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23.05.2005 - tributi

LOCAZIONE DI IMMOBILI A CANONE AGEVOLATO NEI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA – AGEVOLAZIONI

LOCAZIONE DI IMMOBILI A CANONE AGEVOLATO NEI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA – AGEVOLAZIONI LOCAZIONE DI IMMOBILI A CANONE AGEVOLATO NEI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA – AGEVOLAZIONI
(RM n.40/E del 31 marzo 2005)

Si perdono le agevolazioni fiscali previste, ai fini IRPEF, dall’art.8 della legge 431/1998 per le locazioni di abitazioni a canone convenzionato, dal periodo d’imposta in cui interviene la delibera del CIPE che esclude il Comune in cui è sito l’immobile dall’elenco dei comuni ad alta intensità abitativa.
Così ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.44/E del 7 aprile 2005.
Come noto, l’art. 8, comma 1, della legge n. 431/1998 prevede specifiche agevolazioni fiscali, sia ai fini dell’IRPEF che dell’imposta di registro, per i contratti di locazione a canone convenzionato (di cui all’art.2, comma 3, della stessa legge 431/1998) stipulati nei Comuni ad alta intensità abitativa, il cui elenco viene aggiornato ogni due anni con delibera del CIPE (ai sensi del successivo comma 4 del medesimo art.8).
In tali casi, è previsto, infatti, che:
–  il reddito imponibile, ai fini IRPEF, del proprietario è costituito dal canone di locazione ridotto del 15%, su cui si applica un ulteriore abbattimento del 30% (in sostanza, va dichiarato il canone ridotto del 40,5%);
–  ai fini dell’imposta di registro, la base imponibile è pari al 70% del canone annuo derivante dalla locazione.
Al riguardo, l’Agenzia si è espressa in relazione alle conseguenze derivanti dall’eliminazione del Comune dove è situato l’immobile dall’elenco di quelli ad alta intensità abitativa, precisando che:
–  ai fini dell’agevolazione IRPEF, la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 8, comma 1, della legge n. 431/98, deve essere verificata in relazione a ciascun periodo di imposta interessato, tenuto conto che la relativa base imponibile si determina annualmente (art. 7, comma 1, del TUIR., D.P.R. 917/1986).
Pertanto, a parere dell’Amministrazione, il proprietario dell’immobile perde i benefici fiscali, sin dal momento in cui interviene la delibera del CIPE, che esclude il Comune dall’elenco, a nulla rilevando la frazione di anno eventualmente decorsa prima dell’intervento della stessa;
–  per quanto concerne, invece, l’agevolazione ai fini dell’imposta di registro, la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 8, comma 1, della legge n. 431/98, deve essere verificata al momento della registrazione del contratto di locazione (art.43, comma 1, lett.h, D.P.R. 131/1986), a nulla rilevando la modalità di versamento dell’imposta, in un’unica soluzione o annualmente, entro 30 giorni dalla precedente annualità.
Ciò implica che l’imposta potrà continuare ad applicarsi sul corrispettivo annuale determinato in misura ridotta per tutta la durata del contratto, proroga biennale compresa, anche dopo l’intervento della delibera del CIPE.
Tuttavia, in caso di rinnovo anche tacito del contratto successivamente a tale delibera, anche ai fini dell’imposta di registro il proprietario non può essere ammesso all’agevolazione.


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