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18.10.2005 - trasporti

CHIARIMENTI DEL MINISTERO SUL TRASPORTO ECCEZIONALE

CHIARIMENTI DEL MINISTERO SUL TRASPORTO ECCEZIONALE CHIARIMENTI DEL MINISTERO SUL TRASPORTO ECCEZIONALE
(Circolare 6/9/05, n. 189)
Il Ministero dei trasporti, a seguito di richieste di chiarimenti interpretativi riguardo all’art. 10 del Nuovo Codice della strada, in tema di trasporto eccezionale, ha precisato che la norma disciplina due situazioni di trasporto a seconda dei materiali trasportati e delle condizioni che generano la eccezionalità del trasporto, sempre limitatamente alle tre classi merceologiche richiamate e cioè:
– blocchi di pietra naturale;
– elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia;
– prodotti siderurgici coils e laminati grezzi.
Nel caso in cui il trasporto ecceda entrambi i limiti di sagoma e di massa, e solo in tal caso, nell’effettuazione di trasporti in condizioni di eccezionalità delle merci sopra richiamate, al fine della possibilità di integrare il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, é necessario che ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
– che il trasporto sia eseguito con veicoli eccezionali ai (art. 10, comma 5, Nuovo Codice della Strada);
– che almeno un elemento trasportato sia una cosa indivisibile, nel senso che la sua riduzione di sagoma o massa può recare danni o comprometterne la funzionalità o il trasporto (art. 10, comma 4, Nuovo Codice della Strada);
– che l’integrazione del carico avvenga comunque con un numero complessivo di elementi non superiore a 6 degli stessi generi merceologici, fino al completamento della massa complessiva dell’autoveicolo o del complesso di veicoli.
Nel caso in cui con il carico vengano superati i limiti di massa, ma nel rispetto dei limiti di sagoma, sarà possibile completare il carico con generi della stessa natura merceologica, al fine di occupare l’intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, ove ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
– che il trasporto sia eseguito con veicoli eccezionali ai sensi (art. 10, comma 5, Nuovo Codice della Strada);
– si osservino le condizioni di sistemazione del carico sui veicoli (art. 164 Nuovo Codice della Strada);
– che almeno un elemento trasportato sia una cosa indivisibile, nel senso che la sua riduzione di sagoma o massa può recare danni o comprometterne la funzionalità o il trasporto (art. 10, comma 4, Nuovo Codice della Strada);
– che per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, le integrazioni non superino le 6 unità;
– che l’occupazione della superficie utile del piano di carico avvenga senza sovrapposizione degli elementi unitari trasportati.

In entrambi i casi é quindi evidente che non é consentito il trasporto di classi merceologiche tra loro diverse (per es. blocchi di pietra naturale con laminati grezzi, elementi prefabbricati compositi con coils, ecc.) o l’integrazione di carico con classi merceologiche diverse da quelle espressamente indicate (per es. blocchi di pietra naturale con pietra lavorata, coils con tondini o travi in acciaio, ecc.).
Il Ministero precisa che per “stessi generi merceologici” si intendono quelli con la stessa morfologia generale e con omogeneità di destinazione d’uso.


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