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29.04.2004 - tecnica

LE NUOVE NORME PER LA CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO REGIONALE

LE NUOVE NORME PER LA CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO REGIONALE LE NUOVE NORME PER LA CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO REGIONALE
(Studio aggiornato al 22 marzo 2004)

Le competenze in materia di classificazione sismica del territorio
Con il Decreto legislativo n°112/98, articolo 94, comma 2, lettera a) è conferita alle Regioni ed agli Enti Locali l’individuazione delle zone sismiche, la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone.
L’articolo 93, comma 1, lettera g) dello stesso Decreto legislativo stabilisce, però, che siano mantenute in capo allo Stato le funzioni relative ai criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche ed alle norme tecniche per le costruzioni nelle suddette zone.
Successivamente la competenza di formulare gli indirizzi ed i criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche viene affidata al Dipartimento della Protezione Civile (D.L. n°343/2001 convertito dalla L. n°401/2001).
Da ultimo, il Decreto del Presidente della Repubblica n°380/2001, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, all’articolo 83, comma 2 dispone che “…Con decreto del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l’interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata, sono definiti i criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziali del grado di sismicità da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant’altro specificato dalle norme tecniche…”.

Normativa statale
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20.3.2003
“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”.
(Pubblicata in G.U. n°105 del 8.5.2003)
A seguito dell’attività di un apposito gruppo di lavoro incaricato di predisporre tutti gli elementi indispensabili per la successiva adozione di un primo assetto normativo per la classificazione sismica del territorio nazionale e per la progettazione antisismica e della Commissione per lo studio della definizione dei criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche, viene emanata l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3274 del 20 marzo 2003.
Con tale Ordinanza:
– vengono stabiliti i nuovi criteri per la classificazione sismica del territorio (art. 1 e Allegato 1);
– viene fornita una prima classificazione dell`intero territorio nazionale (Allegato 1);
– sono approvate le nuove norme tecniche per la progettazione, la valutazione e l`adeguamento degli edifici, per il progetto sismico dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni (art. 1 e Allegati 2, 3 e 4);
– viene prevista una serie di verifiche tecniche circa lo stato di sicurezza di particolari opere.

Nuovi criteri per la classificazione sismica del territorio
L’Allegato 1 dell’Ordinanza riporta i criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche.
La nuova classificazione è articolata in 4 zone a seconda del grado di sismicità (zona 1 – zona caratterizzata da elevata sismicità; zona 4 – zona a minor rischio sismico).
In zona 4 le Regioni hanno la facoltà di introdurre o meno l’obbligo della progettazione antisismica.

Prima classificazione sismica dell`intero territorio nazionale
Alle Regioni, secondo quanto stabilito all’art. 93 e 94 del D.Lgs. 112/98, viene riconosciuta la competenza in merito all’individuazione, formazione ed aggiornamento dell’elenco delle zone sismiche.
L’Allegato 1 dell’Ordinanza prevede, in prima applicazione, fino alle deliberazioni delle Regioni, che le zone sismiche siano individuate sulla base del documento “Proposta di classificazione sismica del territorio nazionale” elaborato dal Gruppo di lavoro costituito appositamente dalla Commissione Nazionale di Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi (1997).
L’Allegato 1 dell’Ordinanza comprende, pertanto, la lista dei Comuni con la zona sismica corrispondente alla prima applicazione dei criteri generali.
La lista è immediatamente operativa ai sensi dell’Ordinanza stessa.
Le Regioni possono modificare gli elenchi delle zone sismiche a partire dalla mappa di riferimento fornita dall’Allegato 1 dell’Ordinanza con una tolleranza di attribuzione pari ad una zona in aumento o diminuzione (ad esempio, una zona classificata nell’Allegato 1 come zona 2 può essere tramutata dalla Regione in zona 1, mantenerla come zona 2 ovvero portarla a zona 3).
Norme tecniche
Gli Allegati 2, 3 e 4 dell’Ordinanza indicano, rispettivamente:
– le norme tecniche per il progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici;
– le norme tecniche per il progetto sismico dei ponti;
– le norme tecniche per il progetto sismico di opere di fondazione e di sostegno dei terreni.
Le norme proposte sono caratterizzate da un’impostazione esplicitamente “prestazionale”, in cui vengono esplicitati gli obiettivi della progettazione, i metodi utilizzati (procedure di analisi strutturale e di dimensionamento degli elementi) e le motivazioni della loro scelta.
L’Ordinanza (art. 2, comma 2) dà la possibilità di continuare ad applicare le norme tecniche previgenti per un periodo non superiore a 18 mesi dalla sua entrata in vigore.

Verifiche delle opere ed infrastrutture
L’Ordinanza (art. 2, commi da 3 a 6) avvia una ricognizione obbligatoria dello stato di sicurezza di:
– edifici ed opere infrastrutturali di interesse “strategico” la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
– edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.
Le tipologie di opere che presentano le caratteristiche sopra riportate dovranno essere individuate dallo Stato e dalle Regioni per quanto di loro competenza entro 6 mesi dall’entrata in vigore dell’Ordinanza.
Le verifiche stabiliranno il livello di adeguatezza delle opere rispetto agli standard definiti dalle norma tecniche e dalla classificazione sismica emanati dall’ordinanza e consentiranno di stabilire un’indicazione della priorità di intervento.
La verifica non è richiesta qualora le opere siano state progettate secondo le norme sismiche emanate successivamente al 1984 e tenendo conto delle categorie sismiche corrispondenti alle attuali zone sismiche 1, 2 e 3 (art. 2, comma 5).

Entrata in vigore dell’Ordinanza
L’Ordinanza è entrata in vigore dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
E’ stata prevista, però, una graduazione dell’applicazione dei nuovi criteri per la classificazione sismica e delle nuove norme tecniche (art.2, comma 2).
Nello specifico:
– le norme tecniche e la classificazione sismica previgenti possono essere applicate per tutti i lavori già iniziati e per le opere pubbliche già appaltate o i cui progetti siano stati già approvati alla data dell’Ordinanza;
– le norme tecniche e la classificazione sismica previgenti continuano ad essere applicate per il completamento di interventi di ricostruzione effettuati a seguito di eventi sismici già disciplinati prima dell’entrata in vigore dell’Ordinanza;
– le nuove norme tecniche e la nuova classificazione sismica sono immediatamente operative per gli edifici e le opere infrastrutturali (esistenti e di nuova costruzione) di interesse “strategico” la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e per gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (indicazione modificata successivamente dall’Ordinanza n°3333 del 23 gennaio 2004);
– in tutti gli altri casi è data facoltà per un periodo di 18 mesi dall’entrata in vigore dell’Ordinanza n°3274/2003 di scegliere se utilizzare il vecchio o il nuovo assetto normativo.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3316 del 2.10.2003
Modifiche ed integrazioni all’Ordinanza n°3274 del 20 marzo 2003, recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”
(Pubblicata in G.U. n°236 del 10.10.2003)
L’Ordinanza apporta alcune modifiche ed integrazioni alle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica individuate con la precedente Ordinanza del marzo 2003.
Le modifiche si sono rese necessarie in ragione di riscontrati errori materiali e per assicurare maggiore chiarezza alle disposizioni normative aventi particolari contenuti tecnici.

Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della Protezione Civile) del 21.10.2003
Disposizioni attuative dell’art. 2, commi 2, 3 e 4, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20 marzo 2003, recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”
(Pubblicato in G.U. n°252 del 29.10.2003)
Il Decreto definisce, per quanto di competenza statale:
– le tipologie di edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
– le tipologie di edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;
– le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie di edifici.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3333 del 23.01.2004
Disposizioni urgenti in materia di Protezione Civile
(Pubblicata in G.U. n°26 del 2.2.2004)
L’articolo 6, comma 7 dell’Ordinanza modifica l’art. 2, comma 2 dell’Ordinanza n°3274/2003 estendendo anche agli edifici ed alle opere infrastrutturali di interesse “strategico” (la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile nonché per gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso) la possibilità di scegliere, per un periodo di 18 mesi dall’entrata in vigore dell’Ordinanza sopra citata, se continuare ad applicare la classificazione e le norme tecniche vigenti ovvero di utilizzare il nuovo assetto normativo.

La normativa regionale
Delibera di Giunta Regionale n°7/14964 del 7.11.2003
“Disposizioni preliminari per l’attuazione dell’Ordinanza del Presidente del Cnsiglio dei Ministri n° 3274 del 20 marzo 2003, recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”
(Pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n°48 del 24.11.2003)
La delibera regionale recepisce, in via transitoria, la classificazione del territorio effettuata dall’Ordinanza ministeriale n°3274 del marzo 2003, prevedendo la suddivisione del territorio in 4 zone a diverso grado di intensità e pericolosità sismica.
Dispone, inoltre, che in zona 4 (a bassa sismicità) l’obbligo della progettazione antisismica sia prevista per i soli:
– edifici strategici ed opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale ai fini della protezione civile;
– edifici ed opere infrastrutturali che possano assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.
Tali opere ed edifici saranno tipologicamente individuati con successivo atto delle Direzioni Generali.
Fatti salvi gli edifici e le opere suddette, si lascia facoltà, per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell’Ordinanza ministeriale, di continuare ad applicare la classificazione e le norme tecniche vigenti (tale facoltà, a seguito dell’emanazione dell’Ordinanza n°3333 del 23 gennaio 2004, è stata estesa anche agli edifici strategici ed alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale ai fini della protezione civile nonché agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso).
Un programma temporale di verifiche, da definirsi puntualmente in un momento successivo, verrà sviluppato, prioritariamente per la zona 2 e la zona 3, secondo due fasi distinte: la prima fase comprenderà un’analisi di vulnerabilità preliminare, la seconda fase prevede le verifiche tecniche.
In ultimo la Regione dispone che i Comuni classificati in zona 2 e 3 provvedano ad aggiornare gli studi geologici di supporto agli strumenti urbanistici in prospettiva sismica (laddove non siano già stati eseguiti). Tale aggiornamento dovrà essere effettuato ai sensi della dgr 29 ottobre 2001 n.7/6645 – “Approvazione delle direttive per la redazione dello studio geologico ai sensi dell’art. 3 della l.r. 41/97”. Per i Comuni ricadenti in zona 4, l’aggiornamento dello studio geologico in prospettiva sismica potrà essere effettuato al momento della revisione dello strumento urbanistico.
Decreto del Direttore di Unità Organizzativa n°19904 del 21.11.2003
Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche di cui all’art. 2, commi 3 e 4 dell’ordinanza P.C.M. n°3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della d.g.r. n° 7/14964 del 7 novembre 2003.
(Pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n°49 del 1.12.2003)
Il Decreto approva:
– l’elenco degli edifici strategici ed alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale ai fini della protezione civile nonché agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.
– il programma temporale delle verifiche da effettuare ai sensi dell’art.2, commi 3 e 4 dell’OPCM n°3274 del marzo 2003.

Elenco di edifici ed opere strategiche
L’elenco individua le categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale:
– la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (Edifici ed opere strategiche);
– che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (Edifici ed opere infrastrutturali rilevanti).
Programma temporale delle verifiche
Il programma temporale delle verifiche sarà effettuato in cinque anni (60 mesi) secondo due fasi distinte:
– Fase A – Analisi di vulnerabilità.
Sarà condotta, a cura della Regione Lombardia, prioritariamente nei Comuni classificati in zona 2 e 3.
– Fase B – Verifiche tecniche sui singoli edifici ed opere infrastrutturali.
Le verifiche tecniche, che saranno in carico alle singole proprietà, si svolgeranno in un periodo successivo all’analisi di vulnerabilità. Tali verifiche riguarderanno edifici ed opere strategiche che supereranno una soglia di vulnerabilità definita dalla Regione in funzione del rischio accettabile per il territorio regionale.
E’ recente (marzo 2004) la notizia affermata nel corso di un congresso geologico internazionale del Cnr che il Dipartimento di Protezione Civile ha recepito la nuova mappatura sismica del territorio nazionale dove tutti i Comuni sono stati classificati secondo i nuovi parametri tecnici.
E’ stata, inoltre, istituita una Commissione presso il Ministero delle Infrastrutture con il compito di rivedere entro il giugno 2004 la normativa tecnica allegata all’Ordinanza del marzo 2003 che presenta ancora alcune lacune ed imprecisioni.
La stessa Regione Lombardia ha istituito, con deliberazione di Giunta Regionale del giugno 2003, un gruppo di lavoro interdirezionale per la predisposizione di tutti gli adempimenti connessi alla riclassificazione del territorio lombardo ed al rischio sismico in campo urbanistico-territoriale.


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