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25.11.2005 - tecnica

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI – ENTRATA IN VIGORE

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI – ENTRATA IN VIGORE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI – ENTRATA IN VIGORE

Il presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato l’Ordinanza n. 3467 del 13.10.2005, pubblicata sulla G.U. 20 ottobre 2005 n. 245, che proroga ulteriormente fino al 23 ottobre 2005 l’entrata in vigore dell’Ordinanza 3274/2003 in materia antisismica.
In tal modo l’entrata in vigore della citata disposizione viene portata alla stessa data dell’entrata in vigore delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, adottate con il D.M. 14.9.2005. Di fatto quindi l’Ordinanza 3274/2003 non entrerà in vigore perché superata dalle nuove norme. ll testo dell’Ordinanza è consultabile in calce alla presente.
Si ricorda che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre scorso ha di fatto sancito l’entrata in vigore delle Norme tecniche per le costruzioni per il 23 ottobre 2005, data in cui diventa operativa la nuova disciplina in materia antisismica curata dal Ministero delle Infrastrutture e prevista dal provvedimento.
Il 9 ottobre 2005 era invece prevista l’entrata in vigore dell’Ordinanza 3274 che rendeva obbligatorio il metodo di calcolo sismico studiato dagli esperti del Dipartimento della Protezione Civile. Questo significava che a partire dal 9 ottobre, l’entrata in vigore della 3274 avrebbe sancito l’obbligatorietà di una nuova metodologia di calcolo per sole due settimane. Trascorso questo breve periodo, sarebbero entrate in vigore le nuove Norme Tecniche e con esse i 18 mesi di “fase sperimentale”, durante i quali la scelta e l’applicazione di metodi di calcolo antisimici sarà totalmente facoltativa, continuando a rimanere applicabile anche la vecchia disciplina (la legge n. 1086 del 5 novembre 1971 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”; la legge n. 64 del 2 febbraio 1974 del Ministero dei lavori pubblici sui “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”; l’ordinanza 3274; gli Eurocodici; etc..). Tale applicazione facoltativa di vecchie e nuove norme è stata introdotta da un emendamento al decreto legge n. 115 sulla pubblica amministrazione che il Parlamento ha definitivamente convertito in legge lo scorso 22 agosto (168/2005). Rimarrà invece obbligatorio quanto previsto dall’applicazione del “Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione”, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.
E’ stato pertanto risolto il mancato allineamento tra due diverse normative concorrenti in materia di leggi antisismiche.
Nonostante l’entrata in vigore dell’Ordinanza 3274 della Protezione Civile in materia antisismica sia stata prorogata sino alla data in cui diventano operative le Norme Tecniche per le costruzioni (23/10/2005), i dubbi sul quadro normativo complessivo relativo alle costruzioni in zone sismiche non sembrano ancora trovare una spiegazione definitiva.
Una questione ancora irrisolta è quella relativa alla nuova zonizzazione sismica ed all’applicazione dell’art. 104 del DPR 380/2001. Con le nuove Norme Tecniche diventa infatti operativa la nuova classificazione in zona sismica e quindi – secondo quanto riportato dall’art. 104 del DPR 380/2001 – “Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una costruzione prima dell’entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall’entrata in vigore del provvedimento di classificazione, al competente ufficio tecnico della regione… L’ufficio tecnico della regione, entro 30 giorni dalla ricezione della denunzia, accerta la conformità del progetto alle norme tecniche di cui all’articolo 83 e l’idoneità della parte già legittimamente realizzata a resistere all’azione delle possibili azioni sismiche”.
Le Regioni, facendosi portavoce delle categorie professionali e delle amministrazioni locali, avevano richiesto che l’art. 104 del DPR 380/2001 non trovasse applicazione nei casi di costruzioni iniziate prima dell’entrata in vigore delle Norme Tecniche, a condizione di una loro ultimazione entro i successivi 18 mesi. Ma questa richiesta di un emendamento all’art. 104 non era stata ancora ufficialmente accolta dal Ministero delle Infrastrutture.
La novità è costituita da una nota firmata lo scorso 21 ottobre dal ministro Lunardi, con cui si promette una riformulazione dell’art. 104. Nella nota si specifica che: “Relativamente all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 104 del DPR 6 giugno 2001 n. 380, si fa presente che l’OPCM 3274 del 20/03/2003 ‘Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica’, all’art. 2, comma 2, ha dato facoltà agli operatori di progettare e costruire con la classificazione sismica previdente fino all’entrata in vigore delle nuove Norme tecniche. Ne deriva, quindi, che le disposizioni di cui al citato art. 104 sono da applicarsi per le opere la cui esecuzione è successiva all’entrata in vigore delle Norme Tecniche per le Costruzioni, ovvero dal 24 ottobre 2005”.
Il ministro Lunardi conferma, inoltre, di aver avviato “le procedure per la formalizzazione di un emendamento teso alla riformulazione dell’art. 104 del DPR 380/2001, attese le modifiche normative intervenute”. Insieme alla nota che fornisce delucidazioni sull’applicazione dell’art. 104, il Ministero ha inoltre elaborato un atto di indirizzo tecnico che chiarisce due punti fondamentali.
Prima di tutto ricorda che, finchè le Regioni non avranno elaborato una nuova classificazione sismica del proprio territorio, ai sensi dell’art. 94 del Dlgs n. 112/98, avrà validità la classificazione del territorio nazionale introdotta dall’Ordinanza 3274, in vigore dal 23 ottobre. Ed è per questo che l’art. 104 si applica solo per le opere la cui costruzione sia iniziata dopo il 24 ottobre 2005.
L’atto di indirizzo tecnico fornisce inoltre per la prima volta uno specchietto completo della normativa antisismica previgente con cui progettisti potranno continuare ad operare durante i 18 mesi di allineamento previsto dalle nuove Norme Tecniche.
Per gli interventi edilizi da progettare con criteri antisismici a partire dal 23 ottobre 2005 sarà ancora possibile applicare:
– Legge 5 novembre 1971 n. 1086, e relative norme di attuazione:
– DM 9 gennaio 1996 – Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso per le strutture metalliche;
– Legge 2 febbraio 1974 n. 64, e relative norme di attuazione:
– DM 16 gennaio 1996 – Norme Tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”;
– DM 16 gennaio 1996 – Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche;
– DM 11 marzo 1988 – Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.
Si ricorda, infine, che sono obbligate a seguire le indicazioni della normativa sismica prevista dalle nuove Norme Tecniche (DM 14/09/2005) :
– tutte opere di nuova realizzazione o interventi successivi al 23 ottobre 2005
– tutti i lavori che al 23 ottobre 2005 erano ancora in attesa di titolo abitativo
– tutti i lavori che al 23 ottobre avevano ottenuto il rilascio del permesso di costruire, o presentato Dia ma la cui realizzazione risultava non ancora avviata
Le Norme Tecniche potranno invece non essere adottate per l’ultimazione di interventi che alla data di entrata in vigore delle Norme Tecniche (23 ottobre) risultavano già iniziati sulla base di regolari titoli abitativi edilizi.

Presidenza Consiglio dei Ministri
Ordinanza n. 3467 del 13 ottobre 2005
“Disposizioni urgenti di protezione civile in materia di norme tecniche per le costruzioni in zona sismica”
Art. 1
Il termine di cui all’art. 2, comma 2, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, già prolungato con l’articolo 6, comma 1, dell’Ordinanza di Protezione Civile n. 3379 del 5 novembre 2004, con l’articolo 2, comma 1, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3431, del 3 maggio 2005, e successivamente con l’articolo 6, Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452 del 1 agosto 2005, è prorogato fino al 23 ottobre 2005, data di entrata in vigore del Decreto in premessa indicato (Ndr: D.M. 14.9.2005).


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