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28.09.2005 - tributi

IMMOBILI – TERMINI E MODALITÀ PER LA RETTIFICA DELLA RENDITA CATASTALE PROPOSTA

IMMOBILI – TERMINI E MODALITÀ PER LA RETTIFICA DELLA RENDITA CATASTALE PROPOSTA IMMOBILI – TERMINI E MODALITÀ PER LA RETTIFICA DELLA RENDITA CATASTALE PROPOSTA
(Agenzia Territorio, Circ. 4 luglio 2005, n. 7/T)   

L’Agenzia del territorio ha emanato una circolare che mira a fare chiarezza in merito alle modalità e ai termini per l’attribuzione della rendita catastale mediante la procedura DOCFA, con particolare riferimento alle presunta illegittimità dell’accertamento effettuato dall’ufficio oltre il termine di un anno dalla data di presentazione delle dichiarazioni.
Dopo una disamina della normativa, dei documenti di prassi e degli orientamenti giurisprudenziali in materia, l’Agenzia del territorio fornisce importanti indicazioni interpretative sulla natura del termine iniziale e del termine finale per la rettifica del classamento e della rendita catastale proposta.

Procedimento
Il procedimento di definizione della rendita catastale si avvia a seguito della presentazione, da parte dell’utente interessato, delle dichiarazioni per l’accertamento delle unità immobiliari di nuova costruzione e per le variazioni dello stato dei beni, redatte conformemente alle procedure di tipo informatico (DOCFA), che consentono il rapido aggiornamento della banca dati catastale con il classamento e la relativa rendita. Le dichiarazioni, ad eccezione di quelle finalizzate a procedimenti amministrativi iniziati d’ufficio, sono sottoscritte da uno dei soggetti che ha la titolarità di diritti reali sui beni denunciati e dal tecnico redattore degli atti grafici di cui sia prevista l’allegazione e contengono dati e notizie tali da consentire l’iscrizione in catasto con attribuzione di rendita catastale, senza visita di sopralluogo. Il dichiarante propone anche l’attribuzione della categoria, classe e relativa rendita catastale, per le unità a destinazione ordinaria, o l’attribuzione della categoria e della rendita, per le unità a destinazione speciale o particolare. Tale rendita rimane negli atti catastali come “rendita proposta” fino a quando l’ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni alla determinazione della rendita catastale definitiva.

Termine iniziale
I dodici mesi entro i quali gli uffici devono provvedere all’accertamento sulla base della rendita catastale proposta, e alla determinazione della rendita definitiva, decorrono dalla presentazione del modello informatico, che di norma coincide con la data di rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione.

Termine finale
Il momento conclusivo del procedimento di rettifica della rendita catastale proposta coincide con la data di introduzione nella banca dati delle risultanze dell’atto di accertamento dell’ufficio.
L’Agenzia del territorio fa presente che la notifica della rendita rettificata debba essere comunque eseguita nel più breve tempo possibile.
Riguardo alla natura di tale limite temporale, l’Agenzia ritiene che esso, rispondendo alla precipua finalità di accelerare la conclusione del procedimento di attribuzione della rendita catastale, non riveste carattere perentorio, né il suo naturale decorso comporta la decadenza della potestà accertativa o l’illegittimità dell’accertamento adottato dopo tale termine.


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