Print Friendly, PDF & Email
23.05.2005 - comunicazioni

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA – MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI MESSAGGI

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA – MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI MESSAGGI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA – MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI MESSAGGI
(DPR 11/2/05, n. 68)
 

È stato emanato un regolamento che stabilisce le caratteristiche e le modalità per l’erogazione e la fruizione dei servizi di trasmissione dei documenti mediante posta elettronica certificata. Il provvedimento delega al Ministro per l’innovazione e le tecnologie la definizione delle regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione dei messaggi.
L’utilizzo di posta elettronica certificata consente l’invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge.
Per i privati che intendono utilizzare il servizio di posta elettronica certificata, il solo indirizzo valido, ad ogni effetto giuridico, è quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento con le pubbliche amministrazioni, o di ogni singolo rapporto intrattenuto. La dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma.
L’espressione della volontà non può comunque dedursi dalla mera indicazione dell’indirizzo di posta certificata nella corrispondenza o in altre comunicazioni o pubblicazioni del soggetto.
Le imprese, nei rapporti tra loro intercorrenti, possono dichiarare la esplicita volontà di accettare l’invio di posta elettronica certificata mediante indicazione nell’atto di iscrizione al Registro delle imprese. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.

Documento informatico
Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito al mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione del gestore.

Ricevuta di accettazione di avvenuta consegna
Il gestore di posta elettronica certificata fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell’avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.
Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario all’indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna. Essa fornisce prova che il messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.
La ricevuta di avvenuta consegna può contenere anche la copia completa del messaggio, è rilasciata contestualmente alla consegna nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall’avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.
La ricevuta di avvenuta consegna è emessa esclusivamente a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo i criteri fissati dalle regole tecniche.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941