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09.02.2004 - tributi

FINANZIARIA 2004 – APPROFONDIMENTO DELLE DISPOSIZIONI FISCALI DI INTERESSE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

FINANZIARIA 2004 – APPROFONDIMENTO DELLE DISPOSIZIONI FISCALI DI INTERESSE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI FINANZIARIA 2004 – APPROFONDIMENTO DELLE DISPOSIZIONI FISCALI DI INTERESSE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI
In un ampio ed articolato documento realizzato dall’Ance vengono esaminate le novità più rilevanti per il settore contenute nell’ultima manovra di finanza pubblica.
Il documento completo, disponibile sul portale dell’Associazione all’indirizzo www.ance.it, abbraccia sia gli aspetti economici che quelli normativi e fiscali della finanziaria per il 2004.
In questa rubrica si pubblica uno stralcio dell’analisi dell’ANCE che approfondisce gli aspetti fiscali di interesse per le imprese.
 
Agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie – Proroga e  ritorno al “41%” (art.2, commi 15 -16 )
Dal 1° gennaio 2004 diventano definitivamente applicabili le importanti novità introdotte dalla legge 350/2003 (Legge Finanziaria 2004) sulla disciplina della detrazione IRPEF per i lavori di ristrutturazione delle abitazioni (di cui all’art.1 della legge 449/1997) e per gli acquisti di fabbricati interamente ristrutturati da imprese (fattispecie introdotta dall’art.9 della legge 28 dicembre 2001, n.448).
In particolare, infatti, l’art.2, comma 15, della Finanziaria 2004, oltre a disporre la proroga di un intero anno dei benefici fiscali, ha riportato, con efficacia dal 1° gennaio 2004, la percentuale di detrazione spettante nella misura originaria del 41% (come era per gli anni 1998-1999) ed ha innalzato l’importo massimo di spese ammesse al beneficio a 60.000 Euro (anziché 48.000 Euro).
Le stesse novità riguardano anche l’applicazione delle agevolazioni nel caso di acquisto di immobili ristrutturati da imprese (art.2, comma 16 della legge 350/2003. In tale ipotesi, la percentuale del 41% va applicata su un importo pari al 25% del corrispettivo d’acquisto).
Con lo scopo di agevolare ulteriormente gli interventi di recupero, inoltre, sempre l’art.2, comma 15, della legge 350/2003 (Finanziaria 2004), attribuisce anche la facoltà ai Comuni di:
– prevedere la riduzione, fino all’esenzione, della tassa per l’occupazione di spazio pubblico (TOSAP ) per l’esecuzione delle opere relative agli stessi interventi agevolati;
– ridurre al 50% gli oneri correlati al costo di costruzione .
In sintesi, a partire dal 1° gennaio 2004:
1) la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale spetta (art.2, comma 15):
– nella misura del 41% delle spese sostenute per tali interventi,
– nel limite massimo di 60.000 euro,
– mediante pagamento con bonifico bancario entro il 31 dicembre 2004;
2) è, poi, attribuita ai Comuni la facoltà di (art.2, comma 15):
– prevedere riduzioni, sino all’esenzione, della TOSAP dovuta per l’occupazione del suolo pubblico durante l’esecuzione degli interventi agevolati,
– di ridurre nella misura del 50% gli oneri correlati al costo di costruzione;
– la detrazione IRPEF nel caso di acquisto di unità immobiliari, poste all’interno di edifici interamente ristrutturati da imprese, compete (art.2, comma 16):
– nella misura del 41% del valore degli interventi eseguiti, calcolata in misura pari al 25% del corrispettivo di acquisto,
– nel limite massimo di 60.000 euro,
– per tutti i rogiti stipulati entro il 30 giugno 2005, aventi ad oggetto unità immobiliari poste all’interno di fabbricati interamente ristrutturati da imprese entro il 31 dicembre 2004.
Sempre in tema di agevolazioni per le ristrutturazioni, si ricorda che, con la mancata proroga dei benefici previsti dall’allegato K, aggiunto alla VI Dir.77/388 dall’art.1 Dir.99/85 (che ha permesso l’applicazione dell’IVA ridotta ai servizi ad alta intensità di manodopera), dal 1° gennaio 2004, l’aliquota IVA sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi ad immobili a prevalente destinazione abitativa è tornata al 20%.
Sul tema, si ricorda che il Consiglio dei Ministri dell’Ambiente dell’Unione Europea, riunitosi il 22 dicembre scorso, ha già dato il via libera per una ulteriore proroga biennale, sino al 31 dicembre 2005, che, solo dopo i necessari pareri del Parlamento Europeo e del Comitato Economico e Sociale, permetterà agli Stati membri di disporre la riduzione delle aliquote IVA sui servizi per i quali ogni singolo Paese aveva già optato per il periodo 2000-2003.
A seguito di ciò, il Governo italiano potrebbe, quindi, con specifico provvedimento, consentire la riapertura dei termini per l’adozione della misura agevolativa (aliquota IVA ridotta al 10% per le manutenzioni degli edifici residenziali) anche per il biennio 2004-2005.
Si fa presente, inoltre, che la Commissione Europea ha presentato al Parlamento UE, per un parere non vincolante, una specifica proposta di modifica della Direttiva 77/388/CEE con la quale si vuole procedere ad una razionalizzazione delle regole applicabili nella definizione di aliquote IVA ridotte adottate in tutto il territorio dell’Unione. La proposta potrebbe comportare l’applicazione, a regime (quindi senza più vincoli temporali), di aliquote IVA agevolate per tutte le tipologie di interventi edilizi (comprese la manutenzioni) effettuate su edifici abitativi. Solo dopo il parere del Parlamento, il Consiglio dei Ministri ECOFIN potrà decidere definitivamente, all’unanimità (trattandosi di normativa fiscale) sull’approvazione della proposta.

Trasferimenti di immobili inseriti in piani attuativi (art.2, co. 30 )
Per quanto riguarda la tassazione dei trasferimenti di beni immobili all’interno di piani attuativi di iniziativa privata, comunque denominati, il Legislatore ha specificato che l’applicazione del regime agevolativo di cui all’art.33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (imposta di registro all’1% ed imposte ipotecarie e catastali in misura fissa) è ammessa , in ogni caso, a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore.

Imposta di Registro – Rivalutazione dei coefficienti catastali (art.2, co. 63 )
In tema d’Imposta di Registro, si segnala l’ aumento del 10% dei coefficienti, stabiliti dall’art.52 del D.P.R. 131/1986. Viene in tal modo innalzato il valore “minimo” che deve essere dichiarato negli atti di compravendita di immobili soggetti ad imposta di registro (rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per tali coefficienti), per bloccare il potere di accertamento degli uffici finanziari.
A partire dal 1° gennaio 2004 ed ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, i coefficienti sono pari a:
– 110 per le tipologie catastali A, B, C (escluso A10)
– 55 per le tipologie catastali A10 e D
– 37,4 per le tipologie catastale C1 ed E
– 82,5 per le aree agricole
In sostanza, viene in tal modo innalzato il valore “minimo” che deve essere dichiarato negli atti di compravendita di immobili, soggetti ad imposta di registro, per bloccare il potere di accertamento degli uffici finanziari.
Così, supponendo, ad esempio, che la rendita catastale di un’abitazione sia di euro 1.000, il valore minimo da dichiarare nell’atto era pari, con i previgenti coefficienti (fino al 31.12.2003), a euro 105.000 (ossia alla rendita rivalutata del 5%, quindi euro 1.050, moltiplicata per il coefficiente di 100).
Seguendo lo stesso esempio, dal 1° gennaio 2004, il valore dell’immobile da dichiarare nell’atto, per bloccare eventuali accertamenti futuri, è pari a euro 115.500 (ossia alla rendita rivalutata del 5%, quindi euro 1.050, moltiplicata con il nuovo valore del coefficiente, cioè per 110).

ICI – Termini per la liquidazione e l’accertamento e pagamento per immobili condonati (art.2, co. 33 e co. 41 )
In materia d’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) il testo approvato prevede:
– la proroga dei termini per la liquidazione e l’accertamento dell’ICI, in scadenza il prossimo 31 dicembre 2003, che sono posticipati al 31 dicembre 2004, limitatamente all’imposta dovuta per le annualità a partire dal 1999 e successive,
– la definizione delle modalità di pagamento dell’ICI relativamente ai fabbricati oggetto della regolarizzazione edilizia , dovuta, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio 2003 sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione. Ciò a condizione che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato è comunque utilizzato sia antecedente al 1° gennaio 2003.
A tal fine, si segnala che il versamento dell’imposta relativo a dette annualità (2003 e 2004) è effettuato:
– a titolo di acconto, salvo conguaglio,
– in due rate di uguale importo,
– entro i termini ordinari di pagamento dell’imposta per l’anno 2004 (30 giugno 2004 e 20 dicembre 2004),
– in misura pari a 2 euro per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di imposta.

Riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni d’impresa (art.2, co. 25 )
È da segnalare anche la riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni d’impresa (prevista originariamente dagli artt.10-16 della legge 342/2000), mediante pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito delle persone fisiche, giuridiche e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
In particolare, la rivalutazione deve essere eseguita con riferimento ai beni risultanti dal bilancio chiuso entro il 31 dicembre 2002, nel bilancio dell’esercizio successivo (2003, se anno solare), per il quale il termine di approvazione scade dopo il 1° gennaio 2004.
Per ciò che attiene all’aliquota dell’imposta sostitutiva, che il contribuente interessato applicherà ai maggior valori iscritti, l’art.2 lascia invariato il precedente dettato normativo (art.12 della Legge 342/2000). La misura dell’aliquota ,infatti, sarà pari al:
– 19% in relazione ai beni ammortizzabili,
– 15% per quelli non ammortizzabili.
Gli effetti fiscali della rivalutazione si perfezionano dall’esercizio successivo a quello in cui questa viene eseguita. Tuttavia le quote di ammortamento possono essere calcolate sul nuovo maggior valore dei beni fin dall’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita (cfr. art.7 del D.M. 13 aprile 2001, n.162).
L’imposta sostitutiva dovuta, la cui applicazione va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al corrispondente periodo di imposta, deve essere versata in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi:
– 50 % nel 2004,
– 25 % nel 2005,
– 25 % nel 2006.
Per quanto riguarda, in particolare, la tipologia di beni rivalutabili (riprendendo integralmente l’art.11 della Legge 342/2000 e l’art.4 del D.M. 13 aprile 2001, n.162), la rivalutazione riguarda tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, intendendo a tal fine compresi:
– azioni e quote, raggruppate in categorie omogenee per natura,
– beni mobili iscritti in pubblici registri
– beni immobili (costituiti, nello specifico, da aree fabbricabili, aree non fabbricabili, immobili strumentali, immobili non strumentali)
Sono invece esclusi dal beneficio i beni alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa, tra i quali evidentemente rientrano anche gli immobili costruiti per la vendita (cd beni merce) dalle imprese edili.

Modifiche al Concordato preventivo (art.2, co. 10 e 52)
La Finanziaria introduce, inoltre, alcune correzioni alle modalità applicative della disciplina del concordato preventivo, introdotto dall’art.33 del D.L. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla Legge 326/2003.
Di seguito, verranno evidenziate le nuove modalità applicative del concordato che, come esplicitato dalla norma, è introdotto in forma sperimentale per un biennio (periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2003 e quello successivo), in attesa dell’avvio a regime del concordato preventivo triennale.
Sono ammessi al concordato i soggetti titolari di reddito d’impresa (indipendentemente dalla forma giuridica assunta) ed esercenti arti o professioni che nel periodo d’imposta 2001 hanno dichiarato ricavi o compensi inferiori a 5.164.569 euro.
Sono, invece esclusi:
– i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni che hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2000;
– i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.164.569 euro, nel periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2001;
– i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni che si sono avvalsi dei regimi forfetari di determinazione dell’imponibile o dell’imposta, per il periodo d’imposta 2001 ovvero 2003 (ad esempio, regime forfetario per le nuove attività produttive o per quelle marginali).
L’adesione al concordato si esprime mediante comunicazione telematica resa nel periodo 1° gennaio 2004-16 marzo 2004, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (il modello per la comunicazione di adesione e le relative istruzioni sono già disponibili in bozza sul Sito Internet dell’Agenzia delle Entrate), e comporta:
– la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune ipotesi, di contributi;
– salvo che non venga richiesto dal cliente, la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale (permane, invece, l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente). La sospensione opera per le operazioni poste in essere dopo la presentazione della comunicazione di adesione;
– la limitazione dei poteri di accertamento. In particolare, l’adesione al concordato comporta l’inibizione dei poteri d’accertamento spettanti in base alle seguenti disposizioni:
A) ai fini delle imposte sul reddito:
– possibilità di desumere anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti, l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate (art.39, comma 1, lett.d), D.P.R. 600/1973);
– omessa indicazione di reddito d’impresa in dichiarazione (art.39, comma 2, lett.a), D.P.R. 600/1973);
– quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate, ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale d’ispezione, sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica (art.39, comma 2, lett.d), D.P.R.600/1973);
– quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti notificati dagli uffici ai sensi degli articoli 32 del D.P.R.600/1973 e 51 del D.P.R.633/1972 (art.39, comma 2, lett.d-bis), D.P.R.600/1973);
B) ai fini dell’IVA:
– rettifica della dichiarazione sulla base delle risultanze delle scritture contabili e degli altri dati e notizie raccolti ai sensi degli articoli 51, 51-bis e 53 dello stesso decreto, nonché sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (articolo 54, comma 2, secondo periodo del D.P.R.633/1972)
– quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni o annotazioni accertate ai sensi dell’articolo 54, ovvero le irregolarità formali dei registri e delle altre scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione, sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilità del contribuente (articolo 55, secondo comma, numero 3, del D.P.R.633/1972)
In ogni caso, i periodi d’imposta oggetto di concordato non consentono l’emissione di atti di accertamento qualora il maggior reddito accertato sia inferiore o pari al 50 per cento di quello dichiarato.
Gli uffici finanziari mantengono inalterato il potere di notificare questionari, inviti a comparire, richieste dati e documenti anche ai contribuenti che hanno aderito al concordato, ma l’esistenza della predetta soglia impedirà – di fatto qualunque attività accertativa.
Rimane, invece, impregiudicato l’esercizio dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni e di controllo formale ex articoli 36-bise 36-ter del D.P.R.600/1973 e 54-bisdel D.P.R.633/1972.
Ai fini concordato preventivo, il contribuente deve dichiarare:
primo periodo d’imposta (2003)
– i ricavi o compensi relativi al periodo d’imposta 2001, maggiorati almeno del 8%; nonché il relativo reddito del 2001, incrementato almeno del 7%.
secondo periodo d’imposta (2004)
– i ricavi o compensi minimi concordati, relativi al periodo d’imposta 2003, come sopra definiti, maggiorati del 5% nonché il relativo reddito minimo del 2003, determinato come sopra, incrementato almeno del 3,5%
In ogni caso, in ciascun anno del concordato (2003-2004), deve essere dichiarato un reddito d’impresa o di lavoro autonomo minimo di 1.000 euro.
I ricavi da prendere in considerazione, ai fini del concordato, sono quelli previsti dall’art.53, comma 1, lett. a) e b) del TUIR (D.P.R.917/1986), ossia i corrispettivi derivanti dalle cessioni di beni o prestazioni di servizi ed i corrispettivi delle cessioni di materie prime, semilavorate ed altri beni acquistati o prodotti per essere rivenduti. Non vanno, invece considerati gli altri ricavi previsti alle lett. c), d), e) ed f), del comma 1 dello stesso art.53 (ossia, ad esempio, i corrispettivi della cessione di azioni o titoli iscritti nell'”Attivo circolante” del bilancio etc.).
Qualora i ricavi o compensi dichiarati nel periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2001 siano inferiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore o dei parametri, l’adesione al concordato è subordinata all’adeguamento a questi ultimi e all’assolvimento delle relative imposte, con esclusione di sanzioni e interessi, da effettuare anteriormente alla data di presentazione della comunicazione di adesione. Con la Risoluzione ministeriale 23 dicembre 2003, n.230, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad istituire i codici tributo necessari per effettuare l’adeguamento. In ogni caso, le modalità operative saranno determinate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale.
Tale previsione normativa subisce una deroga ad opera del comma 52 dell’art.2, della legge 350/2003 (Finanziaria 2004), nel caso in cui il contribuente “non congruo” scelga di aderire alle sanatorie fiscali per il periodo d’imposta 2002 (definizione agevolata prevista dallo stesso art.2, comma 44, della legge 350/2003). Di fatto, l’adesione per l’anno d’imposta 2002 a uno dei condoni previsti dalla legge n. 289/2002 consente al contribuente di sottrarsi all’adeguamento dei ricavi e dei compensi 2001, fermo restando che le percentuali di incremento (8% ricavi e 7% reddito) devono essere applicate a valori adeguati rispetto a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore e/o parametri.
Per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto, il comma 10 dell’art.2 della legge 350/2003, aggiunge all’art.33 del D.L.269/2003 il comma 7-bis, precisando che sui maggiori ricavi e compensi determinati in forza dell’applicazione delle percentuali incrementative, l’IVA dovuta si determina applicando l’aliquota media, risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzati e il volume d’affari dichiarato.
Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo (soggetti IRPEF) dichiarato che eccede quello relativo al periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2001, l’imposta è determinata separatamente con l’aliquota del 23%.
L’aliquota è, invece, del 33% per:
– i soggetti passivi IRPEG,
– i soggetti il cui reddito d’impresa o di lavoro autonomo relativo al periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2001 sia stato superiore a 100.000 euro.

Fondo per l’edilizia a canone speciale (art.3, co.108)
Viene istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo per l’edilizia a canone speciale, con una dotazione complessiva di 20 milioni di euro, di cui 5 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e 10 milioni di euro per l’anno 2006, che sarà ripartito tra le regioni nei cui territori si trovano i comuni ad alta tensione abitativa.
Il Fondo sarà utilizzato per l’attuazione di programmi finalizzati alla costruzione e al recupero di unità immobiliari con una superficie complessiva non superiore a 100 metri quadrati (non sono precisate le modalità di calcolo della superficie) e localizzati nei comuni ad alta tensione abitativa, da locare a titolo di abitazione principale a canone speciale ai soggetti, il cui reddito familiare annuo complessivo non sia superiore a quello stabilito dalle regioni.
L’attuazione dei programmi è condizionata alla stipula tra le imprese di costruzione e il comune interessato di una specifica convenzione.
La ripartizione delle risorse avverrà ogni anno con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentite le competenti Commissioni parlamentari ed avrà come destinatarie le Regioni nelle quali sono presenti i Comuni a tensione abitativa. I fondi assegnati saranno proporzionali al numero degli abitanti dei comuni potenzialmente beneficiari.
A tal fine sono previste agevolazioni fiscali sia per i soggetti attuatori degli interventi sia a favore dei soggetti che effettuano l’investimento per la locazione.
In particolare:
1. per il soggetto attuatore, identificato esclusivamente nell’impresa di costruzione che dovrà convenzionarsi con il comune e la convenzione dovrà essere trascritta nei registri immobiliari costruzione, sono previsti benefici fiscali (che verranno successivamente definiti con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze), in relazione tra l’altro ai seguenti costi:
– oneri per la progettazione, la direzione dei lavori e la sicurezza dei cantieri;
– contributo concessorio;
– oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a carico dell’attuatore;
– oneri relativi ai successivi interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi;
A tal fine, il decreto attuativo potrebbe ricalcare le stesse agevolazioni previste dalla “Tremonti-bis” (di cui agli artt.4-5 della Legge 383/2001 che prevedono la detassazione del 50% degli investimenti realizzati).
2. per i soggetti locatori, il decreto attuativo individuerà la misura in cui i redditi derivanti dalla locazione a canone speciale concorreranno alla determinazione della base imponibile degli stessi percettori.
I comuni, inoltre, possono stabilire facoltativamente nell’ambito delle convenzioni:
– la riduzione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione o al costo di costruzione ovvero l’esenzione dai contributi stessi, a favore del proprietario dell’area che richiede il permesso di costruire;
– la riduzione dell’aliquota ICI, anche differenziando tali benefici in relazione alle caratteristiche degli interventi e agli impegni assunti dall’imprenditore.
Canone di locazionee rapporto  contrattuale
Il canone non potrà superare il 5% del valore convenzionale come definito nella convenzione con il comune. La durata minima del contratto è di cinque anni con rinnovo automatico biennale. Il contratto potrà essere risolto solo per gravi inadempienze del conduttore ovvero nel caso in cui il reddito del conduttore sia superiore a quello massimo individuato dalla Regione per gli immobili realizzati ai sensi della presente legge.
Potranno accedere agli alloggi quei conduttori il cui reddito è superiore a quello massimo previsto dalla regione per l’accesso agli alloggi di edilizia sovvenzionata.

Altre misure fiscali
Tra le altre disposizioni, infine, si ricordano:
1) la possibilità di fruire del credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate (di cui all’art.8 della Legge 388/2000) anche per quelle imprese che, a seguito della presentazione di istanza di rinnovo d’accesso al beneficio nel 2003 (Mod. RTS), sono state ammesse all’agevolazione solo nel mese di settembre 2003. Queste potranno avviare la realizzazione dell’investimento entro il 31 marzo 2004 ed utilizzare il contributo entro il terzo anno successivo a quello nel quale è stata presentata l’istanza di rinnovo (ovvero entro il 2006). I limiti di utilizzazione minimi e massimi per l’anno di presentazione dell’istanza (2030%) e per l’anno successivo (60-70%) sono differiti di un anno,
2) l’estensione anche per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002 delle sanatorie fiscali, introdotte dalla Legge 289/2002 (Legge Finanziaria 2003),
3) l’estensione anche al 2004 dell’efficacia della “clausola di salvaguardia” (di cui all’art.2, comma 3, della Finanziaria 2003), che, in sede di dichiarazione dei redditi, permette, su opzione del contribuente, l’applicazione delle modalità di calcolo dell’imposta dovuta, tenendo conto delle disposizioni del TUIR (DPR 917/1986) in vigore fino al 31 dicembre 2002 (ossia previgenti alla riforma dell’IRPEF attuata dal 2003),
4) l’estensione anche per il 2004 della disposizione di cui all’art.2, comma 11, della Finanziaria 2003 (legge 289/2002) in virtù della quale i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in zone transfrontaliere, da soggetti residenti in Italia, concorrono a formare il reddito complessivo, ai fini dell’IRPEF, solo per l’importo eccedente gli 8.000 euro,
5) in tema di federalismo fiscale:
– la proroga fino al 30 settembre 2004 del termine entro il quale l’Alta Commissione di Studio, istituita ai sensi dell’art.3, comma 1, lett.b), della legge 289/2002 (Finanziaria 2003), deve presentare la propria relazione al Governo. Il mancato rispetto di quest’ultima scadenza comporterà lo scioglimento della stessa,
– il blocco fino al 31 dicembre 2004 degli aumenti delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF e della maggiorazione dell’IRAP,
– la facoltà per le regioni di applicare per tutto il periodo d’imposta 2007 le proprie disposizioni in materia di IRAP e di Bollo Auto, anche se emanate in modo non conforme alla normativa statale,
6) la proroga di un anno del termine massimo (già portato da tre a quattro anni dall’art.31 della legge 289/2002), per la fase di transizione dall’attuale TARSU (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui al D.Lgs. 507/1993) alla tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (D.Lgs. 22/1997, cd “decreto Ronchi”). In sostanza, i Comuni, che hanno raggiunto nel 1999 un grado di copertura dei costi di gestione dei rifiuti superiore all’85%, avranno a disposizione cinque anni (non più quattro) per rendere operativa la suddetta tariffa.

D.L. 269/2003 – Riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree edificabili
Tra le misure fiscali contenute nel D.L. 269/2003 (convertito con modificazioni dalla Legge 326/2003) che, insieme alla Finanziaria 2004, fa parte della complessiva Manovra economica per il 2004, è senz’altro da segnalare la riapertura dei termini per effettuare la rivalutazione dei terreni edificabili ed agricoli, introdotta originariamente dall’art.7 della legge 448/2001 (Finanziaria 2002).
L’art.39, comma 14-undecies del D.L. 269/2003, infatti (intervenendo sull’art.2 del D.L. 282/2002, convertito con modificazioni in Legge 27/2003), stabilisce la possibilità di rideterminare il valore delle aree edificabili ed agricole, possedute alla data del 1° gennaio 2003, entro il 16 marzo 2004.
In tal modo, le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali (semprechè le aree interessate non rientrino nell’esercizio dell’attività), che, alla data del 1° gennaio 2003, risultino proprietarie di aree edificabili o agricole, potranno scegliere di effettuare la rivalutazione di tali immobili, facendo redigere, entro il 16 marzo 2004, la perizia giurata di stima (prima dell’eventuale vendita del terreno) e versando entro la stessa data l’imposta sostitutiva pari al 4% dell’intero valore rivalutato.
Il versamento dell’imposta sostitutiva, inoltre, potrà essere effettuato anche ripartendolo in tre rate annuali di pari importo, che andranno versate, con gli interessi del 3%, secondo le seguenti scadenze:
– 16 marzo 2004;
– 16 marzo 2005 con gli interessi annuali al 3%;
– 16 marzo 2006 con gli interessi annuali al 3%.
Si ricorda che la rideterminazione del valore delle aree produce i relativi effetti fiscali in termini di minore tassazione delle plusvalenze realizzate, ai sensi dell’art.81, comma 1, lett. a) e b) del DPR 917/1986, con la vendita degli stessi immobili. A seguito della rivalutazione, infatti, il nuovo valore del terreno, risultante dalla perizia di stima, assume la natura di prezzo di acquisto dello stesso, da portare in diminuzione del corrispettivo ottenuto al momento della vendita.
Il nuovo valore dell’immobile (al quale si possono aggiungere le spese di redazione della perizia, se effettivamente rimaste a carico), inoltre, costituisce quello minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale.


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