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20.07.2005 - lavoro

INPS – DEBITI ISCRITTI A RUOLO – CANCELLAZIONE DELL’IPOTECA SUGLI IMMOBILI – CIRCOLARE N. 81/2005

INPS – DEBITI ISCRITTI A RUOLO – CANCELLAZIONE DELL’IPOTECA SUGLI IMMOBILI – CIRCOLARE N INPS – DEBITI ISCRITTI A RUOLO – CANCELLAZIONE DELL’IPOTECA SUGLI IMMOBILI – CIRCOLARE N. 81/2005

L’Inps con circolare n. 81 del 23 giugno 2005 ha dettato nuove disposizioni in merito alla possibilità di richiedere la cancellazione dell’ipoteca sui beni immobili iscritta dal concessionario da parte del debitore che abbia presentato domanda di rateazione contributiva. Di seguito si riporta il testo della circolare in parola.
Inps – Circolare n. 81/2005

Riferimenti normativi
L’art. 26 del D.Lgs. n° 46/99, stabilisce che per le entrate tributarie diverse da quelle dello Stato e per quelle non tributarie la rateazione delle somme iscritte a ruolo è concessa in conformità alle singole disposizioni che la regolano e, comunque, la richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell’inizio della procedura esecutiva da parte del concessionario.
Gli artt. 76 e 77 del D.P.R. 29 settembre 1973,n. 602/73, come modificati dall’art. 16 del D.Lgs 26 febbraio 1999,n. 46 e dall’art. 1 del D.Lgs n. 193, hanno disposto che:
– in caso di mancato pagamento della cartella, entro il termine stabilito, il ruolo costituisce titolo esecutivo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede;
– il concessionario può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente tre milioni di lire (attualmente euro 1549,37; tale limite può essere aggiornato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze);
– se l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il 5 per cento  del valore dell’immobile da sottoporre ad espropriazione (valore stabilito secondo i criteri fissati dall’art. 79 del D.P.R. n. 602/73), il concessionario, prima di procedere all’esecuzione, deve iscrivere ipoteca;
– decorsi sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all’espropriazione.

Dilazione su Cartella
Con circolare n. 129 del 4 Luglio 2002 sono state impartite disposizioni in merito alla rateazione del carico iscritto a ruolo.
In particolare, per quanto attiene all’ipoteca, era stato sottolineato che la delibera di accoglimento dell’istanza di dilazione doveva espressamente prevedere che la cancellazione di ipoteca iscritta sui beni del debitore poteva avvenire solo a conclusione della rateazione, previa autorizzazione da parte della Sede al concessionario e che il relativo costo dell’operazione  doveva essere a carico del contribuente.

Fideiussione bancaria o assicurativa e ipoteca sugli immobili
Numerosi contribuenti,dopo aver ricevuto la comunicazione da parte del concessionario della avvenuta trascrizione dell’ipoteca presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, richiedono contestualmente sia una dilazione del carico iscritto a ruolo,sia la cancellazione dell’ipoteca dietro presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dei crediti.
Al riguardo, tenuto conto che la fideiussione garantisce tutto il credito iscritto a ruolo, si ritiene che nulla osti all’accoglimento di tali istanze.
Tenuto conto che nei casi sopra riportati le dilazioni e le eventuali revoche per decadenza ( in caso di mancato pagamento della rateazione) coinvolgono l’attività dei concessionari della riscossione,si reputa necessario impartire delle indicazioni specifiche in merito.

Fideiussioni- Caratteristiche della garanzia
Le fideiussioni, ai sensi della Legge 10 giugno 1982, n. 348,possono essere prestate unicamente da banche o da imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni; devono essere redatte in conformità agli schemi dei modelli di fideiussione (allegati nn. 1, 2, 3 e 4) i cui contenuti sono stati condivisi dall’ABI e dall’ANIA ed avere validità dalla data in cui la Sede Regionale ha concesso la dilazione, per l’intero periodo della rateazione, aumentato di un anno.
Dopo lo scadere del periodo indicato per la dilazione aumentato di un anno la garanzia cessa automaticamente di validità.
I modelli di fideiussione sono stati predisposti a seconda se il credito iscritto a ruolo sia stato o meno ceduto alla S.C.C.I. S.P.A.( Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS) in base all’art. 13 della Legge 448/98 e si divide in due sezioni, la prima, rappresenta l’atto di fideiussione con il quale il garante si costituisce fideiussore del contribuente per il pagamento dell’importo iscritto a ruolo, la seconda, riguarda le condizioni generali della garanzia tra l’Istituto Bancario o la Società di Assicurazione, e l’Istituto, anche in qualità di mandatario per conto della S.C.C.I. S.P.A. , per i crediti oggetto di cessione.

Disposizioni operative
In caso di istanza di dilazione di somme iscritte a ruolo con contestuale richiesta di cancellazione di ipoteca, previa presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa, la Sede di competenza dovrà istruire la pratica, segnalando al Direttore Regionale tale circostanza.
Il Direttore Regionale, in caso di accoglimento,  dovrà specificare nella delibera di accoglimento che la cancellazione dell’ipoteca potrà avvenire solo dopo la presentazione della fideiussione bancaria o assicurativa, con spese a carico del contribuente.
Tale garanzia dovrà essere presentata dal contribuente interessato alla Sede che gestisce la domanda unitamente all’atto di impegno che lo stesso deve sottoscrivere entro il termine di dieci giorni.
E’ opportuno che il contribuente,alla richiesta di fideiussione, da presentare all’Istituto Bancario o alla Società di Assicurazione, alleghi anche la lettera di accoglimento della domanda di dilazione con il relativo piano di ammortamento inviata dall’Istituto.
Ciò in quanto il carico contributivo posto in rateazione  è al netto degli acconti già versati al concessionario e, quindi , è inferiore all’importo originario iscritto in una o più cartelle di pagamento.
Come si può evidenziare dagli schemi allegati, la fideiussione dovrà garantire le somme relative :
a) al carico contributivo iscritto a ruolo;
b) all’importo relativo agli interessi di dilazione ;
c) alla somma relativa alle ulteriori somme aggiuntive ( dovute solo se la domanda di dilazione è stata presentata dopo il termine di scadenza della cartella di pagamento);
d) ai compensi spettanti al concessionario.
Per quanto riguarda il punto c), si segnala che tali importi, calcolati dalla data di notifica fino alla data di presentazione della domanda di dilazione, sono dovuti  ai sensi di quanto previsto dall’art. 27 del D.Lgs. n. 46/99 (accessori dei crediti previdenziali) in quanto sono già scaduti i termini per il pagamento della cartella .
Al fine di quantificare esattamente il debito per la fideiussione, il contribuente quindi dovrà :
a) indicare,per quanto riguarda il carico contributivo, l’importo posto in dilazione con il piano di ammortamento allegato all’atto di impegno;
b) indicare,per quanto riguarda gli interessi di dilazione, la somma riportata nel piano suddetto;
c) farsi rilasciare dal concessionario l’estratto della posizione debitoria con l’indicazione, appunto, delle somme di cui ai punti c) e d) da inserire nella fideiussione, (ulteriori somme aggiuntive e compensi).
Le ulteriori somme aggiuntive e i compensi dovranno essere pagati dal contribuente al concessionario unitamente al pagamento della prima rata della dilazione, dopo la trasmissione del piano di ammortamento telematico al concessionario.
Le somme versate dovranno risultare dalle quietanze di pagamento del concessionario.
Una volta firmato l’atto di impegno, il contribuente dovrà provvedere a trasmetterlo alla Sede interessata,unitamente alla fideiussione bancaria o assicurativa.
Solo dopo aver acquisito agli atti d’ufficio tale garanzia, la Sede potrà autorizzare il concessionario alla cancellazione di ipoteca, con le spese a carico del contribuente e potrà trasmettere al concessionario il piano di ammortamento telematico.
La garanzia dovrà rimanere agli atti per gli eventuali adempimenti successivi in caso di revoca di dilazione per decadenza.

Revoca di dilazione e escussione della fideiussione – Adempimenti del garante
Dopo l’invio del piano di ammortamento i concessionari verificano il pagamento mensile delle rate.
Qualora risulti il mancato pagamento della prima rata, cosiddetta “in contanti” oppure di due rate consecutive, e dopo aver verificato che tutti i versamenti effettuati, compresi quelli disposti con il bollettino di c/c postale mod. F35 siano stati tutti registrati negli archivi, attraverso gli esiti di riscossione i concessionari inviano agli Enti creditori e, quindi anche all’Istituto, una segnalazione telematica a livello di partita che ha il significato di “decadenza dalla dilazione”.
La Sede, venuta a conoscenza di tale informativa attraverso la procedura “Ruoli Esattoriali”, prima di attivarsi per l’escussione della garanzia, dovrà effettuare gli opportuni controlli contabili.
Tale verifica si ritiene opportuna in quanto in alcuni rari casi i versamenti del contribuente effettuati tramite F35 vengono accreditati in ritardo al concessionario.
Una volta conclusa la valutazione della situazione contabile del contribuente, la Sede dovrà:
– provvedere sollecitamente a  notificare al garante della fideiussione, sia essa Banca o Assicurazione, mediante raccomandata A/R., la richiesta di pagamento, entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito, dell’ importo garantito, al netto dei versamenti eventualmente effettuati dal contribuente;
– comunicare contestualmente al concessionario la data in cui il garante ha ricevuto l’ invito a versare.
Poiché il soggetto più idoneo in grado di quantificare esattamente il residuo debito è il concessionario, il garante si avvarrà della collaborazione di quest’ultimo per l’esatto calcolo delle somme da versare per l’estinzione del debito.
Dopo l’invito a pagare inviato al garante, la Sede dovrà provvedere sollecitamente ad inviare  il provvedimento telematico di revoca per decadenza dalla dilazione al fine di consentire al concessionario il caricamento negli archivi del provvedimento trasmesso  prima della scadenza dei trenta giorni accordati al garante e, successivamente, di effettuare l’esatto calcolo dell’importo residuo dovuto dal contribuente.
La revoca di dilazione dovrà avvenire secondo le indicazione contenute nella circolare n. 198 del 23/12/2003 .
Il concessionario, dopo che il garante avrà provveduto al pagamento del debito in un’unica soluzione, riverserà :
– sul conto di Tesoreria della Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS le somme relative ai crediti ceduti;
– sui conti di Tesoreria delle Sedi Inps gli importi non oggetto di cessione.
La possibilità di sostituire l’ipoteca con una fideiussione bancaria o assicurativa è estesa a tutti i contribuenti interessati per tutte le tipologie di credito iscritte a ruolo.
Per quanto riguarda invece i contribuenti aventi diritto alle agevolazioni contributive da applicare nei riguardi delle aziende del settore agricolo che siano state interessate da eventi eccezionali,quali calamità naturali ed atmosferiche, emergenze di carattere sanitario e emergenze fitosanitarie, sono state emanate particolari disposizioni legislative che qui di seguito vengono illustrate.


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