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20.07.2005 - tributi

STUDI DI SETTORE – CHIARIMENTI MINISTERIALI PER UNICO 2005

STUDI DI SETTORE – CHIARIMENTI MINISTERIALI PER UNICO 2005 STUDI DI SETTORE – CHIARIMENTI MINISTERIALI PER UNICO 2005

Per i soggetti in contabilità ordinaria, l’accertamento in base agli Studi di Settore, nel caso di significative situazioni di incoerenza rispetto ai nuovi indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale (che verranno individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentito il parere della Commissione degli Esperti) , è applicabile già con riferimento al periodo d’imposta 2004.
Questo uno dei principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.32/E del 21 giugno 2005, dove, tra l’altro, vengono approfondite tutte le novità riguardanti l’accertamento mediante gli Studi di Settore e le modalità di adeguamento alle risultanze dello stesso, introdotte dalla legge finanziaria 2005 (L. 311/2004) e applicabili dal periodo d’imposta 2004.
Le nuove norme interessano, tra l’altro, anche lo Studio di Settore per l’edilizia SG69U (in vigore dal periodo d’imposta 2002, per tutte le imprese e le società con ricavi ed incrementi di rimanenze entro 5.164.569 euro), il cui Modello 2005, relativo periodo d’imposta 2004, è stato approvato con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 22 aprile 2005 (pubblicato sul S.O. n.99 alla Gazzetta Ufficiale n.123 del 28 maggio 2005).
Tra le novità contenute nell’SG69U 2005, rispetto al Modello dello scorso anno (riferito al periodo d’imposta 2003), è sicuramente da evidenziare la modifica del quadro Z relativo ai “Dati complementari”, con l’inserimento di 10 nuovi righi:
– Z13 Attestazione SOA
– Z14 Certificazione UNI ISO 9000
– Z15 Edilizia abitativa privata (di nuova costruzione): ville e villini
Va indicata, in rapporto ai ricavi complessivi, la percentuale di ricavi conseguiti nell’anno dalla vendita di unità immobiliari, qualificate nelle categorie catastali A7 e A8;
– Z16 Edilizia abitativa privata (di nuova costruzione): abitazioni di ogni tipo diverse dal rigo precedente
Va indicata, in rapporto ai ricavi complessivi, la percentuale di ricavi conseguiti nell’anno dalla vendita di unità immobiliari, qualificate nelle categorie catastali da A1 ad A6 e A11;
– Z17 Edilizia non abitativa privata (di nuova costruzione): uffici e studi privati
Va indicata, in rapporto ai ricavi complessivi, la percentuale di ricavi conseguiti nell’anno dalla vendita di unità immobiliari, qualificate nelle categoria catastale A10;
– Z18 Edilizia non abitativa privata (di nuova costruzione): negozi
Va indicata, in rapporto ai ricavi complessivi, la percentuale di ricavi conseguiti nell’anno dalla vendita di unità immobiliari, qualificate nelle categoria catastale C1;
– Z19 Edilizia non abitativa privata (di nuova costruzione): box
Va indicata, in rapporto ai ricavi complessivi, la percentuale di ricavi conseguiti nell’anno dalla vendita di unità immobiliari, qualificate nelle categoria catastale C6;
– Z20 Costi sostenuti in nome proprio e per conto dei clienti e a questi rifatturati
Indicare l’ammontare complessivo dei costi sostenuti in nome proprio e per conto dei clienti e a questi rifatturati. S’intendono per tali i costi relativi alle migliorie apportate in fase di realizzazione dell’intervento edilizio, su richiesta specifica del cliente promissario acquirente, e successivamente a questi riaddebitati.
In sostanza si tratta di quei costi che il costruttore sostiene su richiesta specifica del committente l’intervento edilizio e che poi l’impresa rifattura al cliente, in più rispetto a quanto stabilito in fase di redazione di contratto d’appalto (ad esempio le cosiddette “spese extracapitolato su richiesta del cliente”);
– Z21 Spese complessivamente sostenute per l’acquisto di servizi di progettazione svolti da ingegneri, architetti, geometri, periti industriali
Indicare l’ammontare complessivo delle spese sostenute nell’anno per l’acquisto di servizi di progettazione eseguiti da ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, ecc.;
– Z22 Impianti di betonaggio
Indicare il numero di impianto di betonaggio per la produzione di calcestruzzo presenti nell’impresa.
Ulteriori modifiche sono state apportate anche al quadro F “Elementi contabili”, con l’inserimento di una nuova sezione “Ulteriori elementi contabili”, nella quale vanno indicati i restanti elementi e dati contabili che hanno contribuito alla determinazione del reddito d’impresa, non indicati nei precedenti righi del medesimo quadro.
Si segnala, inoltre, ANCE sta predisponendo la “Guida alla compilazione del Modello per la comunicazione dei dati per gli Studi di Settore”, a breve disponibile sul Portale dell’Associazione, nella quale saranno evidenziate, tra l’altro, tutte le novità contenute nell’SG69U 2005, rispetto al Modello dello scorso anno.
Di seguito, si richiamano brevemente i principali chiarimenti contenuti nella citata Circolare ministeriale n.32/E/2005, sulle novità riguardanti in generale gli Studi di Settore, applicabili dal periodo d’imposta 2004:
•    applicazione degli Studi per i soggetti in contabilità ordinaria
La legge 311/2004, modificando l’art. 10, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n.146 estende ai soggetti in contabilità ordinaria per obbligo (come la maggior parte delle imprese associate) l’accertamento sulla base degli Studi di Settore, quando in almeno due periodi di imposta su tre consecutivi, l’ammontare dei ricavi determinabili sulla base degli Studi di Settore risulta superiore all’ammontare dei compensi dichiarati con riferimento agli stessi periodi di imposta.
A partire dai controlli da effettuarsi per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004, tale misura, già operante per i contribuenti in contabilità ordinaria per effetto di opzione, troverà quindi applicazione estesa per tutti gli esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria.
A questo proposito, l’Agenzia ha ribadito (cfr. anche C.M. 10/E/2005) che per i contribuenti in contabilità ordinaria per obbligo è esclusa la possibilità di procedere ad accertamenti, con il criterio della non congruità di due periodi d’imposta su tre, con riguardo a periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2004.
Ciò nonostante, ai fini di un eventuale accertamento relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2004, è possibile operare una verifica, tenendo conto di una situazione di non congruità per due periodi d’imposta su tre, a partire dal periodo d’imposta 2002.
Esempi

PERIODI                   ACCERTAM.           D’IMPOSTA             PERIODO                                        IMP. 2004
2002   2003   2004  

NC      C         NC      Possibile
C         NC      C         No
C         NC      NC      Possibile
note:   NC = Non Congruo
            C = Congruo

La finanziaria 2005 ha previsto, inoltre, che nei confronti dei contribuenti in contabilità ordinaria, sia per obbligo che per opzione, in ogni caso, possono essere effettuati accertamenti sulla base degli Studi di Settore, anche quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto a indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, ancora da individuarsi con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentito il parere della Commissione degli Esperti.
Al riguardo, l’Agenzia ha ribadito nuovamente che i soggetti non in linea con i predetti indici potranno essere sottoposti ad accertamento in base agli Studi, solo se, nel medesimo periodo d’imposta, risultino anche non congrui alle risultanze degli stessi. Diversamente, i contribuenti risultanti congrui non saranno sottoposti ad accertamento anche nel caso in cui, per lo stesso periodo d’imposta, siano rilevate significative situazioni di incoerenza rispetto ai nuovi indici.
In tal ambito, è stato precisato che l’accertamento è possibile a partire dal periodo d’imposta 2004 (quindi, potranno essere assoggettati ad accertamento sulla base degli Studi di Settore i soggetti che nel 2004 risultino non congrui alle risultanze dello stesso e, sempre per il 2004, non coerenti con i nuovi indici, attualmente ancora da definire).
•    adeguamento agli Studi
L’adeguamento “gratuito” (ossia senza sanzioni e interessi) in sede di dichiarazione è stato esteso, con effetto dal periodo d’imposta 2004, a tutti i soggetti interessati dagli Studi (quindi anche per l’SG69U), indipendentemente dalla prima applicazione dello stesso o della sua revisione (art.1, comma 411, legge 311/2004). L’adeguamento rileva anche ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.
Tuttavia, fatte salve le ipotesi di prima applicazione dello Studio o della sua revisione, (come è per il nuovo Studio per le attività complementari all’edilizia TG50U, in vigore dal periodo d’imposta 2004), l’adeguamento potrebbe comportare l’applicazione di una maggiorazione del 3%, calcolata sulla differenza fra i ricavi presunti dallo Studio e quelli annotati nelle scritture contabili (aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali, valutate ai sensi dell’art.93, commi 1-4, D.P.R. 917/1986), quando tale differenza è superiore al 10% dei ricavi annotati nelle scritture contabili.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato, in tal ambito, che:
•  a differenza degli scorsi anni, l’indicazione dell’importo dell’adeguamento deve essere effettuato distintamente in ciascuna dichiarazione (relativa al periodo d’imposta 2004):
– dei redditi;
– IVA;
– IRAP.
A tal fine, sia nella dichiarazione IVA 2005 che dell’IRAP 2005 sono stati previsti appositi campi in cui dovrà essere indicato il predetto importo;
•  l’adeguamento ai fini IVA, inoltre, deve essere effettuato versando la relativa imposta entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito (e non più entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), ossia, in caso di esercizio coincidente con l’anno solare, entro il 20 giugno o 20 luglio con la maggiorazione dello 0,40%;
•  la maggiorazione del 3% deve essere calcolata sull’intero ammontare dello scostamento, se superiore al suddetto limite del 10%, ed è “unica”, nel senso che il versamento è valido ai fini dell’IVA, delle imposte sui redditi e dell’IRAP. La stessa maggiorazione, inoltre, deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi (UNICO 2005) e va pagata entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi (20 giugno o 20 luglio con la maggiorazione dello 0,40%), tramite F24 (codice tributo 4726 per le persone fisiche e 2118 per gli altri soggetti).
Si precisa, infine, che l’adeguamento deve effettuarsi con riferimento al ricavo puntuale stimato da GE.RI.CO.. È possibile, tuttavia, adeguarsi ad un valore compreso nell”’intervallo di confidenza” (intervallo tra ricavo minimo e ricavo congruo stimato dallo Studio), ferma restando la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di chiedere al contribuente giustificazioni circa il mancato adeguamento al ricavo puntuale.


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