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22.06.2005 - tributi

MISURE FISCALI PER IL RILANCIO DELLA COMPETITIVITÀ

MISURE FISCALI PER IL RILANCIO DELLA COMPETITIVITÀ MISURE FISCALI PER IL RILANCIO DELLA COMPETITIVITÀ  
(D.L. 35/2005)
Sul Supplemento Ordinario n.91/L alla Gazzetta Ufficiale n.111 del 14 maggio 2005, è stata pubblicata la legge 14 maggio 2005 n.80 di conversione, con modifiche, del D.L. 14 marzo 2005, n.35 che fa parte dei provvedimenti approntati dal Governo per il rilancio della competitività del sistema economico nazionale.
Si segnala che risultano sostanzialmente confermate, anche a seguito dell’intervento della legge di conversione, le disposizioni già contenute nel decreto legge, relative, in particolare, all’abrogazione della norma della finanziaria 2005 in materia di determinazione della rendita catastale dei fabbricati industriali ed alla decorrenza della disposizione, anch’essa contenuta dalla finanziaria 2005, che ha abolito l’obbligo di comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza dell’avvenuta cessione di fabbricati.

Abrogazione del comma 540 dell’art.1 della finanziaria 2005 in materia di rendita catastale dei fabbricati industriali
(Art.4, comma 1, lett.d)

Viene abrogato il comma 540 dell’art.1, della legge 311/2004 (finanziaria 2005) che, in sostanza, prevedeva che la rendita catastale dei fabbricati industriali dovesse tener conto anche degli elementi costitutivi degli stessi, seppure non stabilmente incorporati al suolo (es. turbine elettriche, ponti mobili ed altre strutture connesse con qualsiasi mezzo di unione a tali fabbricati).
Tale disposizione, incidendo sulla determinazione della rendita catastale, avrebbe comportato un sostanziale incremento dell’ICI dovuta per i fabbricati strumentali di tipo speciale (categorie del Gruppo catastale D).

Decorrenza dell’abolizione della comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza dell’avvenuta cessione di fabbricati
(Art.4, comma 1, lett.b)

Con riferimento alle nuove modalità di comunicazione delle cessioni o locazioni di fabbricati previste dalla finanziaria 2005 (art.1, commi 344-345), in adempimento alle norme in materia di pubblica sicurezza (secondo le quali, dal 1° gennaio 2005, in luogo della comunicazione all’Autorità di pubblica sicurezza da effettuarsi entro le 48 ore successive alla cessione o alla locazione dell’immobile, deve essere inoltrata una comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate, secondo uno specifico modello da approvare con decreto interdirigenziale), viene previsto che, sino a quando non verrà emanato il nuovo modello di comunicazione, restano fermi gli adempimenti precedenti (vigenti sino al 31 dicembre 2004).
Pertanto, sino all’approvazione del nuovo modello, per le cessioni di immobili, anche quelle effettuate dalle imprese di costruzioni, continua a permanere l’obbligo di comunicazione all’Autorità locale di pubblica sicurezza entro le 48 ore successive.


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