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10.05.2005 - lavoro

INPS – ALLARGAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI – CIRCOLARE DELL’ISTITUTO N. 33/2005

INPS – ALLARGAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI – CIRCOLARE DELL’ISTITUTO N INPS – ALLARGAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI – CIRCOLARE DELL’ISTITUTO N. 33/2005

L’Inps con la circolare n. 33/2005 ha fornito istruzioni per l’assolvimento degli obblighi previdenziali, nei riguardi dei lavoratori dei Paesi neocomunitari che prestano attività lavorativa in Italia e dei lavoratori italiani che prestano attività lavorativa negli stessi Paesi.
Infatti, l’Italia con legge n. 380 del 24 dicembre 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22.11.2004, ha ratificato il Trattato di adesione di dieci nuovi Stati all’Unione Europea, stipulato il 16 Aprile 2003 ed entrato in vigore il 1° maggio 2004. Pertanto a partire da tale data fanno parte dell’Unione Europea altri dieci Paesi e precisamente: la Repubblica Ceca, Estonia, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Lituania, Lettonia, Ungheria, e le isole di Malta e Cipro (cfr. Not. n. 5 e n. 6/2004).
Secondo quanto stabilito dal regolamento CEE n. 1408/71, l’immediata applicazione del regolamento medesimo ai nuovi dieci Stati, comporta la sospensione di tutti i precedenti accordi bilaterali in vigore tra gli Stati membri dell’Unione e gli stessi Stati. Inoltre, dall’entrata in vigore del Trattato non trova più applicazione per i lavoratori italiani che prestano lavoro in uno degli Stati neocomunitari la legge 398/1987, disciplinante l’obbligo assicurativo in Italia a favore dei lavoratori italiani occupati all’estero in Paesi non convenzionati con l’Italia.
Di seguito si illustrano i principali contenuti della circolare in parola.

Regime transitorio in materia di accesso al mercato del lavoro dei cittadini neocomunitari.
Le norme transitorie dell’atto di Adesione unito al Trattato stabiliscono che il principio della libera circolazione dei lavoratori è immediatamente applicabile solo per Malta e Cipro, mentre per gli altri otto paesi tale principio ha una limitata applicazione. Infatti, per tali otto paesi, è concesso a ciascun Stato membro, per un periodo di due anni, di continuare ad applicare le misure nazionali per la disciplina dell’accesso al proprio mercato del lavoro da parte dei cittadini appartenenti a tali Paesi neocomunitari.
L’Italia, ha dato applicazione alle citate norme transitorie, fissando, per l’anno 2005 con D.P.C.M. il numero massimo di possibili ingressi nel nostro Paese per motivi di lavoro dei cittadini provenienti dagli otto nuovi Stati comunitari per i quali il principio della libera circolazione non è immediatamente applicabile.
Godono invece della immediata libertà di circolazione i cittadini di tutti i predetti Paesi neocomunitari che intendono esercitare attività di lavoro autonomo.
Il Ministero del Lavoro ha precisato che la limitazione al principio del libero accesso al mercato del lavoro per gli otto dei dieci Paesi neocomunitari non si applica:
– ai cittadini neocomunitari occupati legalmente in Italia alla data di adesione e ammessi al mercato del lavoro italiano per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi;
– ai cittadini neocomunitari che hanno svolto attività lavorativa in Italia dopo l’adesione per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi;
– al coniuge e ai figli minori di anni 21 o a carico, legalmente soggiornanti sul territorio italiano con il lavoratore neocomunitario ammesso nel mercato del lavoro italiano per un periodo ininterrotto di 12 mesi al momento dell’adesione.
Per effetto dell’applicazione di tali eccezioni anche i sopraindicati lavoratori stranieri non sono rientrati nel calcolo della quota massima indicata, per l’anno 2004, con D.P.C.M. del 20 aprile 2004.

Modalità d’ingresso nel mercato del lavoro.
La procedura d’ingresso in Italia per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato risulta notevolmente semplificata per i lavoratori neocomunitari.
Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 14 del 28 aprile 2004 ha illustrato le modalità d’ingresso nel nostro Paese per i cittadini neocomunitari, che non prevedono il rilascio del visto d’ingresso, ma comportano il rilascio della carta di soggiorno per lavoro subordinato. I lavoratori autorizzati secondo tale particolare procedura avranno libero accesso al mercato del lavoro dopo un periodo ininterrotto di lavoro pari o superiore a dodici mesi.
 
Trattamento previdenziale dei lavoratori neocomunitari.
L’eccezione all’applicazione delle norme comunitarie, prevista per il periodo transitorio in materia di libera circolazione dei lavoratori degli otto Paesi di cui sopra, non attiene anche alle disposizioni applicabili in materia di sicurezza sociale ai lavoratori neocomunitari. Pertanto dal 1° maggio 2004, data di entrata in vigore del Trattato, sono divenuti immediatamente applicabili nei riguardi dei lavoratori predetti, tra gli altri, il regolamento CEE n.1408/1971 del Consiglio del 16 aprile 1971, concernente il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ed il regolamento n.574/1972 del Consiglio del 2 marzo 1972, con le relative modifiche ed aggiornamenti. La predetta normativa è ispirata ai principi di territorialità e di unicità del rapporto assicurativo.
L’articolo 13 comma 2 del regolamento n. 1408/1971 enuncia il c.d. principio di territorialità, in base al quale “la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro”. Il principio di territorialità subisce eccezioni a norma dello stesso regolamento, il cui articolo 14 prevede la possibilità di mantenere il regime assicurativo (previdenziale e assistenziale) del Paese di provenienza, per dodici mesi (prorogabili di regola per altri dodici mesi), previa autorizzazione dell’Autorità competente nel Paese ospitante, in favore dei lavoratori cittadini dei Paesi membri che sono temporaneamente distaccati in un Paese dell’Unione Europea.
Per quanto sopra illustrato, nelle ipotesi contemplate nelle disposizioni comunitarie quali, in particolare, quelle di distacco legittimo in ambito comunitario, è possibile per il lavoratore mantenere il regime previdenziale del Paese di provenienza, derogando al principio generale di territorialità dell’obbligo assicurativo.
Secondo il principio dell’unicità del rapporto assicurativo, inoltre non è mai ammessa una contestuale copertura assicurativa obbligatoria, nei due Paesi comunitari, relativa alla stessa attività lavorativa, anche se la retribuzione complessiva è erogata in tutto o in parte nel Paese estero comunitario.
Per quanto concerne l’ipotesi di proroga del distacco, a partire dal 1° maggio 2004 trova applicazione per i lavoratori di tutti i Paesi neocomunitari la disciplina di cui agli articoli 13 e seguenti del regolamento n. 1408 del 1971.
Si richiama in particolare l’attenzione sulle previsioni dell’art. 17 dello stesso regolamento, il quale dispone che le Autorità competenti degli Stati membri in determinate fattispecie possano concordare ulteriori eccezioni al principio di territorialità dell’obbligo assicurativo sociale. A tale proposito, si veda il messaggio n. 4547 del 8 febbraio 2005.
 
Lavoratori italiani occupati nei Paesi neocomunitari.
La legislazione previdenziale applicabile ai rapporti di lavoro dei lavoratori italiani occupati nei dieci Paesi neocomunitari, subisce delle modificazioni sostanziali, in quanto per questi ultimi trova piena applicazione il diritto comunitario dalla data di entrata in vigore del Trattato di adesione dei dieci nuovi Stati all’Unione Europea.
La legge 398/1987, che disciplina l’obbligo assicurativo nei confronti del lavoratore italiano occupato in un Paese estero non legato all’Italia da accordi, anche parziali, in materia di sicurezza sociale, non trova infatti più applicazione, per i lavoratori occupati nei dieci Paesi neocomunitari, dal 1° maggio 2004. Tali lavoratori possono essere assicurati in Italia solo in caso di attivazione della procedura di “distacco” ai sensi della normativa comunitaria in materia di sicurezza sociale. In tal caso i datori di lavoro devono continuare ad effettuare in Italia i versamenti previdenziali per le forme assicurative, le tipologie, le aliquote identiche a quelle previste per il lavoro sul territorio nazionale.
La normativa di riferimento per la qualificazione e la determinazione del reddito imponibile ai fini previdenziali è quella contenuta nell’art. 6 del D.Lgs. n.314/1997, di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali.
I lavoratori italiani già occupati alla data del 1° maggio 2004 nei Paesi neocomunitari, qualora intendano mantenere il regime previdenziale italiano, possono inoltrare all’Inps richiesta del modello E101 con effetto retroattivo. In ambito comunitario, infatti è ammessa la possibilità che il certificato di distacco (modello E101) possa essere richiesto e rilasciato con decorrenza retroattiva, anche quando i lavoratori interessati hanno già iniziato o addirittura portato a conclusione l’attività lavorativa sul territorio dello Stato membro in cui sono stati distaccati.
Si precisa che, qualora siano decorsi 12 mesi dalla data di inizio del distacco (ovvero, per i distacchi già in corso all’1° maggio 2004, entro l’1° maggio 2005) all’atto della richiesta, sarà necessario attivare la procedura di cui all’art. 17 del regolamento n. 1408 del 1971.
In entrambe le ipotesi, a partire dalla data di efficacia del modello E101, l’obbligo assicurativo per tali lavoratori deve essere assolto in Italia.
Al di fuori di questo caso, per gli stessi lavoratori nessun adempimento contributivo deve essere effettuato in Italia, considerato che le disposizioni della legge 398/1987 non possono trovare più applicazione ai lavoratori italiani occupati in uno dei Paesi neocomunitari a partire dal 1° maggio 2004.
Per quanto attiene i rapporti con la Slovenia, si sottolinea che le disposizioni comunitarie trovano applicazione a decorrere dal 1° maggio 2004 solo con riferimento alle nuove situazioni di distacco. Si puntualizza che, in tal caso, il periodo di distacco totale ammesso in ambito europeo deve comprendere anche i periodi di distacco effettuato ai sensi della previgente normativa convenzionale, a differenza di quanto accade per gli altri nove Paesi, in precedenza non convenzionati con l’Italia in materia di sicurezza sociale.
Inoltre, per effetto del principio di territorialità in ambito comunitario, qualora non venga attivata la procedura di distacco, ovvero al superamento del periodo di distacco autorizzato col modello E101, troverà piena applicazione la legislazione previdenziale del Paese di occupazione del lavoratore.
 
Lavoratori neocomunitari distaccati in Italia.
Analogamente a quanto detto per i lavoratori italiani distaccati in uno dei 10 Paesi neocomunitari, i lavoratori dei dieci Paesi neocomunitari distaccati in Italia dopo il 1° maggio 2004 che siano in possesso del modello E101 rilasciato da parte dell’Autorità competente, continuano ad essere assicurati nel Paese di provenienza, e per essi nessun obbligo contributivo sussiste in Italia.
In caso contrario, dovranno essere assicurati secondo la legislazione italiana in base al principio di territorialità dell’obbligo assicurativo.
Nel caso in cui tali lavoratori fossero già occupati in Italia alla data del 1° maggio 2004, ed è stata attivata la procedura di rilascio del “modello E101” presso la competente Autorità locale nel corso del termine di dodici mesi dall’inizio del distacco (per i distacchi già in corso al 1° maggio 2004, entro l’1° maggio 2005), il lavoratore extracomunitario resterà assicurato nel Paese di provenienza ai sensi delle disposizioni comunitarie di cui agli articoli 13 e seguenti del regolamento n. 1408/1971. In tal caso l’eventuale contribuzione versata in Italia diverrà indebita e, su richiesta degli interessati, si provvederà al rimborso della stessa.
Nel caso in cui, all’atto della richiesta, il termine di dodici mesi dall’inizio del distacco sia decorso, dovrà essere avviata la procedura prevista dall’art. 17 del regolamento n. 1408/1971. In caso di rilascio del modello E101 con riferimento a tale richiesta, il lavoratore rimane assicurato nel Paese di provenienza. L’eventuale contribuzione versata in Italia diviene indebita e, pertanto, su richiesta degli interessati, sarà rimborsata.
Se non è stata o non sarà attivata la procedura di rilascio del modello E101, ovvero in caso di superamento del periodo di distacco in esso autorizzato, l’obbligo assicurativo dovrà essere assolto in Italia secondo il principio di territorialità dell’obbligo assicurativo.
 
Regolarizzazioni contributive.
Sulla base delle istruzioni sopra illustrate, i datori di lavoro provvederanno alla regolarizzazione dei periodi pregressi, a far tempo dal 1° maggio 2004, utilizzando la procedura delle regolarizzazioni contributive (DM10/VIG) provvedendo, altresì, a rettificare le posizioni individuali dei lavoratori (SA-VIG). Qualora dalle operazioni di regolarizzazione risultino somme a debito del datore di lavoro, le stesse non saranno gravate di oneri accessori ove il versamento avvenga entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla emanazione delle presenti istruzioni.


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