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23.05.2005 - tributi

LOTTA AL SOMMERSO NEL SETTORE IMMOBILIARE – COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI PER L’ATTIVAZIONE DELLE UTENZE

LOTTA AL SOMMERSO NEL SETTORE IMMOBILIARE – COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI PER L’ATTIVAZIONE DELLE UTENZE LOTTA AL SOMMERSO NEL SETTORE IMMOBILIARE – COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI PER L’ATTIVAZIONE DELLE UTENZE
Con il Provvedimento dei Direttori dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia del Territorio 16 marzo 2005 (pubblicato sulla G.U. n. 68 del 23 marzo 2005) sono stati identificati i dati catastali degli immobili che, stanti le novità introdotte dalla finanziaria 2005, le aziende erogatrici di energia elettrica, acqua e gas, devono richiedere, dal 1° aprile 2005, ai soggetti che attivano le relative utenze per poi trasmetterli all’Anagrafe tributaria in via telematica.
Nell’ambito delle disposizioni introdotte al fine di contrastare l’evasione nel settore immobiliare, la finanziaria 2005 ha previsto (art.1, comma 332, lett.b, n.2, legge 311/2004), tra l’altro, l’obbligo (ora stabilito dall’art.7, comma 5, D.P.R. 605/1973) delle società o enti che somministrano energia elettrica, acqua e gas, di comunicare all’Anagrafe tributaria anche i dati catastali identificativi degli immobili presso cui è attivata l’utenza.
A tal fine, dal 1° aprile 2005, le medesime società o enti erogatori devono richiedere gli elementi catastali degli immobili a tutti i soggetti che richiedono l’attivazione delle utenze (art.1, comma 333, legge 311/2004).
In tal ambito, il Provvedimento 16 marzo 2005 ha individuato, in particolare, i seguenti dati catastali:

1.  per gli immobili urbani:
–  il Comune amministrativo e l’indirizzo;
– il Comune catastale se non coincide con quello amministrativo;
– la sezione urbana, il foglio la particella ed il subalterno

2.  per i terreni agricoli e i fabbricati rurali:
– il Comune amministrativo;
– il Comune catastale, se non coincide con quello amministrativo;
– il foglio, la particella ed il subalterno.
Quindi, a partire dal 1° aprile 2005, tali dati, rilevabili dalla consultazione degli atti catastali:
–  dovranno essere dichiarati dai soggetti che richiedono l’attivazione delle utenze, al momento della stipulazione del relativo contratto. Per le utenze già attivate, invece, le stesse informazioni sull’immobile dovranno essere dichiarate solo in occasione del rinnovo o della modifica dei relativi contratti;
–  devono, poi, essere trasmessi in via telematica all’Anagrafe tributaria da parte delle società erogatrici dei servizi.
Come si legge nelle “motivazioni” del citato Provvedimento, l’obbligo di trasmissione dei dati catastali degli immobili, presso i quali sono attivate le utenze, ha lo scopo di potenziare il patrimonio informativo a disposizione degli organismi preposti ai controlli fiscali.
Ciò, in sostanza, per far emergere attività economiche, con particolare riferimento all’applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare.


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