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02.02.2005 - economia

NUOVI PARAMETRI DIMENSIONALI PER LA DEFINIZIONE DI PICCOLA E MEDIA IMPRESA

NUOVI PARAMETRI DIMENSIONALI PER LA DEFINIZIONE DI PICCOLA E MEDIA IMPRESA NUOVI PARAMETRI DIMENSIONALI PER LA DEFINIZIONE DI PICCOLA E MEDIA IMPRESA

A decorrere dal 1° gennaio 2005, entrerà in vigore la Raccomandazione della Commissione Europea (2003/361/CE) che modifica i parametri dimensionali attualmente in vigore (Raccomandazione 96/280/CE, recepita in Italia con D.M. 18/09/1997) per definire le piccole e medie imprese industriali (PMI).
Gli Stati Membri, la Banca Europea degli investimenti (BEI) e il Fondo Europeo degli Investimenti (FEI) sono invitati ad uniformarsi alla nuova definizione e a comunicare, entro il 31/12/04, le misure in tal senso adottate.
Tra le principali novità della nuova definizione si evidenzia:
– l’introduzione della figura delle microimprese (imprese di piccolissime dimensioni);
– la revisione dei massimali finanziari (fatturato e totale dello stato patrimoniale) in considerazione dell’inflazione e degli incrementi di produttività verificatisi dopo il 1996, data della prima definizione comunitaria di PMI.
Nessuna modifica, invece, viene introdotta per quanto riguarda il numero dei dipendenti (c.d. effettivi): il conteggio continua ad essere effettuato in ULA (unità lavorative per anno). Il numero degli effettivi corrisponde al numero di persone che hanno lavorato a tempo pieno per l’impresa durante tutto l’esercizio in questione, mentre vengono espressi in frazioni di ULA i dipendenti stagionali o part-time in funzione della durata del periodo lavorativo. Nel calcolo dei dipendenti rientrano:
– i dipendenti;
– i proprietari;
– i soci lavoratori.
Non rientrano nel calcolo degli effettivi gli apprendisti e gli studenti con contratto di formazione.
I dati impiegati per calcolare i dipendenti e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l’ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. L’importo del fatturato è calcolato al netto dell’IVA e di altri diritti o imposte indirette.
Inoltre la nuova raccomandazione, nel lasciare immutato il parametro dell’indipendenza societaria (vengono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa ovvero, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa) introduce le nuove seguenti definizioni:
Imprese collegate: sono le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
– un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
– un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione e sorveglianza di un’altra impresa;
– un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
– un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
In questa definizione, all’impresa si equipara anche la persona fisica o un gruppo di persone che agiscono di concerto quando queste esercitino le loro attività sullo stesso mercato o su mercato contigui.

Imprese associate: sono le imprese non identificabili come imprese collegate e tra le quali esiste la seguente relazione: un’impresa (impresa a monte) detiene, da sola, o insieme a una o più imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa (impresa a valle).

Imprese autonome: sono le imprese non identificabili come imprese associate o come imprese collegate. Anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25%, un’impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, se nel capitale sociale sono presenti le seguenti categorie di investitori, a condizione che individualmente o congiuntamente collegati con l’impresa in questione:
– società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio (c.d. business angels) che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito in una stessa impresa non superi 250.000 euro;
– università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
– investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
– autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.
Infine, viene stabilito che un’impresa in cui almeno il 25% dei diritti di capitale o di voto è controllato da un organismo collettivo pubblico o da un ente pubblico non è una PMI.


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