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20.07.2005 - tributi

AMMORTAMENTI FISCALI E CIVILISTICI – PRECISAZIONI

AMMORTAMENTI FISCALI E CIVILISTICI – PRECISAZIONI AMMORTAMENTI FISCALI E CIVILISTICI – PRECISAZIONI
(Agenzia Entrate, Ris. 17 giugno 2005, n. 78/E)
Non è ammessa, in via generalizzata, la possibilità di calcolare discrezionalmente gli ammortamenti fiscali in misura diversa dagli ammortamenti civilistici, cioè in modo avulso dalle indicazioni di bilancio, in base al disposto dell’art. 83 del TUIR che dispone la derivazione del reddito imponibile dal risultato di conto economico.
L’Agenzia delle Entrate è così intervenuta a fornire alcune precisazioni in merito alla modalità di calcolo degli ammortamenti fiscali, definendo meglio le interpretazioni contenute nella precedente risoluzione n. 51/E del 22 aprile 2005, con la quale aveva esaminato le conseguenze delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 344/2003 alle disposizioni in materia; in tale occasione l’Agenzia aveva affermato che:

– qualora il processo di ammortamento abbia avuto inizio a decorrere dall’esercizio in cui è entrato in vigore il D.Lgs. n. 344/2003, la deducibilità fiscale delle quote d’ammortamento continua ad essere consentita al massimo entro il limite stabilito per ciascuna categoria di beni dal D.M. 31 dicembre 1988, ma non è più previsto alcun ammontare minimo di iscrizione delle quote medesime;
– qualora il processo di ammortamento abbia avuto inizio prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 344/2003, è consentito, in sede di determinazione delle quote di ammortamento sul residuo costo non ammortizzato, tenere conto dell’abrogazione del limite minimo applicando nuove aliquote eventualmente anche inferiori al 50 per cento rispetto a quelle ordinarie previste dal D.M. 31 dicembre 1988.

La possibilità di dedurre dal reddito dei futuri esercizi l’ammontare minore, rispetto a quello calcolato in base ai criteri civilistici, degli ammortamento non dedotti in precedenza è configurabile unicamente nei casi previsti dalla norma fiscale, cioè nell’eventualità che le variazioni in diminuzione siano correlate a simmetriche variazioni in aumento resesi necessarie a seguito della imputazione al conto economico relativo a precedenti esercizi di ammortamenti calcolati in misura superiore a quella fiscalmente consentita in applicazione dei coefficienti stabiliti dal D.M. 31 dicembre 1988.


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