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20.07.2005 - lavori pubblici

L’OFFERTA È INAMMISSIBILE SE IL SOPRALLUOGO È EFFETTUATO DA UN DIPENDENTE DELL’IMPRESA SENZA DELEGA, IN CONTRASTO CON LE DISPOSIZIONI DEL BANDO

L’OFFERTA E’ INAMMISSIBILE SE IL SOPRALLUOGO E’ EFFETTUATO DA UN DIPENDENTE DELL’IMPRESA SENZA DELEGA, IN CONTRASTO CON LE DISPOSIZIONI DEL BANDO L’OFFERTA E’ INAMMISSIBILE SE IL SOPRALLUOGO E’ EFFETTUATO DA UN DIPENDENTE DELL’IMPRESA SENZA DELEGA, IN CONTRASTO CON LE DISPOSIZIONI DEL BANDO
(Consiglio di Stato, Sezione VI, decisione del 10 maggio 2005, n. 2387)

Qualora il bando di gara richieda che il legale rappresentante o il direttore tecnico delle imprese concorrenti o un soggetto da questi formalmente delegato prenda visione dei luoghi di esecuzione dei lavori prima della presentazione dell’offerta, la stessa deve ritenersi inammissibile qualora il sopralluogo sia stato eseguito da un mero dipendente dell’impresa privo di specifica delega.

FATTO
Con il ricorso proposto in primo grado il Consorzio E.A.CO.S. Edili Artigiani Soc. Coop. a r.l. ha impugnato l’esclusione dalla procedura indetta dal Comune di Monte San Giovanni Campano per l’affidamento dei lavori di riqualificazione della Piazza G. Marconi. A fondamento del contestato provvedimento di esclusione la stazione appaltante ha addotto la ritenuta mancanza di una valida attestazione di presa visione dei luoghi, richiesta a pena di esclusione dalla disciplina di gara che al riguardo rinvia all’apposito allegato “G”.
Nel dettaglio la stazione appaltante ha ritenuto che il suddetto onere di produzione documentale non sia stato nel caso di specie assolto dalla odierna resistente attraverso la presentazione di attestazione rilasciata in favore di Bonanni Maurizio, non reputando quest’ultimo né legale rappresentante della Società E.A.CO.S. né soggetto dalla stessa appositamente delegato.
Avverso la sentenza con cui il primo Giudice ha accolto il ricorso insorge l’Amministrazione appellante sostenendone l’erroneità e chiedendone l’annullamento.
All’udienza del 26 novembre 2004 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Giova considerare che a giustificazione della esclusione contestata in primo grado la stazione appaltante ha sostanzialmente dedotto l’inadeguatezza della documentazione prodotta dalla Società E.A.CO.S. ad assolvere l’onere probatorio imposto dal disciplinare di gara laddove prescrive, a pena di esclusione, la presentazione dell’attestazione di presa visione dei luoghi ove i lavori da aggiudicare devono essere eseguiti.
Nel dettaglio, l’Amministrazione, tenendo conto della attestazione prodotta dalla società poi esclusa, ha ritenuto che la prescritta visione dei luoghi sia stata effettuata da persona non abilitata, tale non essendo reputato il sig. Bonanni Maurizio. Ad avviso della società ricorrente in primo grado, viceversa, il Bonanni sarebbe stato legittimato ad assolvere per conto della società E.A.CO.S. il citato onere procedimentale perché all’uopo delegato dalla stessa società, nonché nella sua qualità di Direttore Tecnico della Bonanni Lavori S.p.a.; quest’ultima società in particolare, è indicata quale componente della E.A.CO.S., che avrebbe quindi partecipato alla gara in qualità di consorzio stabile, indicando la società Bonanni quale soggetto esecutore. Si tratta di posizione non condivisa dal Collegio.
Da un lato, infatti, non può certo sostenersi che il Bonanni rivesta la qualifica (richiesta dalla disciplina di gara in capo al soggetto cui l’impresa partecipante può validamente affidare il compito di effettuare il prescritto sopralluogo) di legale rappresentante o di direttore tecnico della società E.A.CO.S.
In disparte la questione relativa alla veste giuridica indicata dalla suindicata società in sede di formalizzazione della domanda di partecipazione, deve il Collegio constatare che il Bonanni non riveste all’interno della E.A.CO.S. alcuna delle due citate qualifiche, alternativamente richiesta dalla disciplina di gara in capo al soggetto cui assegnare il compito di visionare i luoghi di esecuzione dei lavori.
La stessa disciplina di gara, peraltro, ammette che alla indicata visione possa attendere soggetto diverso purché a ciò incaricato mediante specifica delega.
Senonché, non è processualmente emerso che tale delega sia stata esibita nel corso del procedimento, all’atto della visione o, comunque, prima che fosse adottato il contestato provvedimento di esclusione.
Né può peraltro invocarsi, a sostegno della ritenuta illegittimità del provvedimento di esclusione, il principio della più ampia partecipazione alle procedure concorsuali o quello che impone all’Amministrazione di invitare alla regolarizzazione, destinati ad infrangersi al cospetto di lacune siffatte nella produzione documentale imposta dalla lex specialis a pena di esclusione.
Alla stregua delle esposte argomentazioni va dunque accolto l’appello.
Sussistono giustificate ragioni per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2004 dal Consiglio di Stato.


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