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29.12.2005 - lavoro

INPS – NUOVE MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO DM10/2 – NETTIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI – CIRCOLARE N. 115/2005

INPS – NUOVE MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO DM10/2 – NETTIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI – CIRCOLARE N INPS – NUOVE MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO DM10/2 – NETTIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI – CIRCOLARE N. 115/2005

A partire dalla denuncia contributiva di competenza “gennaio 2006”, e dunque con il DM10/2 da inviare entro il 28 febbraio 2006, l’Inps ha modificato le modalità di compilazione del citato modello DM10/2 introducendo la cosiddetta “nettizzazione dei contributi”: le riduzioni contributive non vanno più indicate nel quadro D del DM10/2 ma deve essere applicata direttamente l’aliquota previdenziale al netto della riduzione percentuale spettante. Le modifiche consistono esclusivamente nelle modalità di esposizione della contribuzione con riferimento alla riduzione contributiva CUAF ex art. 120, legge 23.12.2000, n. 388 ed alla generalità delle assunzioni agevolate.
Si segnala che non subiranno gli effetti della nettizzazione le disposizioni in materia di sgravi contributivi per i lavoratori dell’edilizia ex lege n. 341/1995 (la riduzione contributiva dell’11,50%).
Di seguito si pubblica la circolare Inps n. 115/2005 con la quale l’Istituto ha dettato le istruzioni cui dovranno attenersi le imprese dalla sopra ricordata denuncia contributiva di gennaio 2006.

Inps
Roma, 10 Novembre 2005
Circolare n. 115
Oggetto: Nuove modalità di esposizione della contribuzione sul DM10/2 al netto di eventuali benefici e/o agevolazioni contributive: “Nettizzazione dei contributi”. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

Sommario: Istruzioni operative cui i datori di lavoro che operano con il DM10/2 dovranno attenersi a partire dal periodo di paga “gennaio 2006”

Premessa
Al fine di semplificare gli adempimenti contributivi per i datori di lavoro che operano con il DM10/2, si è giunti nella determinazione di modificare le modalità di esposizione della contribuzione con riferimento alla riduzione contributiva CUAF ex art. 120, legge 23.12.2000, n. 388 ed alla generalità delle assunzioni agevolate.
Attualmente, per il versamento della contribuzione riferita alla generalità dei lavoratori per i quali operano riduzioni contributive, ai datori di lavoro è richiesto di esporre la contribuzione in misura intera nei quadri “B-C” del DM10/2 con determinati codici tipo contribuzione e, contestualmente, di recuperare l’importo dell’agevolazione spettante, con specifici codici del quadro “D”.
Tale prassi, dettata principalmente da esigenze gestionali e contabili, nel tempo ha comportato, a causa del costante proliferare della legislazione che regola le assunzioni agevolate, un graduale aumento di ricicli e note di rettifica.
L’avvenuta introduzione di nuovi strumenti tecnologici, quali il Sistema integrato di controlli (S.I.C.), consente adesso di superare la predetta modalità e di introdurre, a partire dal prossimo anno, un nuovo sistema di esposizione della contribuzione sul DM10/2: la “nettizzazione dei contributi”.
Questa modalità di assolvimento della contribuzione, peraltro, è già stata sperimentata con successo, per il versamento della contribuzione riferita a lavoratori assunti con contratto di inserimento/reinserimento ex articoli da 54 a 59 del Dlgs. n. 276/2003 (1).
A partire dalla denuncia contributiva di competenza “gennaio 2006” (2), il sistema della “nettizzazione dei contributi”, sarà esteso:
– alla riduzione contributiva CUAF ex lege n. 388/2000 per quanto riguarda la totalità dei lavoratori dipendenti (agevolati e non), ad eccezione dei lavoratori occupati in Paesi esteri parzialmente convenzionati;
– alla generalità delle assunzioni agevolate, eccezion fatta per quelle fattispecie che presentano una struttura tale da non consentirne l’applicazione, quali: lavoratori con contratto di formazione e lavoro di tipologia B (3), quelli per i quali l’agevolazione viene fruita secondo la regola ”de minimis”, lavoratori diversamente abili nei cui confronti trovano applicazione le agevolazioni previste dalla legge n. 68/1999 a carico delle Regioni o Province autonome, nonché lavoratori destinatari delle disposizioni di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 276/2003 (4).
Appare utile far presente altresì che non subiranno gli effetti della nettizzazione le disposizioni in materia di sgravi contributivi (es. sgravi per il settore agricolo, sgravi per il settore marittimo e/o della pesca, sgravio per i lavoratori dell’edilizia ex lege n. 341/1995, sgravio per i lavoratori occupati all’estero ex lege n. 398/1987), nonché le agevolazioni contributive disposte da leggi regionali con oneri posti a carico delle Regioni medesime (5).

1. Modalità operative connesse alla nettizzazione.

1.1 Nettizzazione della riduzione contributiva CUAF ex art. 120, legge 23.12.2000, n. 388
A decorrere dal periodo di paga “gennaio 2006”, i datori di lavoro aventi titolo all’esenzione contributiva CUAF ex lege n. 388/2000, ai fini della determinazione dell’aliquota da versare, porteranno direttamente in detrazione dalla contribuzione complessivamente dovuta la quota di esonero spettante. Conseguentemente, non dovranno più essere utilizzati i codici “R600, R601, R602, R603” istituiti con la circolare n. 52 del 6.3.2001.
Tale nettizzazione riguarderà la generalità dei lavoratori dipendenti (agevolati e non), eccezion fatta, per quelli occupati in Paesi esteri parzialmente convenzionati.
Con riferimento ai suddetti lavoratori, quindi, ai fini della fruizione dell’esonero CUAF ex lege n. 388/2000, dovrà continuare ad essere utilizzato il previsto codice “R600”.

Esempio n. 1.
Operaio dipendente da impresa del settore Terziario con Cuaf intera, periodo di paga “gennaio 2006” ad aliquote invariate rispetto alle vigenti.
Per tale lavoratore, l’aliquota complessiva, pari al 39,67%, dovrà essere ridotta nella misura dello 0,80%, attestandosi così al 38,87% (6). Tale sarà la percentuale che i datori di lavoro dovranno applicare direttamente sulla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi dovuti per i lavoratori di cui all’esempio.
 
Esempio n. 2.
Operaio dipendente da impresa Commerciale fino a 50 dipendenti con Cuaf ridotta, periodo di paga “gennaio 2006” ad aliquote invariate rispetto alle vigenti.
Per tale lavoratore, l’aliquota complessiva, pari al 37,62%, dovrà essere ridotta nella misura dello 0,80%, attestandosi così al 36,82% (7). Tale sarà la percentuale che i datori di lavoro dovranno applicare direttamente sulla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi dovuti per i lavoratori di cui all’esempio.

1.2 Nettizzazione delle assunzioni agevolate
Come sopra anticipato, la contribuzione riferita alla generalità dei lavoratori per i quali operano riduzioni contributive, è stata fino ad oggi assolta dai datori di lavoro attraverso una doppia esposizione:
– contribuzione intera, nei quadri “B-C”;
– riduzione contributiva nel quadro “D”.
Innovando rispetto a tale prassi, da “gennaio 2006”, i datori di lavoro dovranno indicare la contribuzione riferita ai lavoratori agevolati, con esclusione delle tipologie elencate in premessa, direttamente nei quadri “B-C” del DM10/2, al netto dell’agevolazione spettante e dell’eventuale riduzione CUAF ex art. 120, legge 23.12.2000, n. 388. Pertanto non dovranno essere più utilizzati i codici del quadro “D” di cui all’allegato n. 1.
Si osserva, inoltre, che in taluni residuali casi, l’agevolazione contributiva comprende anche, in tutto o in parte, la quota a carico del dipendente (es. lavoratore svantaggiato assunto da cooperativa sociale ex lege n. 381/1991). In tali ipotesi, per effetto delle nuove modalità di assolvimento della contribuzione (nettizzazione), l’importo dei contributi da indicare nell’apposito campo potrà essere pari a “0” (zero).
Rimane fermo l’obbligo di esposizione dei dati relativi al numero dei dipendenti, alle giornate, ovvero alle ore, ed alle retribuzioni.

Di seguito si riportano alcuni esempi.

a) Disoccupato da almeno 24 mesi (art. 8, comma 9, legge n. 407/1990)
Operaio dipendente da impresa del centro-nord appartenente al settore Terziario con Cuaf intera, alla quale compete la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, periodo di paga “gennaio 2006” ad aliquote invariate rispetto alle vigenti.
Aliquota complessiva = 39,67%
Riduzione Cuaf = 0,80%
Aliquota al netto della riduzione Cuaf = 38,87%
Quota a carico del dipendente = 8,89%
Aliquota contributiva nettizzata = 23,88%
L’aliquota nettizzata è stata così determinata:
39,67% – 0,80% = 38,87%
38,87% – 8,89% = 29,98%
29,98% X 50% = 14,99% (Riduzione spettante)
14,99% (Aliquota residua a carico del datore di lavoro) + 8,89% (quota a carico del lavoratore) = 23,88%.
Tale sarà la percentuale che i datori di lavoro dovranno applicare direttamente sulla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi dovuti per i lavoratori in esempio.

b) Operaio dipendente da impresa Industriale con numero di dipendenti superiore a 15 operante nel Mezzogiorno, alla quale compete l’esonero totale dei contributi a carico del datore di lavoro, periodo di paga “gennaio 2006” ad aliquote invariate rispetto alle vigenti.
Le modalità di calcolo riportate nell’esempio precedente evidenziano che nel caso specifico l’aliquota contributiva nettizzata è pari al 9,19% (8) e si riferisce alla sola quota a carico del dipendente.
 
A corredo delle presenti istruzioni e come parte integrante della circolare, nell’allegato n. 2 viene riportato uno stralcio del manuale di compilazione del DM10/2, di prossima pubblicazione, contenente le modalità espositive cui i datori di lavoro dovranno attenersi a partire dal periodo di paga “gennaio 2006” per l’assolvimento della contribuzione riferita ai lavoratori agevolati ivi indicati.
Al riguardo si fa presente che, ai fini di ottimizzare le operazioni gestionali e contabili connesse al nuovo sistema di esposizione della contribuzione, è stato necessario istituire nuovi codici tipo contribuzione che, per comodità, sono riepilogati nell’allegato n. 3.
 
2. Istruzioni contabili (…omissis…)

(1) Cfr. Circolare n. 51 del 16.3.2004.
(2) Si ricorda che l’obbligo di pagamento scade il 16 febbraio 2006 mentre il termine di trasmissione telematica è fissato al 28 febbraio 2006.
(3) Articolo 16 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
(4) Circolare in corso di emanazione.
(5) L.R Sicilia n. 30/1997 e successive modificazioni ed integrazioni e L.R. Sardegna n. 36/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
(6) Aliquota contributiva nettizzata.
Qualifica
Operaio
Voci contributive
%
Fondo pensioni
32,70
DS

DS Ordinaria
1,31%
1,61
Contr. ex art 25 L. n. 845/1978
0,30%
T.F.R.
0,20
Contributo ANF (2,48%-0,80%)
1,68
Indennità economica Malattia
2,44
Indennità Economica Maternità
0,24
Totale
38,87
carico lavoratore
8,89
7) Aliquota contributiva nettizzata
 
Qualifica
Operaio
Voci contributive
%
Fondo pensioni
32,70
DS

DS Ordinaria (***)
1,18%
1,48

Contr. ex art 25
L. n. 845/1978
0,30%

T.F.R.
0,20
Contributo ANF (2,48%-0,80%) (*)
0
Indennità economica Malattia
2,44
Indennità Economica Maternità (**)
0
Totale
36,82
carico lavoratore
8,89
(*) aliquota 0,43% – 0,43% (rid. art. 120 L. 388/2000) =  0
(**) aliquota 0,24% – 0,24%    (rid. art. 120 L. 388/2000) =  0
(***) aliquota 1,31% – 0,13%    (rid. art. 120 L. 388/2000) =  1,18%

(8) Aliquota a carico lavoratore

Voci contributive
%
Fondo pensioni
8,89
CIGS
0,30
Totale
9,19
Allegato 1
Codici del quadro D aboliti dal periodo di paga “gennaio 2006”

L172 utilizzato per il recupero del 25% dei contributi a carico del datore di lavoro per i contratti formazione lavoro legge 29.12.1990, n. 407 art. 8 comma 1 stipulati dai datori di lavoro del centro nord non artigiani.

L158 utilizzato per esporre il recupero del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per i contratti formazione lavoro Legge 26.7.1988, n. 291 art. 5 comma 2 stipulati da datori di lavoro del mezzogiorno non aventi natura di impresa.

L173 utilizzato per il recupero del 40% dei contributi a carico del datore di lavoro per i contratti formazione lavoro legge 29.12.1990, n. 407 art. 8 comma 3 stipulati da parte delle aziende commerciali, dei pubblici esercizi e del turismo del centro nord con meno di 15 dipendenti.

L525 utilizzato per il recupero del 25% dei contributi a carico del datore di lavoro per i contratti formazione lavoro durante lo svolgimento degli stessi, per i quali non ricorrono le condizioni per il riconoscimento dei benefici in base ai requisiti previsti dalla Decisione U.E. 11.5.1999.

L210 utilizzato per esporre il recupero dello sgravio totale dei contributi per i datori di lavoro operanti nelle aree obiettivo 1 per i quali il beneficio continua a trovare applicazione per ulteriori 12 mesi dalla data di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato (Art. 15 Legge 196/1997).

L211 utilizzato per esporre il recupero del 50% dei contributi a proprio carico da parte dei datori di lavoro operanti nelle aree obiettivo 1 per i quali il beneficio continua a trovare applicazione per ulteriori 12 mesi dalla data di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato (Art. 15 Legge 196/1997).

S170 utilizzato per esporre l’esonero totale dei contributi per i datori di lavoro che hanno stipulato contratti di solidarietà “espansivi” (Legge 863/1984 art. 2 commi 1 e 2).

L174 utilizzato per esporre il recupero del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per l’assunzione di disoccupati o in CIGS da almeno 24 mesi da parte di aziende del centro nord non artigiane (Art. 8, comma 9, legge 407/1990).

L175 utilizzato per esporre l’esonero totale dei contributi a carico del datore di lavoro per l’assunzione di disoccupati o in CIGS da almeno 24 mesi da parte di imprese del mezzogiorno e di aziende artigiane operanti su tutto il territorio nazionale (Art. 8, comma 9, legge 407/1990).

L177 utilizzato per esporre il recupero del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro che hanno attivato contratti di reinserimento ai sensi dell’art. 20, legge 223/1991.

L178 utilizzato per esporre il recupero del 37,5% dei contributi a carico del datore di lavoro che hanno attivato contratti di reinserimento ai sensi dell’art. 20, legge 223/1991, optando per la fruizione dello sgravio per una durata doppia del periodo di disoccupazione del lavoratore.

L180 utilizzato per esporre l’esonero totale dei contributi a carico del datore di lavoro per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (Art. 8, commi 2 e 4 e art 25 comma 9, legge 223/1991 e legge 236/1993, art. 4).

L460 utilizzato per esporre l’esonero totale dei contributi a carico del datore di lavoro per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità in deroga ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge 52/1998.

L450 utilizzato per esporre l’esonero totale dei contributi a carico del datore di lavoro per l’assunzione di lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera iscritti nelle liste di mobilità ai sensi della legge 5.6.1997, n. 147.

R410 utilizzato per esporre il recupero del 50% dei contributi complessivamente dovuti, con esclusione del contributo 0,30% ex art. 25 legge 845/1978 e successive modifiche da parte dei datori di lavoro che hanno assunto dirigenti privi di occupazione (Legge 7.8.1997, n. 266, art. 20).

L156 utilizzato per esporre il recupero dei contributi a carico del datore di lavoro, nonché la quota a carico del lavoratore che eccede rispetto a quella di un dipendente apprendista, da parte dei datori di lavoro che hanno trasformato il contratto di apprendistato a tempo indeterminato ovvero per l’assunzione di lavoratori in possesso di diploma di qualifica (legge 28.2.1987, n. 56, art. 21, comma 6 e art. 22).

L222 utilizzato per esporre il recupero del beneficio pari al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per l’assunzione di lavoratori in sostituzione di lavoratrici in congedo per maternità (art. 4, D.Lgs. 151/2001).

L610 utilizzato per esporre il recupero del beneficio pari al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, da parte delle imprese di somministrazione (ex agenzie di lavoro interinali) per la somministrazione di lavoratori in sostituzione di lavoratrici in congedo per maternità (art. 4, D.Lgs. 151/2001).

L240 utilizzato per il recupero dell’80% dei contributi complessivamente dovuti (quota a carico del datore di lavoro e quota a carico del lavoratore) per i datori di lavoro che hanno assunto detenuti e internati (Legge 22.6.2000, n. 193. D.M. 9.11.2001).

L190 utilizzato per esporre il recupero della contribuzione totale (quota a carico del datore di lavoro e quota a carico del dipendente) da parte delle cooperative sociali che hanno soci o lavoratori dipendenti svantaggiati (art. 4, legge 381/1991).

R601 utilizzato per esporre l’esonero CUAF ex articolo 120 della legge n. 388/2000

R602 utilizzato per esporre l’esonero CUAF ex articolo 120 della legge n. 388/2000

R603 utilizzato per esporre l’esonero CUAF ex articolo 120 della legge n. 388/2000
Allegato 3
Codici tipo contribuzione di nuova istituzione

P5 Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi (art. 25, comma 9, legge 223/1991).

P6 Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi (art. 8, comma 2, legge 223/1991).

P7 Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità in deroga, ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 2, legge 223/1991).

F5 Lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera e iscritti nelle liste di mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi (art. 25, comma 9, legge 223/1991).

F6 Lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera e iscritti nelle liste di mobilità assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi (art. 8, comma 2, legge 223/1991).

F7 Lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera e iscritti nelle liste di mobilità assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi  (art. 8, comma 2, legge 223/1991).


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