività di verifica e monitoraggio nazionale.
Gli Enti scuola, sono tenuti a trasmettere annualmente al FORMEDIL Nazionale il bilancio approvato e certificato, corredato della suddetta scheda di riclassificazione, entro un mese dalla sua approvazione (protocollo sugli enti bilaterali).
Le scuole edili sono amministrate da un Consiglio di amministrazione paritetico nominato dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti. Uno fra i membri nominati dall’Associazione territoriale dei datori di lavoro aderenti all’ANCE assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell’Associazione territoriale medesima, uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente.
Il Direttore, al di fuori del Consiglio stesso, è nominato esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità. Tali criteri saranno altresì seguiti per l’assunzione di tutto il personale tecnico ed amministrativo degli Enti territoriali e delle loro eventuali strutture esecutive della formazione professionale.
Con riferimento agli orientamenti nazionali e territoriali del mercato del lavoro e ai bisogni di formazione localmente rilevati, il Consiglio di amministrazione provvederà annualmente ad approvare un Piano generale delle attività della scuola edile che individua e programma le attività formative da svolgere, le specifica per singoli progetti e ne indica i costi.
Il piano formativo degli Enti scuola dovrà essere articolato sui seguenti assi di intervento (PROTOCOLLO SULLA FORMAZIONE):
• Formazione per l’impiegabilità
Istruzione e formazione professionale
Formazione per l’inserimento di disoccupati adulti
Formazione professionalizzante integrativa
• Formazione per la progressione professionale
Formazione per l’apprendistato
Formazione continua
Formazione a catalogo per un percorso professionale
• Formazione per la sicurezza
Su tali assi di intervento l’attività degli Enti territoriali dovrà essere orientata, in coerenza con i profili professionali effettivamente presenti nella organizzazione produttiva del settore e con i fabbisogni formativi determinati dall’innovazione tecnologica, normativa e di processo produttivo, secondo tipologie formative standard predisposte dal Formedil nazionale, tenendo presente la catalogazione delle esperienze già realizzate.
Il Piano generale delle attività sarà predisposto nei limiti della disponibilità finanziaria dell’esercizio, portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione e successivamente trasmesso al Formedil nazionale ed al Formedil regionale.
Le attività di formazione saranno rivolte di massima a:
• giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori extracomunitari;
• giovani neo diplomati e neolaureati;
• giovani titolari di contratti di apprendistato (formazione esterna) o formazione-lavoro (formazione teorica);
• personale (operai, impiegati, tecnici e quadri) dipendente da imprese;
• manodopera femminile per facilitarne l’inserimento nel settore;
• lavoratori in mobilità;
• lavoratori in disoccupazione;
• lavoratori in Cig.
Ai lavoratori che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di formazione professionale di cui al presente articolo, verrà rilasciato un apposito attestato con l’indicazione del corso frequentato e dell’avvenuto superamento degli esami finali, nonché il libretto personale di certifi-cazione dei crediti formativi. Tale sistema di certificazione delle competenze acquisite dal lavoratore attraverso la frequenza di cicli formativi confluirà all’interno del sistema anagrafico delle casse edili.
I lavoratori muniti di tale attestato ed assunti non con contatto di apprendistato, per lo svolgimento delle mansioni oggetto della formazione, dovranno effettuare un periodo, non superiore a 30 giorni, di adattamento pratico al lavoro ed al termine di esso, se confermati in servizio, conseguiranno la qualifica inerenti alle mansioni svolte.
Durante tale periodo di adattamento, i lavoratori avranno diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello dei lavoratori di primo livello e sarà loro appli-cabile, salvo che per la durata, la normativa relativa al periodo di prova.
La qualifica è attribuita, dopo il supera-mento dell’esame finale, direttamente dalle scuole edili qualora il corso di formazione professionale sia articolato, anche attraverso la partecipazione a cantieri di formazione e lavoro realizzati presso centri di formazione in paesi della Unione europea, secondo il sistema dell’alternanza scuola-lavoro, in congrui periodi di frequenza presso la scuola edile ed in cantiere di produzione, secondo criteri proposti dal Consiglio di amministrazione della scuola edile ed approvati dalle Organizzazioni territoriali di cui all’art. 39, in conformità agli indirizzi adottati dal Formedil nazionale.
Il Formedil nazionale curerà la diffusione del libretto personale di formazione professionale edile, nel quale verranno annotati i corsi frequentati presso le scuole edili, al fine della certificazione dei crediti formativi individuali.
Per la realizzazione dell’indagine annuale sull’attività formativa del settore, i singoli Enti territoriali sono tenuti a restituire, debitamente compilato, il questionario annuale di rilevazione delle attività formative predisposto ed inviato dal Formedil nazionale.
Le Associazioni nazionali contraenti, su proposta del Formedil nazionale, approvano uno schema unico di statuto per gli Enti territoriali, che preveda la possibilità di dotarsi di un regolamento operativo capace di recepire le specificità di ogni singolo ente, rilevate dalle parti sociali in sede locale. Le clausole difformi degli statuti esistenti debbono essere adeguate a tale schema nazionale che, una volta approvato dalle parti sociali nazionali, costituirà allegato al presente contratto.
Nei territori dove le parti sociali hanno provveduto o stanno provvedendo alla unificazione operativa di ente scuola edile e CPT per migliorare l’assolvimento delle rispettive funzioni previste contrattualmente, l’ente unico derivante dalla fusione è impegnato ad adottare lo statuto unificato tipo redatto da Formedil nazionale e CNCPT, fatto proprio dalle parti sociali, che costituisce allegato al presente contratto.
Il sistema nazionale Formedil di formazione professionale fa parte del sistema integrato degli Enti bilaterali di derivazione contrattuale. Secondo gli indirizzi dati dalle parti sociali nazionali, il Formedil collabora con CNCE e CNCPT al fine di raccordare le banche dati in possesso dei tre Enti, di armonizzare le politiche formative di settore con le iniziative di promozione della cultura della sicurezza, di raccordare e qualificare l’offerta formativa con le prestazioni delle Casse edili, anche attraverso la registrazione delle competenze acquisite dai lavoratori sulla base della frequenza di corsi di formazione all’interno dei sistemi di anagrafe predisposti dalle Casse Edili.

ALLEGATO DICIASSETTE – Art. 93
DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO
La disciplina dell’apprendistato è regolata dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente articolo.
La durata del contratto di apprendistato è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, dal titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché dal bilancio di competenze realizzato dai soggetti pubblici e dalle scuole edili accreditate mediante l’accertamento dei crediti formativi.
Fermo restando quanto stabilito al comma precedente e le competenze regolamentari stabilite dalle leggi, le parti concordano le seguenti durate massime del contratto di apprendistato:
a) apprendistato per l’espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione massimo 3 anni;
b) apprendistato professionalizzante:
– qualifiche finali del secondo livello di inquadramento contrattuale massimo 3 anni;
– qualifiche finali del terzo livello di inquadramento massimo 4 anni;
– qualifiche finali dal quarto livello di inquadramento massimo 5 anni.
Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve contenere l’indicazione della prestazione oggetto del contratto, la qualifica professionale che sarà acquisita al termine previsto, il piano formativo individuale.
Il piano formativo individuale dovrà comprendere: la descrizione del percorso formativo, le competenze da acquisire intese come di base e tecnico professionali, le competenze possedute, l’indicazione del tutor come previsto dalle normative vigenti.
La durata della formazione per l’apprendistato professionalizzante è fissata in 120 ore annue, è finalizzata all’acquisizione di competenze di base e tecnico professionali e di norma è realizzata presso la Scuola edile secondo le linee guida stabilite a livello nazionale dal Formedil, in conformità ai profili professionali definiti a livello regionale.
L’impegno formativo è ridotto a 80 ore, comprensive delle ore destinate alla sicurezza per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo alla attività da svolgere.
Salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge la durata della formazione è di 240 ore annue per l’apprendistato per l’esple-tamento del diritto/dovere di istruzione.
La formazione sarà effettuata in via prioritaria presso le scuole edili secondo le linee guida stabilite a livello nazionale dal Formedil in conformità ai profili professionali ed agli standard minimi quadro definiti a livello regionale e nazionale.
La formazione si può svolgere all’interno dell’azienda in presenza dei requisiti previsti dalla legge in ordine al tutor aziendale e all’idoneità dei locali adibiti alla formazione medesima.
Alla Scuola Edile sono affidati i compiti di:
– raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all’avvio dei rapporti di apprendistato, utilizzando a tal fine i dati in possesso della Cassa Edile;
– definizione dei percorsi formativi relativi ai profili professionali determinati dalle regioni d’intesa con le organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti;
– individuazione delle modalità di erogazione dell’attività formativa;
– formazione dei tutor aziendali;
– consulenza e accompagnamento per l’impresa e per il lavoratore, nel percorso di inserimento lavorativo di quest’ultimo;
– attestazione dell’effettuazione della fase formativa e registrazione della stessa nel libretto individuale di formazione valevole ai fini della formazione continua.
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini della durata prevista dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori a un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività lavorative.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende, l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, oltre all’eventuale frequenza di corsi di formazione esterna.
Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.
A quest’ultimo fine l’apprendista deve documentare l’avvenuta partecipazione all’attività formativa con l’attestato di frequenza rilasciato dalla Scuola Edile e/o con l’attestazione del tutor aziendale nel libretto di formazione.
Le parti si riservano di adeguare l’attuale sistema di certificazione dei crediti formativi acquisiti a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia.
Al termine del periodo di apprendistato, le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale, un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi.
Per l’assunzione in prova dell’apprendista e per la regolamentazione del periodo di prova valgono le norme di cui agli articoli 2 e 43 del vigente c.c.n.l., con riferimento al livello di assunzione dell’apprendista.
L’inquadramento e il trattamento economico dei lavoratori in apprendistato professionalizzante è quello di un livello inferiore a quello della categoria per la quale è finalizzato il relativo contratto.
Nell’ipotesi di primo inserimento lavorativo nel settore, l’inquadramento dell’apprendista e il relativo trattamento economico è il seguente:
– 1° livello per i contratti di apprendistato professionalizzante finalizzati al conseguimento del 2° e 3° livello;
– 2° livello per i contratti di apprendistato professionalizzante finalizzati al conseguimento del 4° livello;
– 3° livello per i contratti di apprendistato professionalizzante finalizzati al conseguimento del 5° livello.
Nell’ipotesi di primo inserimento, a metà del percorso del periodo di apprendistato di cui al comma 3 lettera b) all’apprendista è riconosciuto l’inquadramento e il relativo trattamento economico di un livello superiore a quello di assunzione.
Quanto previsto nel comma precedente non si applica ai rapporti di apprendistato finalizzati al conseguimento del 2° livello.
Le ore destinate alla formazione esterna di cui all’art. 49 comma 5, lettera a) del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con le esigenze delle imprese. All’atto dell’assunzione o in ragione della programmazione attuata dalla Scuola Edile competente per territorio, l’apprendista deve frequentare la scuola edile per lo svolgimento di 24 ore comprensive delle otto ore destinate alla sicurezza di cui all’art. 84 del vigente c.c.n.l..
L’orario di lavoro degli apprendisti è disciplinato dall’art. 5 del vigente c.c.n.l..
Agli apprendisti operai e impiegati si applica rispettivamente la normativa sui riposi annui contenuta negli artt. 5 e 44, lettere B).
Per il trattamento economico degli apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si fa rinvio agli artt. 27, 28, 67 e 68 del c.c.n.l..
Ultimato il periodo di apprendistato, previa prova di idoneità effettuata secondo le norme fissate dalla legge, all’apprendista deve essere attribuita la categoria professionale per la quale ha effettuato l’apprendistato medesimo, salva la risoluzione anticipata per giusta causa o giustificato motivo.
Per il periodo di preavviso valgono le norme di cui agli art. 33 e 72 del c.c.n.l. con riferimento al livello riconosciuto all’apprendista.
Il numero complessivo di apprendisti da assumere non può superare il numero totale delle maestranze specializzate o qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, può assumere un apprendista.
Le parti si riservano di disciplinare l’apprendistato per l’alta formazione a seguito dell’emanazione della relativa normativa di attuazione.

ALLEGATO DICIOTTO – Art. 94
CONTRATTO A TERMINE
In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il lavoro a tempo determinato è consentito a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Il ricorso al contratto a tempo determinato è vietato nelle seguenti ipotesi:
1. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
2. presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
3. presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato;
4. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 10, commi 7 e 8 del citato decreto legislativo n. 368, il ricorso ai contratti a termine per le ulteriori causali non può superare, mediamente nell’anno, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all’art. 95, il 25 % dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’impresa.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro con contratto a termine e/o di somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa. Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all’unità superiore.
La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente.
In occasione della sessione semestrale di concertazione e informazione, l’Organizzazione territoriale aderente all’Ance fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori territoriali informazioni in merito all’utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro a termine.
La stessa informazione alle RSU e alle Organizzazioni nazionali o territoriali dei lavoratori sarà fornita dalle imprese e dai consorzi di imprese in occasione degli incontri previsti dai punti 1.7 e 1.8 del sistema di concertazione e informazione del vigente ccnl.

ALLEGATO DICIANNOVE – Art. 95
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo n. 276/03, che mantengono in vigore le clausole contrattuali dell’edilizia in materia di lavoro temporaneo, le parti confermano i contenuti degli accordi 29 gennaio 2002 e 10 settembre 2003, le cui pattuizioni sono automaticamente applicabili per i lavoratori in sommini-strazione.
La somministrazione a tempo determinato è consentita per gli operai nelle seguenti ipotesi:
1) punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti dall’acquisizione di nuovi lavori;
2) esecuzione di un’opera e di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo che non possano essere attuate ricorrendo al normale livello occupazionale;
3) impiego di professionalità diverse o che rivestano carattere di eccezionalità rispetto a quelle normalmente occupate, in relazione alla specializzazione dell’impresa;
4) impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale;
5) sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipotesi di assenza per periodi di ferie non programmati, per lavoratori in aspettativa, congedo o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate o che partecipino a corsi di formazione;
6) per fronteggiare punte di più intensa attività riguardanti servizi o uffici, indotte da eventi specifici e definiti.
Per gli impiegati dell’edilizia la sommi-nistrazione a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Il ricorso alla somministrazione e’ vietato:
1. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
2. presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce in contratto di somministrazione;
3. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche;
4. per l’esecuzione di lavori che espongono ad agenti cancerogeni di cui al titolo VII del decreto legislativo 626/94 e successive modificazioni;
5. per lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
6. per costruzioni di pozzi a profondità superiori a 10 metri;
7. per lavori subacquei con respiratori;
8. per lavori in cassoni ad aria compressa;
9. per lavori comportanti l’impiego di esplosivi.
Nei casi di cui ai numeri da 4 a 9 la somministrazione di lavoro sarà consentita soltanto nei confronti delle agenzie che siano state specificamente abilitate,a norma di legge, allo svolgimento delle attività sopra indicate.
Il ricorso alla somministrazione a tempo determinato nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 per gli operai non può superare, mediamente nell’anno, cumulativamente con i contratti a termine di cui all’art. 94, il 25% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’impresa.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 10, commi 7 e 8 del decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001, tale percentuale è comprensiva anche dei contratti di somministrazione a tempo determinato per gli impiegati.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di somministrazione a tempo determinato e/o di contratti a termine, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all’unità superiore.
La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti confermano che agli operai occupati con lo strumento della sommini-strazione nelle imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione ed accantonamento nei confronti della Cassa Edile e degli altri Organismi paritetici di settore.
E’ abolito l’art. 14 del ccnl 29 gennaio 2000.

ALLEGATO VENTI
CONTRATTI DI INSERIMENTO
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo , l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato nel lavoro.
La durata del contratto di inserimento non può essere inferiore a 9 mesi e non può essere superiore a 18 mesi.
Nel caso di lavoratori riconosciuti affetti , ai sensi della normativa vigente, da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può essere estesa fino a trentasei mesi.
Possono essere assunti con contratto di inserimento i lavoratori di cui al comma 1, del Dlgs n. 276/2003.
Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento.
In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Nel contratto verranno indicati:
• la durata;
• il periodo di prova, cosi come previsto per il livello di inquadramento attribuito;
• l’orario di lavoro, determinato in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale.
L’ inquadramento del lavoratore è quello dell’operaio comune per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai qualificati e specializzati e dell’operaio qualificato per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai di quarto livello; per i contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore.
Anche per i contratti di inserimento rivolti alla categoria degli impiegati l’inquadramento economico e il trattamento economico è quello di due livelli inferiori a quello della categoria il cui progetto individuale è preordinato.
Nel caso di contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore.
Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione.
Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale,potrà essere prevista una durata massima di 12 mesi.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita tra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
La formazione teorica sarà effettuata presso le scuole edili, sulla base di un programma predisposto dal Formedil .
La formazione antinfortunistica dovrà essere necessariamente impartita nella fase iniziale del rapporto e avrà la durata di 8 ore.
La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato sul libretto individuale di formazione predisposto dal Formedil.
Le parti si riservano di adeguare l’attuale sistema di certificazione delle competenze acquisite a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia.
Per l’assunzione in prova e per la relativa regolamentazione valgono le norme di cui agli articoli 2 e 43 del vigente c.c.n.l.
L’orario di lavoro è disciplinato dall’art.5 del vigente c.c.n.l..
Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore in contratto di inserimento/reinserimento ha diritto ad un periodo di conservazione del posto di settanta giorni.
Nell’ambito di tale periodo l’azienda applicherà il c.c.n.l. e il c.c.p.l..
Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con l’esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera.

ALLEGATO VENTUNO – ART. …
TUTELA DELLA DIGNITA’ PERSONALE DEI LAVORATORI
Sul luogo di lavoro dovrà essere assicurato il rispetto della dignità della persona in ogni suo aspetto compreso quanto attiene alla sfera sessuale e dovrà essere prevenuto ogni comportamento improprio, compiuto attraverso atti, parole, gesti, scritti che arrechino offesa alla personalità e all’integrità psico-fisica del lavoratore.
In particolare dovranno evitarsi comportamenti discriminatori che determinino una situazione di disagio della persona cui sono rivolti, anche con riferimento alle conseguenze sulle condizioni di lavoro. In caso di molestie sessuali sul luogo di lavoro, la RSU o le Organizzazioni sindacali e la Direzione aziendale opereranno per ripristinare le normali condizioni lavorative garantendo la massima riservatezza alle persone coinvolte.

ALLEGATO VENTIDUE
CLASSIFICAZIONE
E’ istituita una Commissione paritetica con il compito di rivedere l’attuale sistema di classificazione dei lavoratori anche alla luce delle trasformazioni del settore, nonché delle nuove disposizioni di legge in materia di mercato del lavoro e formazione, che dovrà terminare i propri lavori entro il 31 dicembre 2004.
In particolare, la Commissione dovrà effettuare:
– l’ analisi e l’eventuale rielaborazione dell’attuale sistema di classificazione;
– l’introduzione di nuove figure professionali;
– la revisione delle competenze delle figure tradizionali;
– la revisione dei periodi di preavviso.
Nel vigente sistema di classificazione è comunque inserita la seguente figura professionale:
Operaio di 4° livello
Operaio con conoscenza ed esperienze pluriennali sulla tecnica di muratura e di carpenteria con capacità di interpretare il disegno e di ottimizzare le fasi di muratura e della carpenteria, esegue con continuità ed ampia autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria.
La Commissione paritetica provvederà prioritariamente entro il 30 settembre 2004 a definire le declaratorie relative alle seguenti figure:
Responsabile recupero archeologico e del restauro 6° livello
Operatore archeologico 5° livello
Operatore del restauro 5° livello
Operaio in cantiere archeologico 4° livello
Operatore del restauro 4° livello
Operaio specializzato archeologico 3° livello
Operatore del restauro 3° livello
LAVORATORI NEL SETTORE CALCESTRUZZO
Coordinatore di impianti 6° livello
Capo impianto venditore 5° livello
Operatore di centrale 5° livello
Operatore di centrale di 4° livello
Addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore-pesatore 3°livello
Addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore-pesatore 2° livello
Entro la medesima data la Commissione definirà livelli e relative declaratorie della figura del Rocciatore.

ALLEGATO VENTITRE
ISTITUZIONE DELLA BORSA DEL LAVORO DELL’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI
Le parti contraenti, ai fini di una raziona-lizzazione del mercato del lavoro, per favorire l’occupazione e agevolare lo sviluppo locale, concordano di istituire, attraverso lo strumento della convenzione con i Centri per l’impiego, un’attività di supporto alla funzione di incontro domanda – offerta di lavoro costituendo presso la Scuola Edile uno sportello informativo al servizio delle imprese e dei lavoratori.
A questo fine le parti nazionali si riservano entro il 31 dicembre 2004 di stabilire, a completamento dei compiti istituzionali delle Scuole edili, quelli integrativi necessari per assolvere le nuove funzioni, con particolare riguardo:
– alla promozione e alla circolazione delle informazioni alle imprese e ai lavoratori del settore sulle opportunità lavorative e sulle offerte formative, con lo scopo di favorire l’incontro tra offerta e domanda di lavoro, anche mediante l’istituzione della banca del lavoro informatizzata, collegata alla Borsa lavoro, a cui affluiscono i curricula dei lavoratori e le offerte di lavoro delle imprese edili
– all’assistenza delle imprese in relazione ai fabbisogni formativi e occupazionali;
– all’orientamento della richiesta – offerta di lavoro dei lavoratori;
– alla predisposizione e attivazione degli standard minimi e delle misure atte a certificare i crediti formativi;
– all’orientamento al settore.
Le imprese in regola con la contribuzione contrattuale alla Cassa Edile potranno consultare direttamente via Internet i curricula dei lavoratori in cerca di occupazione e pubblicare al contempo le proprie offerte di lavoro.
Le persone in cerca di lavoro potranno consultare gratuitamente le offerte di lavoro delle imprese aderenti alla Cassa Edile in modo da poter prospettare le proprie candidature.

ALLEGATO VENTIQUATTRO
TRATTAMENTO ECONOMICO PER IL PERIODO DI CARENZA INAIL
A decorrere dal 1° ottobre 2004, è introdotta una prestazione collaterale della Cassa Edile, integrativa di quanto dovuto per legge dal datore di lavoro, tale da garantire la retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del ccnl.
Le parti si riservano di definire le modalità operative di tale disposizione entro il 30 luglio 2004.

ALLEGATO VENTICINQUE
CONCERTAZIONE PER LE GRANDI OPERE
Per le opere pubbliche di grandi dimensioni, così come individuate dall’art. 6, comma secondo della Legge 19 luglio 1993, n. 236, di importo di aggiudicazione pari o superiore a cento milioni di euro, e che incidono su più province, nonché per le grandi opere di cui alla Legge n.443/2001 (Legge obiettivo) e all’art.16 del D.Lgs. n.90/2002, è introdotta una procedura di concertazione preventiva a cui partecipano le Associazioni nazionali stipulanti il presente contratto, quelle territoriali interessate ad esse aderenti e le imprese aggiudicatarie dell’appalto.
L’eventuale accordo impegna le parti firmatarie e attiene i profili logistici del can-tiere, i rapporti con gli organismi paritetici di settore, la sicurezza del lavoro, gli orari di lavoro, la disciplina applicabile per quanto attiene il livello territoriale di contrattazione, e per tali materie è sostitutivo della contrattazione integrativa territoriale stipulata per le circoscrizioni su cui incide il lavoro.

ALLEGATO VENTISEI
CERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
La Cassa Edile è tenuta all’emissione della certificazione di regolarità contributiva qualora si verifichino le seguenti condizioni e pertanto la certificazione stessa non è suscettibile di alcuna discrezionalità da parte della Cassa stessa.
1. Salvo quanto previsto dal successivo punto 4, la posizione di regolarità contributiva dell’impresa è verificata dalla Cassa Edile ove ha sede l’impresa per l’insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di competenza della Cassa stessa.
La Cassa Edile emette il certificato di regolarità contributiva a condizione che la verifica di cui sopra abbia dato esito positivo e che la Cassa medesima abbia verificato presso la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE) che l’impresa non sia tra quelle segnalate come irregolari.
La Cassa Edile è obbligata a fornire mensilmente in via telematica alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili l’elenco delle imprese non in regola e di aggiornare tale elenco con la medesima cadenza.
Alla CNCE è affidato il compito di tenere l’elenco nazionale delle imprese non in regola. La CNCE è obbligata a rispondere entro quindici giorni alle richieste di verifica della regolarità delle imprese.
2. L’impresa è in regola quando ha versato i contributi e gli accantonamenti fino all’ultimo mese per il quale è scaduto l’obbligo di versamento o relativi al periodo per il quale è effettuata la richiesta di certificazione.
3. Condizione per la regolarità dell’impresa è che la stessa dichiari nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, un numero di ore -lavorate e non (specificando le causali d’assenza)- non inferiore a quello contrattuale.
4. La certificazione di regolarità contributiva in occasione dei SAL o dello stato finale, per l’esecuzione di un’opera pubblica, è rilasciata dalla Cassa Edile ove ha sede il cantiere, con riguardo al cantiere interessato. A tal fine è necessario che l’impresa inserisca nella denuncia mensile l’elenco completo dei cantieri attivi, indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è occupato (in modo tale da determinare l’imponibile Cassa Edile per singolo cantiere).
5. La Cassa Edile per il tramite della Commissione di certificazione istituita ai sensi dell’art. 76 del decreto legislativo n. 276/2003 e per quanto previsto dall’art. 84 del medesimo decreto è tenuta, a richiesta, ad emettere la certificazione di genuinità dell’appalto, nei confronti delle imprese per le quali è stata emessa la certificazio-ne di regolarità contributiva, sulla base di ulteriori criteri uniformi stabiliti dalle parti a livello nazionale.
6. La responsabilità nel rilascio delle certificazioni si attua attraverso la seguente procedura:
a. l’istruttoria viene affidata alla responsabilità del Direttore che la sottoscrive e la mette a disposizione dell’Ufficio di Presidenza;
b. il Presidente, in quanto legale rappresentante della Cassa Edile, firma le certi-ficazioni relative.
7. La Cassa Edile è tassativamente impegnata ad emettere il certificato di regolarità contributiva qualora siano presenti le condizioni di cui sopra entro 30 giorni dalla richiesta.
8. Le parti confermano che sono competenti a rilasciare la certificazione di regolarità contributiva ai sensi del comma 76 dell’art. 9 della legge n. 415/98, esclusivamente le Casse Edili per le quali opera la reciprocità ai sensi del Protocollo d’intesa 18 dicembre 1998 recepito dal Ministero del Lavoro, sentito il Ministero dei Lavori Pubblici, con verbale del 9 settembre 1999.

ALLEGATO VENTISETTE
CONGRUITA’ CONTRIBUTIVA DELLE IMPRESE NEI CONFRONTI DELLE CASSE EDILI
In via sperimentale, le Casse Edili sono tenute a verificare la congruità dell’incidenza della manodopera denunciata sul valore dell’opera.
La congruità deve essere misurata secondo parametri rapportati al complesso dei lavori edili eseguiti dall’impresa principale e dalle imprese subappaltatrici.
Entro la data del 31 dicembre 2004, con accordo nazionale, le parti sociali nazionali determinano:
a) i parametri di incidenza del costo del lavoro, distinti per categorie di lavori;
b) l’individuazione della quota dei lavori su cui commisurare i parametri;
c) il regime di solidarietà tra impresa principale e le imprese subappaltatrici, qualora i versamenti per la singola opera risultino inferiori al parametro di congruità predefinito;
d) gli ulteriori criteri e modalità per rendere operativa da parte delle Casse Edili la verifica di congruità;
e) la procedura per l’eventuale contenzioso;
f) i termini di verifica della sperimentazione.
La disciplina sperimentale di cui al presente articolo cessa alla scadenza di un anno dalla data di stipula del presente accordo. A tale scadenza le parti decideranno sulla disciplina definitiva della congruità e sull’armonizzazione della normativa di cui all’art. 15 del ccnl 29 gennaio 2000 con la disciplina medesima.
Le parti concordano che la materia è riservata alla competenza delle parti nazionali al fine di garantirne l’uniformità sul territorio nazionale.

ALLEGATO VENTOTTO
NORMA PREMIALE PER I VERSAMENTI IN CASSA EDILE
A decorrere dal 1° ottobre 2005 è esteso alle contribuzioni, ad esclusione degli accantonamenti obbligatori, che l’impresa versa alla Cassa Edile il meccanismo premiale previsto dall’art. 29 della legge n. 341 dell’8 agosto 1995 (di conversione del D.L. n. 244/95) e successive modifiche, integrazioni e proroghe, per i contributi previdenziali e assicurativi di legge delle aziende edili.
Le parti annualmente procederanno al monitoraggio dell’andamento tra norma premiale e perseguimento delle sue finalità.
Pertanto le predette contribuzioni sono commisurate all’orario normale ordinario di lavoro dichiarato alla Cassa Edile a norma delle disposizioni di legge e del c.c.n.l., salve le esimenti di cui al citato art. 29 della legge n. 341/95 e successive integrazioni.
Per disciplinare le modalità attuative dell’adempimento di cui al comma precedente, le parti firmatarie del ccnl di settore approveranno entro il 30 giugno 2005 il Regolamento di attuazione dell’estensione del suddetto meccanismo premiale ai contributi versati alle Casse Edili.
Tale regolamento dovrà esplicitare le regole, le modalità e le procedure di dettaglio, secondo i principi qui di seguito elencati:
a) il computo delle ore settimanali va riferito alla situazione individuale di ciascun lavoratore;
b) le imprese in possesso dei requisiti necessari potranno beneficiare della riduzione contributiva con il sistema del rimborso successivo da parte della Cassa Edile;
c) gli obblighi di formazione e di sicurezza (formazione, medico competente, ecc.), a cui sarà collegato il beneficio contributivo, dovranno essere attestati dal sistema delle Scuole Edili e dei CPT di settore;
d) i requisiti richiesti e il connesso beneficio contributivo dovranno riguardare indistintamente tutti i lavoratori oggetto della denuncia mensile alla Cassa Edile;
e) nell’ipotesi in cui la Cassa Edile accerti che l’impresa beneficiaria della riduzione contributiva in oggetto abbia utilizzato lavoratori parzialmente o totalmente irregolari, l’impresa perde la riduzione contributiva per tutti i lavoratori denunciati per il periodo in cui è stata accertata l’irregolarità e per i 6 mesi successivi.  

ALLEGATO VENTINOVE
COMMISSIONE PARITETICA TECNICA PER LA CERTIFICAZIONE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 276/03
Le parti nazionali provvedono, entro la data del 31 dicembre 2004, a costituire una Commissione paritetica tecnica finalizzata allo studio e approfondimento di requisiti, regole, modalità operative degli enti bilaterali di settore ai fini dell’affidamento dei compiti di certificazione dell’appalto genuino, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003.

ALLEGATO TRENTA
PRESTAZIONI SANITARIE INTEGRATIVE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
E’ costituita una Commissione paritetica nazionale a cui viene affidato il compito di esaminare ed approfondire la materia dell’ assistenza sanitaria integrativa a quella del servizio sanitario nazionale.
I lavori della predetta Commissione sono finalizzati alla predisposizione di una convenzione nazionale per la copertura assicurativa nelle ipotesi di grandi interventi chirurgici, visite specialistiche, alta diagnostica, diarie.
Alla Commissione medesima è affidata la definizione di una prestazione sanitaria integrativa nazionale di settore, anche diversa da quella in atto, alimentata dalla stessa contribuzione prevista al punto VI dell’accordo 29 gennaio 2002.
La Cassa Edile farà fronte alla spesa per le prestazioni sanitarie integrative, che comunque non potranno comportare oneri aggiuntivi, con le risorse derivanti dal contributo previsto dal sesto comma dell’art.37.

ALLEGATO TRENTUNO
PROTOCOLLO SUGLI ORGANISMI BILATERALI
1. Al fine di perseguire l’obiettivo della razionalizzazione e omogeneizzazione degli enti paritetici (Casse Edili, Scuole Edili e Comitati paritetici per la prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro), le parti convengono di introdurre regole cogenti per gli organismi bilaterali, tali da rendere automatica l’adozione di direttive che pervengono dal livello nazionale anche con riguardo alle procedure, ai tempi e ai requisiti per il riconoscimento delle prestazioni stabilite a livello nazionale.
2. Le parti sottoscritte sono impegnate a definire entro il 31 dicembre 2004 un protocollo contenente l’elenco delle prestazioni nazionali da riconoscere agli operai tramite le Casse Edili in modo da renderne uniforme l’applicazione su tutto il territorio, in una logica di unitarietà del sistema.
Le regolamentazioni per le prestazioni nazionali suddette sono portate a conoscenza delle Casse Edili i cui Consigli di gestione sono responsabili della loro integrale e automatica applicazione.
Ogni altra prestazione, diversa da quelle disciplinate a livello nazionale, rientra nelle prestazioni collaterali disciplinate a livello territoriale e finanziate nell’ambito del contributo istituzionale di cui all’art.37 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000.
Le prestazioni collaterali, che in ogni caso devono essere rivolte esclusivamente all’assistenza diretta degli operai iscritti e/o dei loro familiari o conviventi, potranno essere stabilite con prevalente riferimento alla tutela sanitaria e della sicurezza individuale.
Alla CNCE è affidata la funzione di vigilare, anche attraverso l’attività di controllo e l’ausilio di Società di revisione, sulla corretta applicazione di quanto sopra e di segnalare alle parti nazionali eventuali anomalie.
3. La garanzia della massima efficienza e di un corretto rapporto tra costi e benefici sono perseguiti attraverso:
– aliquote contributive in equilibrio rispetto alle uscite per prestazioni e alla gestione dell’Ente;
– riserve patrimoniali proporzionali alle uscite per prestazioni e per quelle di gestione individuate sulla base delle seguenti regole:
a) il patrimonio netto disponibile di ciascuna Cassa Edile, escluse le immobiliz-zazioni strumentali, non può superare la misura massima percentuale dell’imponibile salariale annuo utile ai fini del versamento del contributo istituzionale alla Cassa stessa che le parti si riservano di individuare entro 30 giorni dalla stipula del verbale di accordo di rinnovo del c.c.n.l. 29 gennaio 2000;
b) i fondi relativi alle gestioni autonome (ape ordinaria, oneri mutualizzati, ecc.) possono determinare una riserva massima percentuale della spesa annua relativa a ciascuna gestione che le parti si riservano di individuare entro 30 giorni dalla stipula del verbale di accordo di rinnovo del c.c.n.l. 29 gennaio 2000;
c) le parti territoriali sono impegnate a modificare le percentuali contributive in vigore così da riportare l’ammontare del patrimonio netto di cui alle precedenti lettere a) e b) entro le misure massime definite;
d) le parti territoriali debbono fissare, entro i 180 giorni successivi alla stipula del verbale di rinnovo del c.c.n.l., la nuova misura percentuale delle aliquote contributive per tutte le gestioni della Cassa Edile e degli altri Enti paritetici, con decorrenza dal 1° gennaio 2005.
Le nuove aliquote e le relative decorrenze devono essere individuate in modo che le riserve degli Enti bilaterali siano ricondotte alle misure individuate nelle lettere a) e b) entro il 31 dicembre 2005 o entro il maggior termine necessario in ragione della specifica situazione in atto nella provincia.
Nel caso di non ottemperanza entro i predetti 180 giorni a quanto sopra, le parti nazionali si surrogheranno, entro i successivi 30 giorni, in tutti gli adempimenti predetti, fornendo istruzioni in tal senso agli Organismi bilaterali, che sono tenuti a darne immediata attuazione e comunicazione alle imprese iscritte.
In relazione a quanto definito nei punti a) e b), alla CNCE sono demandati i compiti di:
– segnalare alle parti nazionali le situazioni anomale riscontrate attraverso l’analisi dei bilanci delle Casse Edili;
– verificare che le singole Casse Edili interessate predispongano per tempo un piano finanziario per il superamento di tali anomalie, intervenendo all’occorrenza;
– presentare alle parti nazionali un rapporto semestrale relativo all’evoluzione di quanto previsto ai punti precedenti;
– presentare alle parti nazionali un rapporto annuale sulla relazione ottimale tra imponibile salariale e costi di gestioni;
– fermo restando che le decisioni sono di competenza delle parti sociali, affidare apposito incarico di consulenza ad una qualificata Società di consulenza affinché, entro 60 giorni dall’accordo di rinnovo del c.c.n.l., proponga per ogni provincia le nuove aliquote contributive e le relative decorrenze per riportare le riserve nell’ambito individuato dalle lettere a) e b).
4. La Cassa Edile deve annualmente e contestualmente all’approvazione del bilancio consuntivo inviare alla CNCE una dichiarazione che documenti l’adegua-mento ai criteri soprarichiamati. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dalla Presidenza e controfirmata dal Collegio sindacale. La Cassa Edile è altresì tenuta ad inviare semestralmente alla CNCE la situazione dell’andamento economico e finanziario della gestione con evidenziazione degli eventuali scostamenti rispetto a quanto preventivato.
5. Le parti nazionali confermano l’obiettivo di realizzare un sistema a rete nazionale degli Enti bilaterali, a partire dall’uniformità degli Statuti, dei bilanci e della loro certificazione.
A tal fine convengono quanto segue:
a) gli Enti paritetici sono tenuti ad inviare le informazioni richieste al fine di alimentare le banche dati nazionali di settore. In particolare si concorda sulla necessità che le Casse Edili inviino mensilmente alla Banca Dati Nazionale delle Casse Edili-BNCE, i dati richiesti attraverso il tracciato record predisposto dalla CNCE sulla base del modulo unico di denuncia approvato dalle parti nazionali con l’accordo del 3 ottobre 2001;
b) a far data dal mese di ottobre 2005 le denuncie mensili alle Casse Edili dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica.
Le Casse Edili sono tenute a predisporre tempestivamente gli adempimenti necessari a tal fine, ferme restando le eventuali autonome decisioni di ciascuna Cassa in ordine ad una anticipazione della decorrenza del suddetto obbligo.
6. Le parti convengono inoltre che la gestione da parte delle Casse Edili del DURC (documento unico di regolarità contributiva), debba essere informata ad unitarietà ed omogeneità.
Le parti convengono inoltre di dare attuazione alla Convenzione sottoscritta tra parti sociali, INPS e INAIL in data 15 aprile 2004.
Le parti convengono altresì di promuovere la sottoscrizione di un protocollo che impegni tutte le Casse Edili di cui al Protocollo d’intesa 18 dicembre 1998 ed al verbale di intesa ministeriale del 9/09/1999 a segnalare mensilmente alla CNCE le ragioni sociali delle imprese non in regola, secondo la procedura informatica che sarà stabilita dalle parti sociali.
Il Durc sarà rilasciato dalla Cassa Edile competente dopo che la stessa avrà acquisito per via informatica dalla CNCE il documento che attesti che l’impresa in questione è regolare.
La Cassa Edile è tenuta ad archiviare copia del Durc, con allegato il documento della CNCE, e a tenerlo a disposizione per ogni eventuale controllo.
7. I criteri e le regole individuati per l’individuazione delle contribuzioni di equilibrio e delle riserve di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono adottati anche con riferimento a tutti gli enti paritetici di settore.
Le parti convengono che la relativa vigilanza sia affidata ai rispettivi organismi paritetici nazionali (Formedil e CNCPT).
Le parti confermano quanto sottoscritto in ordine alle politiche di coordinamento ed accorpamento delle Scuole Edili e dei Comitati Tecnici Paritetici.

ALLEGATO TRENTADUE
FINANZIAMENTO DEGLI ORGANISMI
PARITETICI NAZIONALI DI SETTORE
“Il finanziamento degli organismi paritetici nazionali – CNCE, Formedil e CNCPT – posto a carico dei rispettivi Organismi paritetici territoriali è fissato nelle seguenti misure:
– CNCE 0,02% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del ccnl;
– Formedil 0,02% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del ccnl;
– CNCPT 0,01% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del ccnl.
Il contributo è versato, a partire dalla scadenza del 31 marzo 2005, direttamente dalla Cassa Edile a ciascun Organismo paritetico nazionale, mediante prelievo dalle competenze del rispettivo Organismo paritetico territoriale, calcolato sulla massa salariale di pertinenza dell’esercizio precedente.
I bilanci degli Organismi nazionali, una volta approvati, devono essere inviati, a cura degli Organismi medesimi agli Organismi territoriali di competenza.

ALLEGATO TRENTATRE
PROTOCOLLO DI INTESA SULLA PIANIFICAZIONE DELLE LINEE POLITICHE DEL SISTEMA FORMATIVO EDILE
Le parti confermano la necessità di dotare il sistema paritetico della formazione professionale di linee politiche strategiche con le quali indirizzare l’offerta formativa di settore e riconoscono al Formedil , Ente nazionale per la formazione professionale in edilizia, il ruolo di indirizzo di coordinamento, promozione e verifica a livello nazionale dell’attuazione delle medesime nella dimensione locale.
Il Formedil rappresenta altresì il sistema nazionale paritetico edile di formazione nei confronti delle istituzioni pubbliche nazionali e internazionali.
Al fine di rendere organico il sistema paritetico delle Scuole edili, viene deman-dato al Formedil Nazionale di predisporre un modello unico di bilancio certificato, di statuto tipo e di regolamento dei dipendenti delle Scuole edili territoriali.
Le parti convengono che le modalità operative per l’attuazione di quanto contenuto nel presente protocollo, saranno fornite in modo uniforme dal Formedil Nazionale ai Formedil regionali e alle Scuole edili.
Occupabilità
Gli assi portanti del piano sono: occupabilità, qualità adattabilità.
Le parti intendono per occupabilità la possibilità di inserirsi efficacemente nel mercato del lavoro in quanto in possesso di competenze riconoscibili e compatibili con l’offerta di lavoro; per qualità la condizione attraverso la quale si acquisiscono le competenze;l’adattabilità o flessibilità la capacità di adeguamento progressivo delle competenze alle condizioni offerte dal mercato.
Tali condizioni sono perseguibili attraverso la partecipazione del lavoratore ad un percorso integrato tra scuola – formazione e lavoro preceduto da una fase di orientamento utile alla costruzione di uno specifico progetto professionale.
Il percorso formativo deve essere certificabile dai relativi organismi competenti scuole edili e imprese, e riportato nel libretto personale di formazione elaborato dal Formedil secondo le disposizioni di legge.
Istruzione e formazione professionale
Le parti concordano che il sistema forma-tivo edile debba svolgere un ruolo significativo all’interno del riassetto istituzionale dell’istruzione-formazione.
L’obiettivo a breve termine è di candidare il sistema delle Scuole edili a progettare azioni valide ai fini del triennio formativo per il rilascio della qualifica pur nel rispetto delle situazioni locali e delle diverse disposizioni regionali. A tal fine le parti convengono che il Formedil:
• definisca un modello nazionale di triennio di istruzione e formazione professionale per il settore delle costruzioni, in collaborazione con gli enti scuola territoriali;
• promuova un protocollo concordato con il Ministero della Istruzione Università e Ricerca per la sperimentazione del modello presso le Regioni, e siglato da Ance, Feneal, Filca, Fillea;
• promuova il modello presso le Regioni a sostegno delle attività degli enti scuola territoriali.
Formazione professionalizzante integrativa
le parti convengono che il sistema Formedil eroghi formazione finalizzata ad introdurre all’interno dei percorsi di istruzione tecnica, secondaria e universitaria, la cultura del lavoro del costruire attraverso:
• attività di riorientamento alla formazione professionale nei casi di dispersione scolastica
• attività di alternanza scuola lavoro durante la scuola secondaria superiore
• attività formative professionalizzanti e stages per studenti anche universitari di ingegneria e architettura
• partecipazioni a consorzi o a partnership per la promozione di corsi di post diploma e post laurea ad esempio master di primo livello per figure professionali attinenti il settore.
A tal fine le parti convengono di stipulare un protocollo con il Miur che contempli un catalogo di attività formative a carattere integrativo che il sistema paritetico offre all’Istruzione Tecnica e all’Università. Tale protocollo nazionale rappresenterà il punto di riferimento per gli accordi locali promossi dai singoli enti scuola o dai Formedil regionali.
Formazione per l’apprendistato
Per l’applicazione dei tre tipi di apprendistato :diritto obbligo di istruzione e formazione, professionalizzante, di alta formazione , le parti ritengono di costituire presso il Formedil la sede per il monitoraggio dell’apprendistato nel settore delle costruzioni per la promozione e l’aggiornamento di una banca dati relativa agli allievi formati, alle tipologie, ai programmi corsuali, al rapporto apprendisti assunti/formati, compatibile con la banca dati CNCE e CNCPT.
Spetta al Formedil di riadattare i programmi formativi del progetto sperimentale apprendistato da divulgare alle scuole edili, ai Formedil regionali e alle imprese.
Formazione per l’inserimento degli adulti
– disoccupati e cassaintegrati (mobilità)
Le parti convengono che il sistema formativo edile debba sviluppare attività di formazione a carattere breve e flessibile da svolgersi nelle fasi di inattività di tali lavoratori.
– extracomunitari
Le parti inoltre convengono che il sistema formativo edile debba sviluppare attività di alfabetizzazione linguistica necessaria per l’integrazione sociale e lavorativa, di formazione di base e professiona-lizzante per tale categoria di lavoratori, in coerenza ove presenti, con eventuali accordi già siglati dalle parti in materia (titoli di prelazione art. 19 della legge n. 30 luglio 2002 n. 189.
A tal fine le parti concordato di istituire in via sperimentale, attraverso lo strumento della convenzione con i locali servizi per l’impiego, un’attività di supporto alla funzione incontro domanda – offerta di lavoro costituendo presso le scuole edili territoriali uno sportello informativo come stabilito all’art….. del presente Ccnl.
Formazione continua
La formazione continua deve mettere a disposizione del lavoratore e delle imprese del settore attività formative modulari, flessibili, brevi anche a distanza che il lavoratore può frequentare su richiesta dell’impresa o direttamente.
Le scuole edili possono inoltre dare attuazione ad attività formative per singola impresa o più imprese che intendono avvalersi dei Fondi Interprofessionali per la formazione continua e dare attuazione ad eventuali piani territoriali concertati dalle rappresentanze delle organizzazioni datoriali e sindacali elaborati al medesimo fine.
La formazione a catalogo per un percorso professionale
la formazione per un percorso professionale deve riguardare:
le conoscenze di base utili alla costruzione delle competenze professionali
le competenze professionali relative al disegno tecnico e alle tecnologie costruttive
le capacità di esecuzione pratica (mura-tura e carpenteria)
gli ambiti tecnico pratici riguardanti macchine semplici e complesse di cantiere specifici mestieri in ambito edile
la sicurezza
attività formative per ruoli direttivi di cantiere
attività formative idonee per l’acquisizione di crediti utilizzabili per l’ammissione ai corsi IFTS.

ALLEGATO TRENTAQUATTRO
ESCLUSIVA DI STAMPA
Le parti concordano che sulla base del presente verbale di accordo provvederanno alla stesura del testo definitivo del contratto collettivo nazionale che sarà edito a cura delle parti medesime che ne hanno la esclusiva a tutti gli effetti.
Tale testo definitivo sarà disponibile non prima di tre mesi dalla data di stipula dell’accordo di rinnovo al fine di procedere alle necessarie armonizzazioni.
Pertanto le parti medesime impegnano le imprese ed i lavoratori a fare riferimento nel frattempo esclusivamente al presente verbale di accordo che sarà trasmesso a cura delle parti stesse a tutte le proprie strutture locali evitando di utilizzare eventuali testi non predisposti e diffusi dalle parti sottoscritte.
Il verbale di accordo e il testo definitivo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno depositati presso il Ministero del lavoro.

ALLEGATO TRENTACINQUE
AUMENTI RETRIBUTIVI
E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO
… omissis …
(si rinvia alle tabelle inviate e pubblicate anche sul presente Notiziario)
ALLEGATO TRENTASEI
DECORRENZA E DURATA
Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1° maggio 2004 al 31 dicembre 2007 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 20 maggio 2004 o instaurati successivamente; per la parte economica avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2005.
Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno 3 mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per 3 anni e così di seguito.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941