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29.06.2004 - trasporti

TRASPORTI – TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI – NUOVE DISPOSIZIONI

TRASPORTI – TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI – NUOVE DISPOSIZIONI TRASPORTI – TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI – NUOVE DISPOSIZIONI
(R.L. – Circolare n.16 del 31/3/04)

Con circolare n.16 del 31 marzo 2004 (pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n.15 del 5 aprile 2004) la Regione Lombardia ha disposto nuove modalità applicative relative alle tasse automobilistiche regionali previste dalla L.R. n.10/2003 “Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria. Testo Unico della disciplina dei tributi regionali “.
Il provvedimento abroga e sostituisce la precedente circolare regionale n.3 del 13 gennaio 2004, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia -Serie Ordinaria del 16 gennaio 2004, n.4.
Si richiamano brevemente le novità apportate di interesse per il nostro settore.

2.1- Soggetto passivo e presupposto di imposta
Si chiarisce che, qualora subentrino eventi modificativi relativi alla proprietà del veicolo, gli effetti, ai fini fiscali, decorrono dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del provvedimento di modifica; si conferma la preventiva registrazione dello stesso al PRA. Nel caso, invece, di rientro in possesso del veicolo a seguito di provvedimenti di revoca ovvero nel caso di ritrovamento del veicolo a seguito di furto, ai fini dell’obbligo tributario gli effetti decorrono dalla data del provvedimento o dell’ evento medesimo; si ribadisce l’obbligatorietà, anche in questo caso, della relativa trascrizione al PRA.
Sono stati inseriti chiarimenti circa l’individuazione del soggetto passivo nel caso di compravendita di veicolo, proveniente da altra Regione, avvenuta nel mese di pagamento. Nello specifico sono stati individuati due casi possibili:
1. veicolo proveniente da altra Regione nel mese di pagamento della tassa -la tassa automobilistica è dovuta alla Regione Lombardia in quanto alla data di compravendita si costituito il presupposto impositivo ed è stato individuato il proprietario del veicolo alla medesima data;
2. veicolo in uscita dalla Regione Lombardia nel mese di pagamento della tassa – valgono le norme vigenti nella Regione di destinazione nella quale il soggetto passivo è individuato nel proprietario del veicolo l’ultimo giorno utile per il pagamento e, pertanto, la tassa va corrisposta a favore della Regione di residenza dell’ acquirente.

2.2 -Scadenze
Vengono fornite indicazioni sulla modalità di individuazione del mese di immatricolazione dei veicoli per il pagamento della relativa tassa. Tale dato potrà essere desunto dalla Carta di circolazione oppure dalla Certificazione di proprietà; in ogni caso avrà valore vincolante, ai fini tributari, il dato contenuto nella Carta di circolazione.

2.5 -Pagamenti frazionati della tassa automobilistica regionale
Sono state ammesse al pagamento frazionato della tassa automobilistica regionale di proprietà anche altre due tipologie di veicoli:
– veicoli alimentati a gasolio non ecologici, immatricolati prima del 1985 e adibiti ad uso professionale;
– veicoli adibiti a locazione senza conducente (vedi art.84 del D.Lgs. n.285/1992).
Si precisa che l’eventuale rimborso della tassa automobilistica non include, qualora i versamenti per la tassa siano stati effettuati tardivamente, gli importi relativi alla sanzione ed eventuali interessi.

2.8 -Riduzioni ed esenzioni
E’ prevista la riduzione della tassa automobilistica regionale di proprietà per tre ulteriori tipologie di veicoli:
– trattori stradali per il traino di rimorchi;
– autovetture a noleggio di rimessa;
– autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente.
Si precisa la definizione di veicolo “speciale” ai sensi di legge.

2.9 -Veicoli ultraventennali
Si specificano gli effetti del ripristino, con effetto retro attivo al 1 gennaio 2004, della tassa di circolazione per i veicoli ultraventennali.


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