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26.05.2004 - trasporti

PATENTE DI GUIDA MODELLO EUROPEO

PATENTE DI GUIDA MODELLO EUROPEO PATENTE DI GUIDA MODELLO EUROPEO
(DM Infrastrutture 30/9/03, n. 40T)
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto col quale il Ministero dei trasporti ha allineato la patente italiana di guida al modello comunitario.
Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell’Unione europea sono pertanto equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane. Al titolare di una valida patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, che acquisisce la residenza in Italia, si applicano le disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente, di controllo medico, di disposizioni fiscali e di iscrizioni, sulla patente, delle menzioni indispensabili alla gestione della medesima.
La sigla distintiva delle patenti rilasciate nel territorio della Repubblica italiana, figura, sulla patente, in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle.
La nuova patente di guida autorizza a guidare i veicoli delle seguenti categorie:
categoria A: motocicli, con o senza sidecar. Nell’ambito della categoria A è rilasciata una patente specifica della sottocategoria A1, per la guida di motocicli leggeri di cilindrata non superiore a 125 cm3 e di potenza massima di 11 kW;
categoria B: tricicli e quadricicli non leggeri, nonchè autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto: gli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.
Complessi composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio: la massa massima autorizzata del complesso non deve superare 3500 kg, e la massa massima autorizzata del rimorchio non deve eccedere la massa a vuoto della motrice; categoria B+E: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio il cui insieme non rientri nella categoria B;
categoria C: autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata superi 3500 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
categoria C+E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg; categoria D: autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
categoria D+E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.


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