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28.09.2005 - lavori pubblici

LA LEGGE N. 80/2005 – RIFORMA DELL’ARTICOLO 32 DELLA L. 109/94 E DELL’ARBITRATO

LA LEGGE N LA LEGGE N. 80/2005 – RIFORMA DELL’ARTICOLO 32 DELLA L. 109/94 E DELL’ARBITRATO

È stata definitivamente approvata la c.d. Legge sulla competitività (Legge 14 maggio 2005, n. 80) di conversione del decreto legge n. 35/2005.
Per quanto concerne gli interventi pubblici rileva, in particolare, l’articolo 5 che tratta anche della nuova disciplina dell’arbitrato che viene totalmente riformata, con l’integrale riformulazione del comma secondo dell’articolo 32 della Legge n. 109/94.
Vengono di fatto previste due forme di arbitrato.
Se c’è accordo tra le parti circa la nomina del terzo arbitro con funzioni di Presidente, l’arbitrato resta disciplinato esclusivamente dalle disposizioni del codice di procedura civile e perciò può essere tenuto anche in luogo e con forme diverse da quelle della camera arbitrale. In tal caso però devono comunque essere rispettate tre disposizioni:
1) Il deposito del lodo presso la camera arbitrale entro 10 giorni dall’ultima sottoscrizione.
2) Applicazione delle tariffe di cui al decreto 398/2000 a discrezione però dei membri del collegio arbitrale nella determinazione degli onorari tra i minimi e i massimi prestabiliti (a differenza di quanto avviene nella disciplina della camera arbitrale, nella quale gli onorari sono determinati dalla camera stessa).
In tal caso, come è noto, la determinazione dell’onorario da parte degli arbitri ha natura giuridica nei confronti delle parti di proposta che le parti stesse, perciò, possono non accettare, nel qual caso la determinazione avviene ad opera del Presidente del Tribunale competente.
3) Corresponsione da parte del collegio arbitrale di una somma pari all’un per 10 mila del valore della controversia (è da ritenere alla stessa camera arbitrale).
Se non vi è accordo tra le parti circa la nomina del terzo arbitro con funzioni di Presidente, a questa provvede la camera arbitrale nell’ambito dell’albo contenente, appunto, i nominativi dei potenziali presidenti dei collegi e, successivamente, il giudizio si svolge presso la camera arbitrale con applicazione di tutte le nome di cui al decreto n. 398/2000.
Infine, nell’ambito dell’articolo 5 è contenuta una norma transitoria che fa salve le procedure arbitrali definite o anche in corso, alla condizione che risultino rispettate le norme del codice di procedura civile ovvero quelle dell’articolo 32 come modificato dall’articolo 5 della legge n. 80/2005.
Nonostante la non chiara formulazione normativa sembra potersi ritenere che vengono fatte salve le procedure nelle quali il presidente del collegio sia stato nominato dal Presidente del Tribunale, dalla camera arbitrale, ovvero su accordo delle parti. Tale interpretazione perciò travolgerebbe soltanto i procedimenti arbitrali nei quali il Presidente sia stato nominato da una autorità terza (per esempio dalla Camera di Commercio o da altre autorità).
Si ritiene opportuno pubblicare di seguito il testo dell’articolo 5 della L. 80/2005 di modifica.

LEGGE 14 maggio 2005 n.80
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 14 maggio, n. 111, Supplemento ordinario n. 91)
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Art. 5
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16-sexies. All’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
“2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto previsto all’articolo 9, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, nonché l’obbligo di applicazione da parte del collegio arbitrale delle tariffe di cui all’allegato al predetto regolamento.
2-bis. All’atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri, una somma pari all’uno per diecimila del valore della relativa controversia.
2-ter. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la Camera arbitrale, scegliendolo nell’albo previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Ai giudizi costituiti ai sensi del presente comma si applicano le norme di procedura di cui al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398”.
16-septies. Sono fatte salve le procedure arbitrali definite o anche solo introdotte alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, purché risultino rispettate le disposizioni relative all’arbitrato contenute nel codice di procedura civile o nell’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 16-sexies del presente articolo”.
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