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22.09.2004 - lavoro

INAIL – ADDIZIONALE SUL PREMIO ASSICURATIVO PER L’ANNO 2002 – COPERTURA DANNO BIOLOGICO – D.M. 24 MARZO 2004

INAIL – ADDIZIONALE SUL PREMIO ASSICURATIVO PER L’ANNO 2002 – COPERTURA DANNO BIOLOGICO – D INAIL – ADDIZIONALE SUL PREMIO ASSICURATIVO PER L’ANNO 2002 – COPERTURA DANNO BIOLOGICO – D.M. 24 MARZO 2004

Il danno biologico, ossia la “lesione all’integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale” di origine professionale occorsa al lavoratore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 38/2000, rientra nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Al fine di garantire la copertura del maggiore onere economico derivante dall’applicazione della nuova disciplina, lo stesso D.Lgs. 38/2000, ha disposto l’introduzione di una specifica addizionale sui premi e contributi assicurativi, rinviando ad un successivo decreto ministeriale l’individuazione della misura e delle modalità per la corresponsione dell’addizionale stessa. Per l’anno 2002 tale individuazione è intervenuta con il Decreto Ministeriale del 24 marzo 2004 stabilendo che la misura dell’addizionale da applicare ai premi dovuti all’Inail per l’anno 2002 è pari all’1,71% dei premi dovuti per lo stesso anno.
Circa le modalità per il calcolo ed il seguente versamento dell’addizionale valgono le istruzioni che l’Inail ha fornito con la circolare n. 54 del 10 settembre 2003 (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 8-9/2003).
Si ricorda che, secondo quanto precisato dall’Istituto, l’addizionale nella misura sopra indicata, sarà applicata a tutti i premi dovuti, ancorché non versati, e cioè sui premi ordinari, sui premi speciali unitari e sui premi supplementari per silicosi e asbestosi. La base di calcolo è costituita dal solo premio dovuto per l’anno di riferimento, ossia il 2002, al netto dell’addizionale “Anmil” dell”1%. Quest’ultima verrà, infatti, calcolata sull’importo dell’addizionale per danno biologico determinata secondo il criterio sopra indicato. L’Istituto provvederà sia alla determinazione dell’importo complessivamente dovuto da ciascun datore di lavoro nonché all’invio della richiesta di pagamento, con l’indicazione dei relativi termini e modalità.
Negli ultimi giorni del mese di agosto 2004, l’Inail ha spedito ai datori di lavoro le lettere di richiesta dell’addizionale sui premi di assicurazione a copertura degli oneri per danno biologico relativi agli anni 2000-2001-2002. In tali lettere viene riportato in modo esatto l’importo complessivo che i datori di lavoro devono versare. Peraltro, alla lettera di richiesta è stato allegato un prospetto analitico di calcolo che, a causa di un errore, riporta un “Totale complessivo” errato e non coincidente con quello esatto indicato invece nelle lettere di richiesta.
I datori di lavoro, ai fini del corretto versamento,  devono tenere conto esclusivamente dell’importo complessivo dell’addizionale indicato nella lettera di richiesta, senza considerare l’analogo dato riportato nel prospetto allegato.
Infine, si ricorda che il tardato o mancato pagamento dell’addizionale per danno biologico comporterà l’applicazione delle sanzioni e l’attivazione delle procedure di recupero coattivo previste dalla normativa vigente.


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