Print Friendly, PDF & Email
16.07.2004 - sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO – DECRETO MINISTERIALE 15/7/2003, N. 388 – PRONTO SOCCORSO AZIENDALE

     SICUREZZA SUL LAVORO – DECRETO MINISTERIALE 15/7/2003, N. 388 – PRONTO SOCCORSO AZIENDALE

Sulla Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2004, n. 27 è pubblicato il Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 ”Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni”. Di seguito si fornisce una prima illustrazione delle nuove norme che entreranno in vigore il 3 agosto 2004.
Art.1 Classificazione delle aziende
Le aziende ovvero le unità produttive (intendendosi come tali non ogni singolo cantiere ma solamente i cantieri dotati di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale, come previsto dall’art. 2 lettera i) del D.Lgs n. 626/94), sono suddivise in tre grandi gruppi:
Gruppo A di cui fanno parte, fra l’altro:
– le aziende o unità produttive esercenti lavori in sotterraneo, così come definiti dal D.P.R. n. 320/56, e ciò a prescindere dal numero di dipendenti; – le aziende o unità produttive esercenti attività minerarie, così come definite dal D.Lgs n. 624/96 e ciò a prescindere dal numero di dipendenti; – le aziende o unità produttive con più di cinque lavoratori dipendenti appartenenti ai gruppi tariffari Inail con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4. Gruppo B di cui fanno parte le aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel Gruppo A. Gruppo C di cui fanno parte le aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori dipendenti che non rientrano nel Gruppo A. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, identifica il gruppo di appartenenza dell’impresa o dell’unità produttiva e, nel solo caso sia classificata nel Gruppo A, ne dà comunicazione alla ASL competente per il territorio in cui si svolge l’attività lavorativa. Il Ministero della Salute ha precisato che “in caso di aziende che abbiano più unità produttive nell’ambito di competenza di una specifica ASL, si ritiene sufficiente un’unica comunicazione ricomprendente tutte le stesse; per unità produttive ubicate in ambito di competenza di più ASL si dovrà provvedere ad inoltrare la comunicazione a ciascuna ASL competente per territorio rispetto all’ubicazione dell’unità produttiva, salvo diversa determinazione regionale.” Ai fini della classificazione, si osserva che le imprese o le unità produttive inquadrate nel codice di tariffa 3100 (costruzioni edili), 3200 (costruzioni idrauliche), 3300 (strade e ferrovie), 3400 (linee e condotte urbane), 3500 (fondazioni speciali) e 3600 (impianti) presentano indici infortunistici superiori a 4. Pertanto, al momento, al fine di classificare l’impresa o l’unità produttiva inquadrata in uno dei codici di tariffa sopra evidenziati è necessario far riferimento al numero dei dipendenti, e cioè: – se vi sono addetti più di 5 dipendenti: Gruppo A; – se vi sono addetti 3 o 4 o 5 dipendenti: Gruppo B; – se vi sono addetti meno di 3 dipendenti: Gruppo C. Art. 2 Organizzazione di pronto soccorso Nelle aziende o unità produttive di Gruppo A e di Gruppo B deve essere presente una cassetta di pronto soccorso con la dotazione minima di seguito indicata. Tale dotazione minima potrà essere integrata, in presenza di rischi specifici, su indicazione del medico competente o del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale. Deve essere inoltre presente un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale (è sufficiente un cellulare con cui chiamare il 118). Inoltre, nelle aziende o unità produttive di Gruppo A, il datore di lavoro, sentito il medico competente, ‘deve garantire il raccordo tra il servizio di pronto soccorso interno e il sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale. Sulle modalità per garantire tale raccordo il decreto non dà alcuna indicazione: eventuali notizie in merito verranno trasmesse non appena disponibili. Nelle aziende o unità produttive del Gruppo C e nei singoli cantieri non rientranti nella definizione di unità produttiva è sufficiente la presenza del pacchetto di medicazione, il cui contenuto minimo è di seguito riportato, e del mezzo di comunicazione di cui sopra. Art. 3 Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso Il nuovo provvedimento fissa i tempi minimi (16 ore per le aziende di Gruppo A e 12 ore per le aziende di tipo B e C) e i contenuti dei corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso. Sono ritenuti validi i corsi di formazione ultimati entro la data di entrata in vigore del decreto (3 agosto 2004). L’articolo prevede che, a cadenza triennale, la formazione sia ripetuta almeno per quando attiene alle capacità di intervento pratico. Quanto alla tempistica di effettuazione dei corsi di richiamo il Ministero della Salute ha precisato che “in caso di avvenuta formazione in data anteriore al triennio antecedente l’entrata in vigore del provvedimento (ossia il 3 agosto 2001), le aziende interessate dovranno, alla data del 4 agosto 2004, aver provveduto all’aggiornamento formativo, nei confronti dei propri addetti, almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico.” Art. 4 Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso Evidentemente tali attrezzature (per esempio: barelle, respiratori, etc.) sono legati ai rischi specifici presenti nell’azienda o nell’unità produttiva e per la loro individuazione è essenziale la collaborazione tra il datore di lavoro ed il medico competente. Contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso: Guanti sterili monouso (5 paia); Visiera paraschizzi; Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1); Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) da 500 ml (3); Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10); Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2); Teli sterili monouso (2); Pinzette da medicazione sterili monouso (2); Confezione di rete elastica di misura media (1); Confezione di cotone idrofilo (1); Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (2); Rotoli di cerotto alto cm 2,5 (2); Un paio di forbici; Lacci emostatici (3); Ghiaccio pronto uso (due confezioni); Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2); Termometro; Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. Contenuto minimo del pacchetto di medicazione: Guanti sterili monouso (2 paia); Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1); Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1); Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1); Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3); Pinzette da medicazione sterili monouso (1); Confezione di cotone idrofilo (1); Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso (1); Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1); Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1); Un paio di forbici (1); Un laccio emostatico (1); Confezione di ghiaccio pronto uso (1); Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1); Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941