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08.09.2005 - lavoro

DOCUMENTO UNICO REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA – DURC – PRIMI CHIARIMENTI

DOCUMENTO UNICO REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA – DURC – PRIMI CHIARIMENTI DOCUMENTO UNICO REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA – DURC – PRIMI CHIARIMENTI
Come è noto, secondo le disposizioni apportate dalla “Legge Biagi”, è stato introdotto l’obbligo per tutti gli appalti, compresi quindi quelli relativi a lavori privati, di certificare la regolarità contributiva delle imprese esecutrici. Tale attestazione viene rilasciata, previa apposita richiesta, dagli Enti previdenziali ed assicurativi (Inps ed Inail) e dalla Cassa Edile competenti per territorio (cfr. da ultimo Not. n. 1/2005).
Con apposita convenzione nazionale siglata presso il Ministero del Lavoro tra le Parti Sociali del settore edile, l’Inps e l’Inail, è stato previsto il rilascio, da parte delle Casse Edili, di un documento unico attestante la regolarità contributiva in parola c.d. “DURC”. Per Documento Unico di Regolarità Contributiva si intende il certificato che, sulla base di un’unica richiesta, attesti contestualmente la regolarità di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti Inail, Inps e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento di ciascun Ente. Con circolare approvata dal Ministero del Lavoro e sottoscritta in data 26 luglio 2005 dall’Inps, dall’Inail, dalle Casse Edili e dal  Comitato per la bilaterilarità costituito tra le Parti Sociali del settore sono state definite le modalità per il rilascio del DURC, dopo una sperimentazione condotta in 11 province.
Nel far riserva di pubblicare sul Notiziario mensile n. 8-9/2005 il testo della citata circolare, di seguito si fornisce un breve commento della stessa, sottolineando peraltro che l’operatività del DURC come più avanti precisato non è immediata.

ENTRATA IN VIGORE
L’entrata in vigore del DURC è subordinata alla formazione del personale delle sedi territoriali di Inps, Inail e Casse Edili. La data di entrata in vigore del DURC su tutto il territorio nazionale sarà quindi successiva all’ultimazione di tale programma di formazione e verrà prontamente comunicata.
Pertanto, in attesa della citata data di operatività del DURC, la certificazione di regolarità contributiva resta disciplinata dalle vigenti disposizioni e quindi dovrà essere richiesta dalle imprese con la usuale procedura singolarmente ai tre enti interessati (Inps, Inail e Cassa Edile).

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DURC
Oggetto del DURC sono tutti gli appalti pubblici nonché i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività (DIA).
Inoltre il DURC è necessario per il rilascio delle attestazioni SOA. L’ unica esclusione prevista è quella dei lavori in economia.
A) Lavori pubblici
Per i lavori pubblici l’impresa deve costantemente dimostrare la propria regolarità, in riferimento ai versamenti contributivi effettuati per i propri dipendenti.
A tal fine, l’impresa aggiudicataria deve produrre il DURC:
– per la verifica della dichiarazione dell’assolvimento degli obblighi contributivi resa in sede di partecipazione alla gara pubblica;
– per la stipula del contratto;
– per il pagamento degli stati di avanzamento lavori (SAL);
– per il pagamento del saldo finale e per il collaudo.
Va rilevato che l’adempimento previsto dal settimo comma dell’art. 18 della Legge 18 marzo 1990, n. 55 (trasmissione periodica delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva) può essere assolto mediante presentazione del DURC alle scadenze previste.
B) Lavori privati  
Per i lavori privati il DURC deve essere richiesto prima dell’inizio dei lavori oggetto di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività.

REQUISITI DELLA REGOLARITA’
La regolarità contributiva è riferita alla correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali nei confronti dell’Inps, dell’Inail e delle Casse Edili riguardanti l’intera situazione aziendale (salvo quanto previsto in caso di lavori pubblici per SAL e stato finale, come verrà più avanti precisato, per la correntezza degli adempimenti nei confronti delle Casse Edili).
La correntezza è rilevata alla data indicata nella richiesta oppure, qualora questa non sia indicata, alla data di redazione del certificato, purché entro i termini stabiliti per il rilascio o per la formazione del silenzio assenso, termini che si preciseranno più avanti.
Si richiama l’attenzione sul punto della circolare concernente la verifica della dichiarazione rilasciata dall’impresa in sede di partecipazione a gara pubblica. Viene previsto che la regolarità debba sussistere alla data in cui l’impresa ha dichiarato la propria situazione; ciò significa che in sostanza non rilevano ai fini della verifica in parola eventuali successive regolarizzazioni.
La regolarità è verificata dalla Cassa Edile ove ha sede l’impresa per l’insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di competenza della Cassa medesima.
La verifica peraltro non si limita al territorio: infatti la Cassa emetterà il certificato (a condizione ovviamente che l’accertamento di cui sopra abbia dato esito positivo), solo dopo che sia stato controllato, sempre ad opera della Cassa Edile, che l’impresa non sia tra quelle segnalate come irregolari alla Banca dati nazionale (BNI). L’impresa è in regola allorquando abbia versato i contributi e gli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all’ultimo mese per il quale è scaduto l’obbligo di versamento all’atto della richiesta di certificazione.
L’impresa deve dichiarare nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, un numero di ore lavorate o non (specificando le causali di assenza), non inferiore a quello contrattuale.
Come più sopra anticipato, nel campo dei lavori pubblici, la certificazione di regolarità contributiva in occasione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) o dello stato finale è rilasciata a norma di legge dalla Cassa Edile competente per territorio per il periodo e per il cantiere per il quale è effettuata la richiesta di certificazione; a tal fine è quindi necessario che l’impresa inserisca nella denuncia mensile l’elenco completo dei cantieri attivi, indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui lo stesso è occupato.
Si evidenzia che nella fattispecie del subappalto sono richiesti all’impresa subappaltatrice, ai fini della regolarità contributiva, gli stessi requisiti di qualificazione richiesti all’impresa appaltatrice. Pertanto anche l’impresa subappaltatrice dovrà seguire il medesimo iter per il rilascio del certificato previsto per l’appaltatrice.

SOGGETTI ABILITATI A RICHIEDERE IL DURC
Possono richiedere il DURC:
– l’Impresa (anche attraverso i consulenti del lavoro o le associazioni di categoria munite di delega);
– le Pubbliche Amministrazioni appaltanti;
– gli Enti privati a rilevanza pubblica;
– le SOA.

ENTI AI QUALI RICHIEDERE IL DURC
La richiesta può essere inoltrata alla Cassa Edile, all’Inail o all’Inps. Nel caso di inoltro agli Istituti pubblici, questi ultimi trasmetteranno la richiesta alla Cassa Edile competente per territorio.

MODALITA’ PER LA RICHIESTA
Per richiedere il DURC deve essere utilizzato un modulo unificato che potrà essere inoltrato o in via telematica (che è considerata la modalità principale) oppure allo Sportello Unico presso le Casse Edili. Le Stazioni appaltanti e gli enti privati a rilevanza pubblica appaltanti, peraltro, possono richiedere il DURC esclusivamente in via telematica. La richiesta per via telematica potrà essere effettuata accedendo alternativamente a:
– Portale orizzontale (www.sportellounicoprevidenziale.it) per aziende, intermediari, Stazioni Appaltanti ed Enti a rilevanza pubblica.
– Portale verticale Inail (www.Inail.it) per aziende ed intermediari
– Portale verticale Casse Edili (in corso di realizzazione).

ENTE ABILITATO AL RILASCIO DEL DURC
Il DURC è rilasciato dalla Cassa Edile competente per territorio. A questo proposito è importante sottolineare che il rilascio della certificazione di regolarità contributiva può essere effettuato esclusivamente dalle Casse Edili regolarmente costituite a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative nell’ambito del settore edile.

TEMPI DI RILASCIO DEL DURC
La circolare fissa in 30 giorni il tempo massimo per il rilascio del DURC. Nel caso in cui decorra il termine suddetto senza che l’Inail e l’Inps si siano pronunciati, scatta il cosiddetto silenzio-assenso relativamente alla regolarità nei confronti di tali Enti e quindi il DURC dovrà essere emesso.
Va sottolineato che il silenzio-assenso non è applicabile alle Casse Edili per la natura privatistica dell’Ente.
Il DURC verrà stampato in duplice copia originale (una per il richiedente e una da tenere agli atti), firmato dal responsabile dell’iter procedimentale e trasmesso al richiedente con raccomandata con ricevuta di ritorno.
Qualora il richiedente non sia l’impresa, copia del certificato deve essere comunque inviata alla stessa.

PERIODO DI VALIDITA’ PER I LAVORI PRIVATI
Per ciò che riguarda i lavori privati, viene individuato in 30 giorni di calendario, a decorrere dalla data del rilascio, il periodo di validità del DURC.


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