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12.01.2004 - sicurezza

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

La legge regionale lombarda n°11/2001 in materia di protezione della popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione ha superato il vaglio della Corte Costituzionale nella parte relativa al divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione in corrispondenza di alcuni particolari edifici (asili, ospedali, carceri, oratori, parco giochi orfanotrofi e strutture similari).
A fronte, infatti, della sentenza n°331/2003 l’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, Franco Nicoli Cristiani, ha promulgato una circolare regionale che chiarisce le modalità di applicazione dell’articolo 4, comma 8 della l.r. 11/2001.
La circolare, confermando quanto già dichiarato nella precedente circolare regionale n°9/2001, afferma che la prescrizione del divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione in corrispondenza di alcune particolari tipologie di edifici e strutture è soddisfatto quando gli impianti siano installati in punti che non ricadano in pianta entro il perimetro di tali edifici e strutture e delle loro pertinenze.
La circolare in oggetto è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria n°51 del 15 dicembre 2003.


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