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02.02.2005 - economia

ANATOCISMO BANCARIO

ANATOCISMO BANCARIO ANATOCISMO BANCARIO
(Corte di Cassazione, Sent. n. 21095/04)
La sentenza n. 21095/04 della Corte di Cassazione a sezioni unite conferma il filone giurisprudenziale avviatosi nel 1999 in tema di anatocismo bancario, sancendo l’illegittimità del comportamento delle banche relativamente alla capitalizzazione in conto corrente degli interessi passivi con periodicità trimestrale.
Fino al 1999, l’articolo 1283 c.c. che regola l’anatocismo, secondo cui “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza…..”, era stato interpretato nel senso di attribuire una valenza negoziale agli usi contrari.
Nel 1999 la Cassazione con le sentenze n. 2374 e n. 3096 ha invece sancito che gli usi cui fa riferimento l’articolo 1283 sono esclusivamente quelli normativi, consistenti cioè nella ripetizione generale e uniforme di un comportamento accompagnato dalla convinzione che sia giuridicamente obbligatorio in quanto conforme a una norma.
Le sentenze hanno dichiarato, quindi, nulle le clausole bancarie anatocistiche in quanto la stipulazione rispondeva ad un uso meramente negoziale, dipendente cioè dalla volontà della banca.
La sentenza n. 21095 emessa dalle Sezioni Unite di Cassazione ha confermato questo orientamento. Infatti, le pattuizioni anatocistiche venivano percepite dai clienti come clausole non negoziate e non negoziabili, perchè già predisposte dagli istituti di credito e, quindi, sottoscritte dalla parte che aveva necessità di usufruire del credito bancario in quanto non aveva altra alternativa.
La sentenza n. 21095 ribadisce, inoltre, la valenza retroattiva dell’accertamento di nullità delle clausole anatocistiche.
Di tale valenza, si legge nella sentenza, si era reso conto il legislatore che con l’art. 25, co. 3 del Decreto Legislativo n. 342/99 aveva previsto la validità ed efficacia delle clausole di capitalizzazione degli interessi inserite nei contratti bancari stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova disciplina. Norma in seguito dichiarata incostituzionale per eccesso di delega con sentenza della Corte Costituzionale n. 425/2000.
Al momento la contabilizzazione degli interessi è regolata dall’ art. 120, co. 2 del Testo Unico bancario (“Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi”), come modificato dal decreto legislativo n. 342/1999, art. 25, co. 2, che affida al CICR il compito di stabilire i criteri e le modalità per la produzione di interessi sugli interessi relativi alle operazioni bancarie, assicurando, però, nelle operazioni in conto corrente “la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Tale disposizione ha trovato attuazione con la delibera CICR del 9 febbraio 2000 (entrata in vigore il 22 aprile 2000) che fissa la pari periodicità degli interessi a partire dal 1° luglio 2000 e conferma, inoltre, l’applicabilità dell’anatocismo solo alle condizioni stabilite dall’art.1283 c.c..
Le azioni volte alla ripetizione dell’indebito sono soggette alla ordinaria prescrizione decennale, decorrente dalla chiusura del rapporto (art. 2946 c.c.).
Il momento iniziale del termine di prescrizione decennale decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicchè è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro.
Con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione, si possono distinguere tre diverse tipologie di correntisti:
–  i correntisti che hanno interrotto il rapporto contrattuale con l’istituto di credito prima di novembre 1994, non possono avanzare alcuna pretesa di rimborso, essendo decorso il termine decennale di prescrizione del relativo diritto;
–  i correntisti che, invece, hanno chiuso il rapporto contrattuale dopo tale data possono produrre l’opportuna documentazione attraverso la quale interrompere la decorrenza dei termini di prescrizione, chiedendo alla banca di procedere al ricalcolo su base annuale degli interessi passivi e restituire le somme pagate a titolo di interesse anatocistico;
–  i titolari di un conto corrente ancora in corso possono agire per ottenere il ricalcolo degli interessi in ogni caso, non essendo iniziato il decorso del termine di prescrizione.
In merito al comportamento da tenere nei confronti delle banche e in merito ad eventuali azioni da intraprendere, si ritiene necessaria un’attenta valutazione dell’opportunità di avviare azioni dirette al conseguimento del rimborso, tenendo conto sia dei costi di tali azioni sia dei rapporti intercorrenti tra banca e impresa.
L’ANCE, al fine di agevolare le aziende che decidessero di intraprendere un’eventuale azione nei confronti degli istituti di credito, ha predisposto un fac simile di lettera che, apportando le opportune modifiche, integrazioni e specificazioni per adattarla al singolo caso, può essere utilizzato per avviare la procedura di restituzione e, comunque, interrompere eventualmente i termini della prescrizione.
Fac simile
____________, _____

Spettabile
Banca ______________________
Filiale di _______ – agenzia n. ___

Oggetto: rapporto di apertura di credito in conto corrente n. ____________, intrattenuto dal sottoscritto con la Vostra banca, Filiale di ____________ – agenzia n. _____; Ricalcolo degli interessi passivi
Il sottoscritto ________________ con la presente Vi comunica e significa quanto segue.
Come a Voi noto lo scrivente ________________ intrattiene (ha intrattenuto) con la Vostra banca, presso la Filiale di ___________, agenzia n. ____, il rapporto di apertura di credito in conto corrente, n. ____, sin dal (fino al)_________

Relativamente a tale rapporto, sin dalla sua insorgenza, la Vostra banca ha provveduto ad applicare a carico del sottoscritto correntista la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

Come a Voi sicuramente noto, la Corte Suprema di Cassazione ha definitivamente sancito (Cassazione, S.U., 4 novembre 2004, n. 21095), per contrarietà all’art. 1283 c.c.,  che la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dai clienti, imposta fin dall’emanazione delle prime norme bancarie uniformi nel 1952,  è illegittima fin dalla sua prima applicazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, con la  presente, il sottoscritto, nel rilevare ed eccepire la illegittima applicazione da parte della Vostra banca della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi relativamente al rapporto di apertura di credito in conto corrente n. ______________, stipulato in data _______________ con la vostra Filiale di _________ – agenzia n. ____, intende esercitare, come in effetti esercita, tutti i diritti vantati.

Pertanto, Vi richiede l’immediato ricalcolo degli interessi applicati nel corso del rapporto e, all’esito dello stesso, di corrispondere in favore del sottoscritto tutti gli importi di cui risulterà creditore, o, comunque, di accreditare la somma risultante dal richiesto ricalcolo, ovvero di depurare il conto corrente delle somme che illegittimamente siano state addebitate, entro il termine di trenta giorni.

Vi richiede, infine, l’invio dell’estratto conto depurato di tutte le somme da Voi illegittimamente addebitate, in conseguenza della illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
La presente comunicazione vale anche quale atto di messa in mora e di interruzione di eventuali prescrizioni.

Con riserva di ogni diritto, ragione ed azione e, in particolare, con riserva di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza della illegittima capitalizzazione degli interessi trimestrali.

Distinti saluti.


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