Print Friendly, PDF & Email
11.03.2004 - lavoro

INAIL – DENUNCIA NOMINATIVA DEI LAVORATORI PARASUBORDINATI – CHIARIMENTI DELL’ISTITUTO

INAIL – DENUNCIA NOMINATIVA DEI LAVORATORI PARASUBORDINATI – CHIARIMENTI DELL’ISTITUTO INAIL – DENUNCIA NOMINATIVA DEI LAVORATORI PARASUBORDINATI – CHIARIMENTI DELL’ISTITUTO

Con nota del 26 gennaio 2004, l’Inail ha comunicato di ritenere che – in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dall’art. 5, comma 2 bis, del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 – i termini per la denuncia nominativa dei lavoratori parasubordinati devono essere uniformati alla nuova disciplina, introdotta dal decreto interministeriale 19 settembre 2003 (cfr. Not. n. 11/2003).
Pertanto, la denuncia nominativa dei lavoratori parasubordinati deve essere effettuata contestualmente all’instaurazione del rapporto di lavoro in caso di nuova denuncia di esercizio con accensione di una apposita posizione assicurativa.
Nelle ipotesi, invece, di variazione o cessazione, la comunicazione deve essere effettuata non oltre il trentesimo giorno dal verificarsi dell’evento


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941