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30.11.2006 - lavoro

13^ MENSILITA’

13^ MENSILITA’ 13^ MENSILITA’
Secondo quanto previsto dall’art. 63 del c.c.n.l. 20.5.2004, si ricorda che, entro il 20 dicembre deve essere riconosciuta ed erogata ai dipendenti impiegati la tredicesima mensilità. La citata mensilità è comprensiva, oltre che delle voci di stipendio, anche dell’E.D.R., degli aumenti periodici di anzianità, di eventuali indennità e superminimi e di compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato.
Agli impiegati che al 31 dicembre 2006 non abbiano maturato un anno intero di anzianità di servizio, dovrà essere corrisposta una frazione della 13^ mensilità rapportata ai mesi di effettivo servizio. A questo proposito si tenga presente che la frazione di mese non superiore a 15 giorni non deve essere computata.
Trattamento contributivo
La 13^ mensilità è soggetta ai contributi Inps secondo le aliquote in vigore.
Ritenute fiscali
L’importo della 13^ mensilità, al netto dei contributi previdenziali a carico del dipendente, deve essere assoggettato a ritenuta fiscale separatamente dalla retribuzione del periodo di paga in cui viene corrisposto, senza riconoscere alcuna deduzione d’imposta (no tax area e deduzione per oneri familiari).


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