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29.06.2004 - tributi

IVA – DETRAIBILITA’ – IMPOSTA PAGATA PER UN BENE STRUMENTALE NON DIRETTAMENTE UTILIZZATO

IVA – DETRAIBILITA’ – IMPOSTA PAGATA PER UN BENE STRUMENTALE NON DIRETTAMENTE UTILIZZATO IVA – DETRAIBILITA’ – IMPOSTA PAGATA PER UN BENE STRUMENTALE NON DIRETTAMENTE UTILIZZATO
(Cass. Sent. 23/4/04, n. 7816)

La Corte di Cassazione, con la Sentenza 23 aprile 2004, n. 7816, riafferma il principio secondo il quale il diritto alla detrazione (art. 19 del DPR 633/1972) e all’eventuale rimborso dell’IVA (art. 30 del DPR 633/1972) prescinde dall’utilizzo diretto nell’attività d’impresa del bene strumentale acquistato.
In particolare viene confermato che tale diritto è comunque riconosciuto al soggetto passivo d’imposta, ancorché questi non abbia ancora iniziato ad esercitare la propria attività d’impresa.
Spetta comunque al contribuente l’onere di dimostrare che l’acquisto del bene immobile ammortizzabile sia stato effettivamente finalizzato all’esercizio dell’attività, a prescindere dall’utilizzo diretto od indiretto del bene nel ciclo produttivo.
In caso contrario, il contribuente che non riuscisse a dimostrare l’inerenza dell’acquisto all’attività imprenditoriale esercitata potrebbe vedersi disconosciuto il diritto alla detrazione, sancito dall’art. 19, comma 1 del DPR 633/1972.
Con tale pronuncia, infine, viene ulteriormente confermato che l’IVA sui beni strumentali “per natura”, di cui all’art.43, comma 2, secondo periodo del TUIR DPR 917/1986, rientrano nella categoria dei beni strumentali ammortizzabili, a prescindere dalla circostanza che siano o meno utilizzati nel processo produttivo ovvero locati presso terzi.


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