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01.03.2005 - lavoro

INPS – ART. 29 LEGGE 341/95 – PROROGA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 11,50%% PER L’ANNO 2004 – ISTRUZIONI OPERATIVE

INPS – ART INPS – ART. 29 LEGGE 341/95 – PROROGA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 11,50% PER L’ANNO 2004 – ISTRUZIONI OPERATIVE
La Gazzetta Ufficiale n. 25, del 1 febbraio 2005, ha pubblicato il testo del Decreto interministeriale 1 dicembre 2004, che dispone la proroga per l’intero anno 2004 della riduzione contributiva per l’edilizia dell`11,50%, disciplinata dall’art. 29 della legge n.341/95.
L’Inps ha impartito, con circolare n. 24 del 11 febbraio 2005 che qui di seguito si riepiloga, le necessarie istruzioni operative al fine di consentire ai datori di lavoro il recupero dei maggiori contributi versati per l’anno 2004.
Si ricorda (cfr. Suppl. n. 2 al Not. 8-9/2002) che per poter usufruire del beneficio in parola per l’anno 2005 è necessario attendere l’emanazione del relativo decreto interministeriale attuativo che ne disponga l’operatività per il citato anno 2005.
In primo luogo, l’Istituto ribadisce che la riduzione in parola spetta per i periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.
Inoltre, viene precisato che la riduzione contributiva dell’11,50% compete sulla quota di contribuzione a carico del datore di lavoro, esclusa quella di pertinenza al fondo pensioni lavoratori dipendenti e che si applica ai soli operai occupati con orario di lavoro a 40 ore settimanali (quindi non spetta per gli operai che prestano attività lavorativa a tempo parziale).
L’Istituto ricorda, inoltre, che il beneficio non compete per quei lavoratori per i quali spetta al datore di lavoro una specifica agevolazione contributiva ad altro titolo (ad esempio assunzione dalle liste di mobilità, contratto formazione lavoro, contratti di inserimento ecc.).
Le istruzioni prevedono che le operazioni di conguaglio devono essere effettuate dai datori di lavoro entro il 16 maggio 2005. A tal fine i datori di lavoro interessati, calcolato l’importo della riduzione contributiva spettante per l’anno 2004, indicheranno il medesimo importo in uno dei righi in bianco del quadro “D” del modello DM 10/2 preceduto dal codice “L 207”.
Si riportano, di seguito, le aliquote di riferimento per il calcolo della riduzione contributiva 11,50% in vigore per l’anno 2004.
Aliquota periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2004
Imprese industriali con più di 15 dipendenti
36,58% – 23,81% (Fondo pensioni) =12,77% base su cui opera la riduzione contributiva
Imprese industriali fino a 15 dipendenti
35,98% – 23,81% (Fondo pensioni) =12,17% base su cui opera la riduzione contributiva
Imprese artigiane
33,93% – 23,81% (Fondo pensioni) =10,12% base su cui opera la riduzione contributiva.


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