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22.09.2004 - sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO – D.LGS.N.25/2002 – VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO IN CASO DI ESPOSIZIONE AD AGENTI SENSIBILIZZANTI – CEMENTO

SICUREZZA SUL LAVORO – D SICUREZZA SUL LAVORO – D.LGS. N. 25/2002 – VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO IN CASO DI ESPOSIZIONE AD AGENTI SENSIBILIZZANTI – CEMENTO

Con precedenti note informative (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 5/2002, suppl. n. 1 al Not. n. 6/2002 e Not. n. 8-9/2003), nel fornire indicazioni per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori ad agenti, sostanze e preparati chimici pericolosi nel settore delle costruzioni, si consigliava, quale criterio base per valutare se l’esposizione rientrasse nei limiti del cosiddetto ‘’rischio moderato”, di fare riferimento ai TVL fissati dall’ACIGH (Associazione degli igienisti industriali americani), convenientemente ridotti.
In tali indicazioni si avvertiva che per gli agenti sensibilizzanti ‘’non possono essere fissati valori limiti di validità generale”  in considerazione del fatto che, per ridotte percentuali di lavoratori, anche minime esposizioni possono provocare effetti allergici.
Tra i prodotti sensibilizzanti di più comune utilizzo nei cantieri è presente il cemento in quanto esso contiene cromo esavalente: secondo le interpretazioni di alcune ASL tale fatto escluderebbe a priori che, nei cantieri in cui si faccia uso di cemento o di prodotti che lo contengono, si possa parlare di rischio moderato.
Ciò comporterebbe che quasi tutti i lavoratori dovrebbero essere sottoposti a sorveglianza sanitaria specifica e quindi sottoposti a test allergologico.
Vista la rilevanza del tema l’Ance ha rivolto specifico quesito al Ministero del Lavoro segnalando, fra l’altro:
– che i metodi clinici per evidenziare predisposizioni ad allergie possono avere effetti scatenanti in presenza di allergie non ancora manifestate, e che, pertanto, non si ritiene ragionevole assoggettare a detti test clinici tutti i lavoratori esposti al cemento ed alle sostanze che lo contengono, tranne ovviamente il caso di soggetti esposti con continuità al rischio;
– che i dati Inail dimostrano che il fenomeno delle malattie professionali legate ad affezioni cutanee nel settore delle costruzioni (di cui le dermatosi da cemento sono solo una parte) è di modeste dimensioni e che, specie negli ultimi anni, si è ridotto drasticamente grazie al progresso tecnico e all’utilizzo sempre più generalizzato dei dispositivi di protezione individuale;
– che in base alle considerazioni suesposte si ritiene corretto, indicare alle imprese, a proposito di eventuale presenza di agenti sensibilizzanti tra i prodotti utilizzati nel ciclo lavorativo, di attenersi ai seguenti principi:
a) sorveglianza sanitaria solo in caso di esposizione continuativa all’agente;
b) utilizzo scrupoloso dei dispositivi di protezione individuale in tutti i casi di esposizione, anche minima, e sorveglianza sanitaria immediata al primo apparire di manifestazioni allergiche;
c) informazioni specifiche ai lavoratori.
La Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con nota 15/0004294 dell’11 giugno 2004 indirizzata all’Ance, segnala quanto segue:
‘’Oggetto: valutazione del rischio chimico. Esposizione ad agenti sensibilizzanti. Cromo esavalente
Con riferimento alla nota n.22/A1/9 del 5 maggio 2004, si fa presente che questa Direzione generale concorda con le indicazioni fornite da codesta Associazione alle imprese di costruzione in merito all’argomento indicato in oggetto”.


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