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23.03.2005 - urbanistica

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – BANDO REGIONALE PER LA LOCAZIONE TEMPORANEA

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – BANDO REGIONALE PER LA LOCAZIONE TEMPORANEA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – BANDO REGIONALE PER LA LOCAZIONE TEMPORANEA

La Giunta Regionale, con delibera n.VII/20845 del 16 febbraio 2005 (in corso di pubblicazione sul BURL), ha approvato l’ “Attuazione del Programma Regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica 2002-2004 – Avvio dei programmi regionali per l’edilizia residenziale sociale: approvazione dell’invito a presentare proposte per il programma regionale ‘‘Locazione Temporanea II”.
Il provvedimento ha inteso rendere operativa la programmazione regionale annuale 2005 in attuazione del Programma Regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica 2002-2004 (PRERP approvato con DCR n°605 dell’8 ottobre 2002) per quanto attiene la misura ‘‘Locazione temporanea”.

Si riportano di seguito, in modo sintetico, i contenuti del bando.

Il bando vuole rispondere alle esigenze abitative a carattere temporaneo di categorie sociali quali, ad esempio, studenti universitari, lavoratori a tempo determinato, interinali, dipendenti di imprese che contrattualmente non percepiscono indennità di missione per sedi di lavoro variabili, ecc.
In questo caso il bando risponde in termini di offerta di posti-alloggio (non necessariamente di alloggi) con un canone di locazione commisurato ai costi di realizzazione, gestione e arredo.

Soggetti ammissibili al programma.
– Comuni, in forma singola o associata, con fabbisogno abitativo ancora insoddisfatto.
– ALER, imprese di costruzione e cooperative di abitazione anche riunite in consorzio.

Tipologie di intervento ammesse a finanziamento.
– nuove costruzioni;
– interventi di ristrutturazione di alloggi inutilizzati e non sottoposti a vincolo monumentale;
–  acquisto e/o recupero di interi edifici o loro parti mediante manutenzione straordinaria risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;
– acquisto di interi edifici o loro parti senza opere edilizie.
I Comuni possono presentare proposte di intervento il cui inizio lavori sia stato effettuato in una data anteriore a quella di presentazione della proposta in Regione, purchè non antecedente ad un anno rispetto a quest’ultima.
Modalità di attuazione degli interventi.
Sono previste diverse modalità di attuazione:
– convenzionamento tra Comune e altri soggetti (che potranno realizzare gli interventi in parternariato con ALER, Imprese e cooperative di costruzione);
– realizzazione da parte di ALER, Imprese di costruzione e cooperative di abitazione anche riunite in consorzio.
La realizzazione delle opere edilizie dovrà essere effettuata da soggetti che garantiscano direttamente o tramite l’affidamento dei lavori a terzi, la detenzione dell’attestazione SOA e del Sistema Qualità ISO 9000 in corso di validità.

Requisiti per gli interventi.
Il bando stabilisce una serie di requisiti che devono necessariamente essere soddisfatti per poter ammettere l’intervento al finanziamento regionale.
Ogni proposta deve mettere in disponibilità almeno 20 posti-alloggi.
Le tipologie edilizie ammesse sono così individuate:
– tipologia a camere;
– tipologia a minialloggi;
– tipologia ad appartamenti;
– tipologia mista.
Per ciascuna tipologia vengono stabiliti precisi requisiti minimi dimensionali di superficie netta da rispettare.
Gli immobili e gli alloggi che beneficeranno del co-finanziamento regionale dovranno rispondere, in fase di progettazione e realizzazione, a particolari requisiti qualitativi e prestazionali definiti con le ‘‘Linee guida per la progettazione e requisiti prestazionali di controllo della qualità del manufatto edilizio negli interventi di edilizia residenziale sociale” (Allegato al bando).
Per gli immobili acquisiti alla Locazione Temporanea (edilizia residenziale pubblica) si dovrà procedere alla trascrizione di tale vincolo nei Pubblici Registri Immobiliari.

Valutazione delle proposte di intervento.
Le proposte di intervento verranno valutate in funzione dei seguenti obiettivi:
– integrazione residenza – servizi
– cofinanziamento e agevolazioni
– soddisfacimento della domanda di locazione
– sostenibilità nell’utilizzo del territorio.
Il raggiungimento di ciascuno degli obiettivi è valutato a partire dalle specifiche condizioni di seguito indicate, a ciascuna delle quali è stato assegnato un valore, da riscontrarsi in termini di esistenza o inesistenza.
Le proposte risultanti già destinatarie di altro finanziamento regionale per le finalità proprie dell’edilizia residenziale pubblica verranno automaticamente escluse.
Caratteristiche ed entità del cofinanziamento.
Il cofinanziamento regionale è erogato al Comune per la durata della fase esecutiva delle opere e per un ulteriore periodo di trenta anni decorrente dalla conclusione di tale fase.
L’entità del co-finanziamento regionale è pari al 35% del costo convenzionale dell’intervento.
Per tutto il periodo di durata dell’iniziativa, la stessa è da considerarsi servizio sociale e servizio economico di interesse generale (SIEG).
Il soggetto attuatore è tenuto, in relazione all’importo del cofinanziamento erogato, a tenere, per tutto il periodo di durata dell’iniziativa, apposita contabilità separata secondo le indicazioni contenute negli allegati al bando.
Alla scadenza del periodo di durata dell’iniziativa, nel caso in cui gli immobili che hanno beneficiato di tali risorse non entrino a far parte ‘‘definitivamente” del patrimonio di edilizia residenziale pubblica dei Comuni o delle ALER, l’eventuale sovracompensazione dell’operatore, determinata in base ai criteri definiti per la contabilità separata e tenendo conto anche del valore finale dell’immobile sul mercato, dovrà essere restituita alla Regione Lombardia con gli interessi.

In breve:
– Restituzione cofinanziamento regionale
Sì: Solo la  sovracompensazione accertata con contabilià separata, da effettuarsi per tutta la durata;
No: Se l’immobile entra a far parte del patrimonio erp di Comuni o ALER e in caso di sottocompensazione o pareggio accertato con contabilità separata, da effettuarsi per tutta la durata dell’iniziativa.

– Restituzione interessi maturati su cofinanziamento regionale
Sì: Solo  quelli riferiti alla sovracompensazione accertata con contabilià separata, da effettuarsi per tutta la durata dell’iniziativa;
No: In caso di sottocompensazione o pareggio accertato con contabilità separata, da effettuarsi per tutta la durata dell’iniziativa.

Il costo convenzionale dell’intervento è pa
rametrato rispetto all’entità demografica del Comune come indicato di seguito:
CLASSE B: Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti
CLASSE C: Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti
COSTI CONVENZIONALI UNITARI in Euro/m2
CLASSE B: 1.206 Euro/m2
CLASSE C: 1.102 Euro/m2
Tale costo è determinato con riferimento alla Superficie utile riconoscibile (S.u.r.) per l’intervento che è la massima ammissibile al finanziamento e la minima inderogabile ai fini prestazionali.
La S.u.r. varia a seconda delle caratteristiche tipologiche del posto-alloggio e del numero di utenti per i quali esso è previsto.

Corrispettivo per la locazione.
Il canone di locazione è calcolato, riscosso e interamente trattenuto dal soggetto attuatore e dovrà essere commisurato ed in grado di remunerare il costo di realizzazione, recupero e/o acquisto di arredo dei posti-alloggio, riscaldamento/utenze e almeno i seguenti ulteriori servizi:
– pulizie parti comuni;
– manutenzioni e riparazioni;
– assicurazioni;
– spese di gestione (quali spese bancarie, di cancelleria e stampati, ecc.);
– promozione dell’iniziativa;
– guardiania dello stabile (nel caso di immobili con almeno 100 posti alloggio).
Il canone non potrà comunque superare il valore massimo imposto dalla Regione in relazione all’ampiezza demografica del Comune ed alla tipologia di alloggio (con valori compresi tra 210 e 385 Euro/posto alloggio mensile).

Selezione dei beneficiari ed assegnazione degli alloggi.
La locazione temporanea si rivolge a soggetti aventi necessità abitative temporanee o di locazione per periodi determinati quali:
– contratti o rapporti di lavoro e/o formazione;
– ragioni di studio;
– ragioni di cura e/o assistenza.
Ai sensi del Regolamento regionale n°1/2004, possono partecipare al bando i nuclei familiari che rispettano le seguenti condizioni:
1. la situazione economica del nucleo familiare di origine non superi il limite massimo di 20.400,00Euro di ISEE-erp al netto del canone di locazione o di quanto corrisposto annualmente ai fini dell’acquisto dell’alloggio in cui risiede il nucleo familiare;
2. il tempo di percorrenza tra il comune o frazione di residenza del nucleo familiare di appartenenza e il comune ove viene svolta l’attività non sia inferiore a 60 minuti secondo l’orario dei mezzi di trasporto pubblico della Regione; non sono considerati i tempi di percorrenza all’interno del comune sede degli studi o di lavoro.
Il Comune può individuare altre categorie con esigenze abitative temporanee e con particolari caratteristiche socio-economiche.
In accoglimento delle proposte presentate dal soggetto attuatore, il Comune dovrà indicare l’ordine di priorità secondo il quale le diverse categorie avranno accesso ai posti-alloggio disponibili.
Il soggetto attuatore raccoglie le domande degli aspiranti beneficiari e redige la graduatoria in base al valore crescente dell’ISEE-erp attribuito a ciascuna domanda, successivamente all’accertamento dei requisiti per l’accesso effettuato dal Comune.

Durata e natura della Locazione Temporanea.
I posti alloggio vengono acquisti al godimento dei beneficiari/conduttori per una durata pari a quella del rapporto/ragione in conseguenza del quale si sia posta l’esigenza abitativa temporanea.
Nel caso il godimento dell’alloggio sia concesso a tutela delle esigenze abitative temporanee legate a rapporti di lavoro, la durata della locazione, su richiesta del conduttore, può protrarsi per sei mesi oltre la scadenza del termine convenuto e, qualora nel corso dei sei mesi di proroga intervenga un nuovo rapporto di lavoro, il contratto di locazione si rinnova automaticamente per una durata corrispondente a quella del nuovo rapporto di lavoro a termine.
Nel caso l’esigenza temporanea consista nella frequentazione di studi universitari, la locazione avrà durata pari alla durata del corso legale di laurea di iscrizione, più un ulteriore anno fuori corso.

Regolamentazione del contratto di locazione.
Con successivo provvedimento regionale sarà adottato lo schema di contratto di locazione al quale dovranno essere adeguati i contratti da stipulare per la locazione temporanea.
La durata della locazione sarà commisurata alla durata del rapporto o della causa di natura temporanea per la quale necessita l’abitazione.

Ammontare delle risorse.
Il bando prevede l’impiego di 8 milioni di euro.

Tempi per l’esecuzione delle opere.
L’inizio dei lavori dovrà avvenire entro 210 giorni decorrenti dalla data di assunzione del decreto dirigenziale di ammissione al co-finanziamento regionale.
I limiti massimi per l’ultimazione delle opere sono così definiti:
– 15 mesi per interventi fino a 30 posti-alloggio;
– 30 mesi per interventi superiori a 30 posti-alloggio.

Modalità di presentazione delle proposte.
Le domande, compilate utilizzando i moduli da emanarsi con Decreto dirigenziale della Regione Lombardia, dovranno essere presentate dai Comuni esclusivamente a mano presso gli sportelli del Protocollo di Regione Lombardia di Milano e delle sedi territoriali della Regione.

Termine per la presentazione delle proposte.
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12.00 di venerdì 16 settembre 2005.


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