Print Friendly, PDF & Email
23.03.2005 - tributi

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – CONIUGE SUPERSTITE

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – CONIUGE SUPERSTITE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – CONIUGE SUPERSTITE
(Agenzia Entrate, Ris. 25/2/05, n. 29/E)
L’acquisizione in sede successoria del diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare da parte del coniuge superstite può beneficiare dell’agevolazione c.d. “prima casa” a condizione che in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione.
In questo caso sono dovute le sole imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 168,00 per ciascun tributo (D.L. 31 gennaio 2005, n. 7).


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941