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26.05.2004 - trasporti

PATENTI DI GUIDA – RICONOSCIMENTO DEI DOCUMENTI RILASCIATI DAI NUOVI STATI UE

PATENTI DI GUIDA – RICONOSCIMENTO DEI DOCUMENTI RILASCIATI DAI NUOVI STATI UE PATENTI DI GUIDA – RICONOSCIMENTO DEI DOCUMENTI RILASCIATI DAI NUOVI STATI UE
(Ministero infrastrutture, Circ. 3/5/04, n. 1682/M330)
Anche ai nuovi dieci stati entrati a far parte dell’Unione Europea dal 1° maggio 2004 deve essere applicata la direttiva 91/439/CEE, che prevede il riconoscimento delle patenti di guida rilasciate da tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.
L’osservanza delle direttive si presenta agevole nei confronti di quegli Stati (Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria) con cui l’Italia ha già concluso delle intese bilaterali per la conversione delle patenti di guida in quanto sono noti i fac simile di patente in uso e sono state già redatte le tabelle di equipollenza fra le categorie italiane e quelle rilasciate nei suddetti Stati.
Per gli stati di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta e Repubblica Ceca, poiché non si è ancora in possesso dei fac simile in vigore in ciascuno Stato, gli Uffici Provinciali, addetti alle operazioni concernenti le conversioni delle patenti, potranno richiedere al conducente che presenterà l’istanza di conversione, registrazione o duplicato del documento di guida, un’attestazione di autenticità e/o una traduzione del documento stesso, nei casi in cui vi siano dubbi sulla categoria da rilasciare ovvero sulla veridicità dei dati in esso riportati.


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