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22.06.2005 - tributi

SERVIZI SOSTITUTIVI DI MENSA AZIENDALE – TRATTAMENTO FISCALE

SERVIZI SOSTITUTIVI DI MENSA AZIENDALE – TRATTAMENTO FISCALE SERVIZI SOSTITUTIVI DI MENSA AZIENDALE – TRATTAMENTO FISCALE
La somministrazione di vitto da parte del datore di lavoro resa ai propri dipendenti a mezzo di card elettroniche viene assimilata sotto il profilo fiscale alla somministrazione di alimenti e bevande attraverso mense aziendali.
Queste le precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.63/E del 17 maggio 2005.
Nello specifico, tali prestazioni:
– ai fini delle imposte dirette, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art.51, comma 2 lett. c) del TUIR 917/1986;
– ai fini IVA, in sede di fatturazione, il datore di lavoro committente paga alla società emittente le card elettroniche il relativo costo con l’aliquota IVA del 4%, ai sensi del n. 37) della Tabella A – Parte II – del DPR 633/1972 e detrae l’imposta pagata ai sensi dell’art. 19-bis 1, comma 1, lettera e), del medesimo DPR 633/1972.
L’Amministrazione finanziaria precisa a tal proposito che, sebbene le card elettroniche siano contraddistinte da requisiti propri dei ticket restaurant (non sono cedibili, nè cumulabili, commerciabili, o convertibili in denaro) e dalla presenza di un intermediario che si frappone tra il datore di lavoro ed il soggetto che effettua la somministrazione, queste assumono, per proprie caratteristiche intrinseche, la funzione di rappresentare esclusivamente il pasto cui il soggetto interessato ha diritto (nei termini concordati tra datore di lavoro e la società emittente) e non il corrispondente valore monetario utilizzabile eventualmente per l’acquisto di beni diversi presso esercizi convenzionati..
Pertanto, come mero strumento identificativo dell’avente diritto, le stesse non sono assimilabili ai ticket restaurant, ma piuttosto ad un sistema di mensa aziendale.


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