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30.01.2006 - trasporti

ACCISE E CARBON TAX – ISTANZA DI RIMBORSO DEL CREDITO RESIDUO E NATURA DEL TERMINE SEMESTRALE DI DECADENZA

ACCISE E CARBON TAX – ISTANZA DI RIMBORSO DEL CREDITO RESIDUO E NATURA DEL TERMINE SEMESTRALE DI DECADENZA ACCISE E CARBON TAX – ISTANZA DI RIMBORSO DEL CREDITO RESIDUO E NATURA DEL TERMINE SEMESTRALE DI DECADENZA
(Risoluzione n.4/D del 7 Dicembre 2005)
Con la Risoluzione n.4/D del 7/12/05, l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che per i crediti d’imposta per accise e carbon tax, che non è stato possibile utilizzare in compensazione durante l’anno solare in cui sono sorti, il termine ultimo per richiederne il rimborso in denaro è quello di sei mesi dalla fine del predetto anno solare.
Si tratta di una precisazione importante, dato che in una precedente risoluzione (RM 27/11/02, n.6/D), la stessa Agenzia era giunta ad una conclusione differente, affermando che a seguito della natura ordinatoria della sopra citata scadenza semestrale (fissata dall’art.4.3 del D.P.R 277/2000 sulla procedura di recupero dei predetti benefici), anche le richieste per ottenere la restituzione degli importi non compensati fruivano della generica decadenza biennale prevista dall’art.14, comma 2 del D.Lgvo n.504 del 26/10/95, al pari delle domande di ammissione alle agevolazioni sul gasolio.
Con la Risoluzione in commento, l’Agenzia delle Dogane sostiene invece che, una volta presentata l’istanza per il riconoscimento dei crediti d’imposta per accise e carbon tax, la decadenza biennale non può più operare; pertanto il rimborso delle somme che non è stato possibile compensare nell’anno solare in cui hanno avuto origine, deve essere inderogabilmente chiesto entro e non oltre i sei mesi successivi al termine di tale anno.


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