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26.05.2004 - trasporti

NUOVO LIMITE DI VELOCITÀ SULLE AUTOSTRADE – DIRETTIVA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

NUOVO LIMITE DI VELOCITÀ SULLE AUTOSTRADE – DIRETTIVA DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE NUOVO LIMITE DI VELOCITÀ SULLE AUTOSTRADE – DIRETTIVA DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
(Ministero infrastrutture, Direttiva 30/3/04)
Il Ministro dei Trasporti ha emanato in data 30 marzo 2004 la Direttiva indirizzata agli enti proprietari o concessionari di autostrade contenente le “modalità di applicazione dei limiti massimi di velocità su autostrade a tre corsie per senso di marcia più corsia di emergenza fino ad un massimo di 150 km/h”.
Le condizioni per l’aumento del limite di velocità a 150 km all’ora dovranno essere presenti in modo concomitante, secondo valutazioni effettuate dai soggetti destinatari della Direttiva, che procederanno alla verifica delle condizioni, di seguito indicate, sulle tratte interessate.
– Caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato: dovrà essere verificata la compatibilità del tracciato piano-altimetrico rispetto al limite massimo di velocità che si intende imporre per tratte omogenee di lunghezza apprezzabile (almeno 10 km);
– Valutazione del traffico dell’intensità del traffico e delle condizioni di esercizio prevalenti: devono corrispondere almeno al livello di servizio B, di cui alla tabella 3.4 del DM 5 novembre 2001 in materia di norme funzionali per la costruzione delle strade, cioè autostrade a tre corsie, più corsia di emergenza, con una portata di servizio di 1.100 autoveicoli equivalenti/ora;
– Condizioni atmosferiche prevalenti: la condizione fa riferimento al comma 1 dell’art. 142 del CdS che prescrive, in caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, un limite massimo di velocità di 110 km. Pertanto nelle aree geografiche dove il maltempo (nebbia, pioggia, neve) sia particolarmente frequente, la Direttiva invita gli enti concessionari ad una maggiore cautela;
– Incidentalità dell’ultimo quinquennio: la Direttiva fa riferimento al tasso di incidentalità globale e al tasso di incidentalità mortale sulle tratte interessate. Per tasso di incidentalità globale si intende il numero di incidenti rilevati dalla Polizia della strada ogni 100 milioni di km percorsi lungo la tratta in esame.
L’adozione del provvedimento di elevazione del limite massimo di velocità fino a 150 km su un tratto di autostrada a tre corsie per senso di marcia più corsia di emergenza può essere assunta solo con il concomitante e favorevole apprezzamento delle condizioni sopra descritte.
I soggetti destinatari della Direttiva riferiranno entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture circa l’attuazione della Direttiva in questione, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 1 dell’art. 142 del D. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall’art. 9 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9.
Ci si riserva di segnalare i tratti autostradali che saranno interessati dall’applicazione della Direttiva sui limiti di velocità nonchè, per i trasgressori, la relativa sanzione amministrativa e quella accessoria di decurtazione del punteggio.


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