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10.05.2005 - lavoro

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO – UTILIZZABILITA’ DEGLI ORFANI, DEI CONIUGI SUPERSTITI E DEI PROFUGHI – NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO 21 FEBBRAIO 2005

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO – UTILIZZABILITA’ DEGLI ORFANI, DEI CONIUGI SUPERSTITI E DEI PROFUGHI – NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO 21 FEBBRAIO 2005 COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO – UTILIZZABILITA’ DEGLI ORFANI, DEI CONIUGI SUPERSTITI E DEI PROFUGHI – NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO 21 FEBBRAIO 2005

Con nota del 21 febbraio 2005 il Ministero del lavoro ha impartito istruzioni in merito alla rilevanza dei soggetti indicati nell’art. 18, comma 2, della Legge n. 68/1999 (tra cui rientrano gli orfani, i coniugi superstiti, i profughi italiani rimpatriati) ai fini dell’assolvimento degli obblighi posti dalla Legge n. 68/1999 (cfr. Not. n. 12/2002).
Secondo il Ministero i soggetti di cui all’art. 18, comma 2, della Legge n. 68/99, già in servizio alla data di entrata in vigore della medesima legge, e cioè al 18 gennaio 2000, presso il datore di lavoro obbligato all’assunzione di disabili:
1) sono esclusi dalla base di computo ai fini della legge 68/99 nei limiti della percentuale dell’1% (dell’organico aziendale), stante la previsione letterale dell’ art. 3, comma 1, DPR 333/2000;
2) sono, inoltre, computabili nella quota di riserva di cui all’art. 3 della Legge 68/99 sempre nei limiti della percentuale dell’1% dai datori di lavoro che ai sensi della normativa anteriore (legge 482/68), risultavano in regola con gli obblighi imposti in merito all’assunzione dei lavoratori appartenenti alle c.d. “categorie protette”.
Pertanto i datori di lavoro interessati, ai fini della corretta applicazione della legge 68 dovranno:
1) calcolare la base di computo, ai fini della legge 68, sottraendo dall’organico aziendale – oltre agli altri lavoratori espressamente esclusi ai sensi della citata legge 68: dirigenti , apprendisti etc, anche – i soggetti indicati nell’art. 18, comma 2, nei limiti della percentuale dell’1% dell’organico aziendale;
2) determinare il numero dei lavoratori disabili da assumere, ai sensi dell’art. 3 Legge 68/99, avendo come riferimento la base di computo calcolata secondo le indicazione del punto precedente;
3) calcolare l’1% della base di computo;
4) sottrarre, dal numero dei lavoratori disabili calcolato al punto 2), il valore ottenuto al punto 3);
5) il valore ottenuto al punto 4), arrotondato all’unità secondo le usuali regole, rappresenta la quota d’obbligo ai sensi della legge 68, ossia il numero di disabili da assumere.


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