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20.07.2005 - urbanistica

URBANISTICA – RECUPERO DEI SOTTOTETTI IN LOMBARDIA – SOSPENSIVA DELLE NUOVE NORME

URBANISTICA – RECUPERO DEI SOTTOTETTI IN LOMBARDIA – SOSPENSIVA DELLE NUOVE NORME URBANISTICA – RECUPERO DEI SOTTOTETTI IN LOMBARDIA – SOSPENSIVA DELLE NUOVE NORME
T.A.R. PER LA LOMBARDIA
MILANO SEZIONE II  1260/05         
Registro Ordinanze, Registro Generale; 1188/2005 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
Nella Camera di Consiglio del 24 maggio 2005 Visto il ricorso n. 1188/2005 proposto da: Alberto Ferrari rappresentato e difeso dagli avv.ti Mauro Burberi e Umberto Grella con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, piazzetta Guastalla 10
contro
Comune di Milano,
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rita Surano e Maria Redondi e con domicilio eletto presso gli Uffìci dell’Avvocatura Comunale in Milano, via della Guastalla 8,
per l’annullamento previa sospensione dell’esecuzione del provvedimento del Dirigente del Servizio Edilizia – sportello unico del Comune di Milano del 22.3.2005, mediante il quale è stata emanata diffìda a non eseguire gli interventi di ristrutturazione edilizia per il recupero abitativo di un sottotetto relativi a D.I.A. depositala il 4.3.2005 ed integrata il 10.3.2005, nonché di tutti gli atti connessi e conseguenti.
Visto il ricorso, con domanda di sospensione dell’atto impugnato;
Visto l’atto di costituzione in giudico del Comune di Milano;
Visti gli atti ed i documenti dì causa;
Udito il relatore Ref. Piero De Berurnardinis;
Uditi altresì i difensori delle parti costituite come da verbale;
Considerato che, ad un sommario esame degli atti, il ricorso si appalesa provvisto di fumus boni juris, in quanto alla fattispecie in esame appare applicabile l’art. 63 della L.R. Lambardia n. 12 del 2005, che consente il recupero volumetrico a scopo residenziale del piano sottotetto esistente al momento della presentazione della D.I.A,;
Ritenuto che, conseguentemente, sussistono gli estremi previsti dall’art. 21 della legge 6.12.1971 n. 1034;

P.Q.M.
Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla amministrazione edè depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione.
Milano, 24 maggio 2005


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