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23.05.2005 - sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO – ESTINTORI PORTATILI – NUOVE NORME TECNICHE

SICUREZZA SUL LAVORO – ESTINTORI PORTATILI – NUOVE NORME TECNICHE SICUREZZA SUL LAVORO – ESTINTORI PORTATILI – NUOVE NORME TECNICHE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4/2/2005 è stato pubblicato il D.M. 7/1/2005 concernente le “Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio”. Si segnalano i punti di più diretto interesse per le imprese:
– i nuovi estintori devono essere realizzati in conformità alle norme UNI EN 3/7:2004;
– l’utilizzatore è tenuto a conservare la “dichiarazione di conformità” rilasciata dal produttore che dovrà riportare l’anno di costruzione, il numero di matricola e il codice del costruttore; gli stessi dati dovranno essere punzonati sull’estintore;
– l’estintore deve essere mantenuto in efficienza sulla base delle indicazioni contenute nel “libretto di uso e manutenzione”, da allegare ad ogni fornitura di estintori;
– l’elenco aggiornato degli estintori portatili omologati ai sensi del decreto in discorso viene reso noto annualmente dal Ministero dell’Interno attraverso la pubblicazione di una circolare apposita sulla Gazzetta Ufficiale;
– la commercializzazione degli estintori portatili di tipo approvato ai sensi del D.M. 20/12/1982, ora abrogato, è consentita fino alla scadenza della approvazione stessa e comunque non oltre il febbraio 2007;
– gli estintori portatili di tipo approvato ai sensi del citato D.M. 20/12/1982 possono essere utilizzati per 18 anni decorrenti dalla data di produzione punzonata sugli estintori medesimi.


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